Sospensione feriale degli avvisi bonari e delle cartelle di pagamento

Nel mese di agosto sono previste alcune sospensioni relative all’attività dell’Agenzia delle Entrate e, per prassi, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’articolo riepiloga quali comunicazioni non vengono inviate nel periodo feriale, quali termini di pagamento restano sospesi e quali adempimenti continuano invece a seguire le scadenze ordinarie.

Con riferimento all’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, la normativa prevede specifiche sospensioni nel periodo estivo, finalizzate a tutelare i contribuenti durante il mese di agosto.

In particolare, sono previste sospensioni relative:

  • all’invio degli avvisi bonari;
  • all’invio delle lettere di compliance;
  • ai termini di pagamento degli avvisi bonari;
  • ai termini per trasmettere documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate;
  • alla notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo quanto comunicato dalla stessa Amministrazione.

Sospensione dell’invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance

Dal 1° agosto al 31 agosto 2026 è sospeso l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcune comunicazioni al contribuente.

La sospensione riguarda, in particolare:

PeriodoComunicazioni sospeseDescrizione
Dal 1° agosto al 31 agosto 2026Avvisi bonari da controllo automatizzatoComunicazioni derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2026Avvisi bonari da controllo formaleComunicazioni derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2026Comunicazioni su redditi a tassazione separataComunicazioni relative alle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2026Lettere di complianceInviti all’adempimento spontaneo inviati dall’Agenzia delle Entrate.

La sospensione dell’invio opera anche nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre di ciascun anno.

Casi di possibile deroga

La sospensione non opera in modo assoluto. In presenza di situazioni di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate può comunque procedere all’invio delle comunicazioni.

Tra i casi che possono giustificare la deroga rientrano:

CasoDescrizione
Pericolo per la riscossioneLa notifica avviene in prossimità dei termini di prescrizione o decadenza previsti in materia di riscossione.
Notizia di reatoLa comunicazione o l’atto contiene una notizia di reato.
Procedure concorsualiLa comunicazione o l’atto riguarda un soggetto sottoposto a procedura concorsuale, ai fini della tempestiva insinuazione al passivo.

Sospensione dei termini di pagamento degli avvisi bonari

Oltre alla sospensione dell’invio delle comunicazioni, è prevista anche la sospensione dei termini per il pagamento delle somme richieste con avviso bonario.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2026 sono sospesi i termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di avvisi bonari.

La sospensione riguarda:

PeriodoTermine sospesoEffetto
Dal 1° agosto al 4 settembre 2026Pagamento avvisi bonariIl termine per effettuare il pagamento in unica soluzione o della prima rata resta sospeso.
Dal 1° agosto al 4 settembre 2026Pagamento imposte da tassazione separataLa sospensione riguarda anche gli importi liquidati sui redditi soggetti a tassazione separata.

Termini ordinari per la definizione degli avvisi bonari

In via ordinaria, per beneficiare della riduzione delle sanzioni, il contribuente deve effettuare il pagamento entro determinati termini.

Tipologia di comunicazioneTermine ordinario
Avviso bonario notificato direttamente al contribuente60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Avviso telematico reso disponibile all’intermediario90 giorni dalla data in cui l’avviso è reso disponibile all’intermediario.
Comunicazione relativa a redditi soggetti a tassazione separata30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre non deve essere conteggiato ai fini del calcolo del termine per il pagamento.

Pagamento rateale degli avvisi bonari

Il contribuente può scegliere di rateizzare le somme richieste con avviso bonario.

È possibile effettuare il pagamento in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

È importante evidenziare che la sospensione feriale riguarda il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata.

Non è invece prevista alcuna sospensione per il pagamento delle rate successive alla prima, che devono essere versate alle ordinarie scadenze, anche se cadono nel mese di agosto.

Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti

Dal 1° agosto al 4 settembre 2026 sono sospesi anche i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.

La sospensione riguarda, ad esempio:

AdempimentoDescrizione
Inviti a comparireInviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
Richieste di esibizione documentaleInviti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento.
QuestionariInvio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
Richieste di copie o estrattiRichieste di copie o estratti di atti e documenti depositati presso pubblici ufficiali.

Restano escluse dalla sospensione le richieste effettuate nell’ambito di attività di accesso, ispezione e verifica, nonché quelle relative alle procedure di rimborso IVA.

Cartelle di pagamento: sospensione delle notifiche ad agosto

Per il mese di agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato l’intenzione di sospendere la notifica delle cartelle di pagamento per tutto il mese.

Si tratta di una sospensione applicata in via amministrativa e non di un obbligo previsto espressamente da una norma.

È opportuno distinguere questa sospensione dalla sospensione dei termini processuali, anch’essa operante nel mese di agosto, che può rilevare nel caso in cui una cartella notificata nei mesi precedenti debba essere impugnata.

Attenzione alle scadenze che non si sospendono

Non tutte le scadenze sono sospese nel periodo feriale.

In particolare:

ScadenzaRegola applicabile
Rate successive alla prima degli avvisi bonariDevono essere pagate alle scadenze ordinarie, anche se cadono nel mese di agosto.
Rottamazione-quinquiesLa sospensione non opera per la prima rata; resta ferma la scadenza prevista, con eventuale tolleranza di 5 giorni se applicabile.
Attività di accesso, ispezione e verificaLe richieste formulate nell’ambito di controlli sostanziali non rientrano nella sospensione documentale.
Procedure di rimborso IVALe richieste relative ai rimborsi IVA restano escluse dalla sospensione.

Schema riepilogativo delle sospensioni 2026

PeriodoSospensioneNote
Dal 1° agosto al 31 agosto 2026Invio avvisi bonari Agenzia delle EntrateRiguarda controlli automatizzati, controlli formali e tassazione separata.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2026Invio lettere di complianceSospesi gli inviti all’adempimento spontaneo.
Dal 1° agosto al 31 agosto 2026Notifica cartelle di pagamentoSospensione comunicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dal 1° agosto al 4 settembre 2026Termini di pagamento avvisi bonariSospeso il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata.
Dal 1° agosto al 4 settembre 2026Termini per trasmissione documentiSospesi i termini per rispondere ad alcune richieste documentali dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

La sospensione feriale prevista per il mese di agosto consente ai contribuenti di beneficiare di una pausa nell’invio di alcune comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e, per il 2026, anche nella notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È tuttavia importante verificare attentamente quali termini sono effettivamente sospesi e quali, invece, continuano a decorrere ordinariamente, soprattutto in presenza di rateazioni, definizioni agevolate, richieste documentali particolari o procedure di controllo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella corretta gestione degli adempimenti previsti.