L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese di autotrasporto merci possono fruire della deduzione forfetaria per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale solo se hanno effettivamente sostenuto spese per tali trasferte. Non è quindi sufficiente che l’autista abbia svolto attività fuori Comune: se l’impresa non riconosce alcuna indennità o rimborso per la trasferta, la deduzione forfetaria non spetta.
Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono beneficiare, in presenza di specifiche condizioni, di una deduzione forfetaria giornaliera per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori dal territorio comunale. La disciplina è prevista dall’art. 95, comma 4, TUIR, che consente alle imprese interessate, in alternativa alla deduzione analitica delle spese sostenute per le trasferte, di dedurre un importo giornaliero forfetario pari a:
| Tipologia di trasferta | Importo deducibile |
|---|---|
| Trasferta fuori dal territorio comunale in Italia | € 59,65 al giorno |
| Trasferta all’estero | € 95,80 al giorno |
Tali importi sono da considerare al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
A chi si applica la deduzione
La deduzione riguarda le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci. L’agevolazione può essere fruita indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa e dal regime contabile adottato, purché siano rispettati i requisiti previsti.
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Requisito soggettivo | L’impresa deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi e deve essere in possesso della relativa autorizzazione amministrativa. |
| Requisito oggettivo | Devono essere effettuate trasferte fuori dal territorio comunale da parte del dipendente o socio-lavoratore. |
| Spese sostenute | L’impresa deve aver effettivamente sostenuto costi di trasferta. |
L’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che, oltre alla trasferta fuori Comune, è necessario che l’impresa abbia effettivamente sostenuto spese relative alla trasferta stessa.
Non basta la sola trasferta fuori Comune
Il chiarimento più importante riguarda il presupposto oggettivo. La sola effettuazione della trasferta fuori dal territorio comunale da parte del dipendente non è sufficiente per consentire all’impresa di applicare la deduzione forfetaria. È necessario che l’impresa abbia riconosciuto o sostenuto un costo collegato alla trasferta.
| Situazione | Deduzione forfetaria |
|---|---|
| Dipendente in trasferta fuori Comune con spese sostenute dall’impresa | Ammessa, se ricorrono anche gli altri requisiti. |
| Dipendente in trasferta all’estero con spese sostenute dall’impresa | Ammessa, con importo giornaliero di € 95,80. |
| Dipendente in trasferta fuori Comune senza alcun rimborso o indennità | Non ammessa. |
| Trasferta effettuata, ma senza costi sostenuti dall’impresa | Non ammessa. |
In altre parole, la deduzione resta forfetaria nell’importo, ma presuppone comunque l’esistenza di una spesa effettivamente sostenuta dall’impresa.
Il caso dell’impresa che non riconosce indennità di trasferta
Il chiarimento nasce dal caso di una società operante principalmente come autotrasportatore di merci per conto terzi, iscritta al REN, che si avvale sia di lavoratori dipendenti diretti sia di lavoratori somministrati. La società non riconosceva alla maggior parte degli autisti alcuna indennità o rimborso spese per le trasferte effettuate, in applicazione del CCNL di riferimento.
In tale situazione, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che l’impresa non può beneficiare della deduzione forfetaria, proprio perché non ha sostenuto alcun costo per le trasferte dei dipendenti.
Differenza tra deduzione analitica e deduzione forfetaria
La norma consente all’impresa di scegliere tra due modalità di deduzione delle spese di trasferta:
| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| Deduzione analitica | L’impresa deduce le spese effettivamente sostenute e documentate. |
| Deduzione forfetaria | L’impresa deduce un importo giornaliero fisso, pari a € 59,65 o € 95,80 per l’estero, se ricorrono i requisiti. |
La deduzione forfetaria non elimina però il presupposto della spesa. L’importo deducibile è determinato in modo forfetario, ma deve comunque esistere una trasferta per la quale l’impresa abbia sostenuto costi.
Cosa devono verificare le imprese
Le imprese di autotrasporto che intendono applicare la deduzione forfetaria devono verificare attentamente la propria organizzazione interna e la documentazione disponibile.
| Verifica | Perché è importante |
|---|---|
| Iscrizione all’Albo autotrasportatori | Serve per dimostrare il requisito soggettivo. |
| Autorizzazione amministrativa | Necessaria per l’esercizio dell’attività di autotrasporto merci. |
| Trasferte fuori Comune | Devono risultare effettivamente svolte dai dipendenti o soci-lavoratori. |
| Spese di trasferta sostenute | Occorre dimostrare che l’impresa ha sostenuto un costo collegato alla trasferta. |
| Indennità o rimborsi riconosciuti | Devono essere coerenti con il trattamento applicato ai lavoratori. |
| Documentazione interna | Utile per provare giornate, tratte, dipendenti interessati e costi sostenuti. |
| Applicazione del CCNL | Da verificare per comprendere se sono previste indennità o rimborsi. |
Attenzione alla documentazione
Per evitare contestazioni, è opportuno conservare la documentazione utile a dimostrare sia l’effettuazione della trasferta sia il sostenimento della relativa spesa.
Tra i documenti utili possono rientrare:
- prospetti trasferte;
- fogli viaggio;
- documentazione relativa alle tratte effettuate;
- cedolina paga con indicazione di indennità o rimborsi;
- nota spese;
- documentazione interna aziendale;
- eventuali accordi o previsioni contrattuali applicate;
- prospetti di calcolo della deduzione.
Schema riepilogativo
| Aspetto | Indicazione |
|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 95, comma 4, TUIR |
| Soggetti interessati | Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci |
| Importo giornaliero Italia | € 59,65 |
| Importo giornaliero estero | € 95,80 |
| Trasferte interessate | Trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale |
| Condizione necessaria | Effettivo sostenimento di spese per la trasferta |
| Sola trasferta fuori Comune | Non sufficiente |
| Nessuna indennità o rimborso riconosciuto | Deduzione non spettante |
| Spese di viaggio e trasporto | Restano escluse dal forfait |
Conclusioni
La deduzione forfetaria prevista per le imprese di autotrasporto merci rappresenta un’importante possibilità fiscale, ma deve essere applicata con attenzione. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate conferma che non è sufficiente la sola effettuazione della trasferta fuori dal Comune da parte del dipendente. È necessario che l’impresa abbia effettivamente sostenuto spese per tale trasferta.
Le imprese che non riconoscono alcuna indennità o rimborso ai propri autisti per le trasferte fuori Comune non possono quindi fruire della deduzione forfetaria.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella verifica dei requisiti, della documentazione e della corretta applicazione della deduzione forfetaria per le trasferte dei dipendenti.