Le nuove modalità di determinazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo stanno generando dubbi in merito al trattamento delle maggiorazioni e delle eventuali trattenute a carico del dipendente. La questione riguarda, in particolare, la corretta determinazione del valore imponibile quando il lavoratore sostiene una parte del costo del benefit. Di seguito vengono illustrate le principali modalità di calcolo e le conseguenze fiscali e contributive.
Il nuovo criterio di determinazione del fringe benefit auto
La disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo prevede che il valore convenzionale del beneficio sia determinato applicando una specifica percentuale a un importo ottenuto sulla base della percorrenza convenzionale e del costo chilometrico. Per i veicoli interessati dal nuovo regime, tale valore costituisce il punto di partenza per la determinazione dell’importo da assoggettare a imposizione fiscale e contributiva.
Il problema delle trattenute a carico del dipendente
Uno degli aspetti che richiede particolare attenzione riguarda le somme eventualmente trattenute al dipendente per l’utilizzo dell’autovettura. Il dubbio consiste nello stabilire se tali importi debbano essere sottratti dal valore convenzionale prima dell’applicazione delle successive maggiorazioni oppure dopo aver determinato il valore complessivo del fringe benefit. Le due modalità producono infatti risultati differenti sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello contributivo.
Calcolo al netto delle trattenute
Secondo una prima modalità di calcolo, la trattenuta effettuata al dipendente viene considerata prima dell’applicazione delle maggiorazioni. In questo caso, il valore convenzionale viene inizialmente ridotto dell’importo a carico del lavoratore e successivamente vengono applicate le percentuali previste per la determinazione del fringe benefit. Questo metodo determina un imponibile finale inferiore rispetto all’ipotesi in cui la trattenuta venga considerata solamente al termine del calcolo.
Calcolo al lordo delle trattenute
Una diversa impostazione considera invece la maggiorazione sul valore convenzionale originario, senza sottrarre preventivamente la somma trattenuta al dipendente. La trattenuta viene quindi considerata successivamente, incidendo sul valore finale del benefit. Tale modalità determina, a parità di condizioni, un imponibile più elevato e quindi una maggiore base sulla quale calcolare la fiscalità e la contribuzione.
Un esempio numerico
Per comprendere la differenza tra i due criteri, si può ipotizzare un’autovettura con un valore convenzionale iniziale di 4.500 euro e una trattenuta annua a carico del dipendente pari a 1.200 euro. Se la trattenuta viene considerata preventivamente, il valore residuo sul quale applicare la maggiorazione è pari a 3.300 euro. Applicando successivamente la maggiorazione prevista, si ottiene un imponibile finale di 5.197,50 euro. Se, invece, la maggiorazione viene applicata direttamente al valore convenzionale di 4.500 euro, il valore risultante è pari a 7.087,50 euro, dal quale viene poi considerata la trattenuta. La differenza tra le due impostazioni è quindi significativa e incide direttamente sull’imponibile fiscale e contributivo.
Confronto tra le due modalità di calcolo
| Fase del calcolo | Trattenuta considerata prima | Trattenuta considerata dopo |
|---|---|---|
| Valore convenzionale iniziale | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| Somma a carico del dipendente | -1.200,00 € | Considerata successivamente |
| Valore utilizzato per la maggiorazione | 3.300,00 € | 4.500,00 € |
| Valore dopo la maggiorazione | 4.950,00 € | 6.750,00 € |
| Ulteriore maggiorazione | 5.197,50 € | 7.087,50 € |
| Imponibile finale considerato | 5.197,50 € | 5.887,50 € |
| Effetto rispetto al valore precedente | +57,5% | +78,4% |
| Effetto della trattenuta sul beneficio | Riduce il valore prima delle maggiorazioni | Incide dopo l’applicazione delle maggiorazioni |
Effetti fiscali e contributivi
La modalità con cui viene considerata la trattenuta assume particolare rilevanza anche per il sostituto d’imposta. Un’errata impostazione può infatti determinare un recupero delle ritenute fiscali e dei contributi eventualmente non versati, oltre alla necessità di procedere alle relative rettifiche. Particolare attenzione deve quindi essere prestata anche alle procedure utilizzate per l’elaborazione delle buste paga, affinché il criterio applicato al fringe benefit sia coerente con quello adottato per la determinazione dell’imponibile.
Necessità di una corretta gestione in busta paga
Il tema assume rilievo soprattutto per i lavoratori ai quali viene attribuita un’autovettura aziendale in uso promiscuo e che partecipano al costo del benefit attraverso una trattenuta. È pertanto opportuno verificare, per ciascun caso, il valore convenzionale dell’autovettura, l’eventuale quota posta a carico del dipendente e il momento nel quale tale importo viene sottratto nel procedimento di calcolo. La corretta gestione di questi elementi consente di evitare differenze nell’imponibile fiscale e contributivo e conseguenti necessità di conguaglio.
Conclusioni
La distinzione tra trattenuta applicata prima o dopo le maggiorazioni può determinare differenze rilevanti nel valore del fringe benefit assoggettato a imposizione. Per questo motivo è opportuno verificare attentamente il metodo di calcolo adottato e la sua corretta applicazione nella gestione paghe e contributiva. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare aziende e professionisti nella verifica delle modalità di determinazione del fringe benefit auto.