In caso di scioglimento ed estinzione di una società di persone, il socio superstite può proseguire l’attività come imprenditore individuale e accedere al regime forfettario, se possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa. La nuova impresa individuale è un soggetto fiscalmente distinto dalla società estinta, ma occorre verificare soglie, cause ostative, regime IVA e corretta sequenza degli adempimenti. Di regola, invece, non spetta l’aliquota agevolata del 5%.
Quando in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e questa non viene ricostituita, può determinarsi una causa di scioglimento della società.
All’esito della liquidazione, il patrimonio residuo, compresa l’azienda, può essere assegnato al socio superstite, il quale può decidere di proseguire l’attività in forma individuale.
In questo passaggio si pone una questione molto frequente: il socio superstite può applicare il regime forfettario se continua, di fatto, la stessa attività svolta dalla società, con gli stessi beni, la stessa clientela e la stessa organizzazione?
La risposta è positiva, ma con alcune importanti precisazioni.
Quando si scioglie la società rimasta con un solo socio
Nel caso delle società di persone, il venir meno della pluralità dei soci comporta una causa di scioglimento se la pluralità non viene ricostituita entro sei mesi.
Il socio superstite può tuttavia manifestare anche prima la volontà di non ricostituire la compagine sociale e procedere allo scioglimento.
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Viene meno la pluralità dei soci | Si apre il termine di sei mesi per ricostituire la pluralità. |
| La pluralità non viene ricostituita | Si determina una causa di scioglimento della società. |
| Il socio superstite decide di non ricostituire la compagine | Può procedere allo scioglimento e alla liquidazione. |
| Società in accomandita semplice | Occorre verificare anche la presenza delle categorie di soci accomandanti e accomandatari. |
È importante precisare che il venir meno della pluralità dei soci non trasforma automaticamente la società in impresa individuale.
La società deve essere formalmente sciolta, liquidata ed estinta. Solo successivamente il socio superstite può proseguire l’attività in proprio, attraverso una nuova posizione individuale.
Società estinta e nuova impresa individuale: due soggetti distinti
Il passaggio dalla società di persone all’impresa individuale del socio superstite non costituisce una trasformazione societaria in senso tecnico.
La società cessa di esistere, mentre la nuova impresa individuale rappresenta un soggetto fiscale distinto, con propria partita IVA.
Questa distinzione è fondamentale perché consente al socio superstite, in presenza dei requisiti richiesti, di accedere al regime forfettario sin dall’avvio della nuova attività individuale.
| Profilo | Società di persone | Nuova impresa individuale |
|---|---|---|
| Soggettività fiscale | Soggetto preesistente | Nuovo soggetto fiscale |
| Partita IVA | Deve essere cessata | Deve essere aperta |
| Reddito | Prodotto fino alla cessazione | Prodotto dall’avvio della nuova attività |
| Regime contabile e fiscale | Quello applicato dalla società | Da verificare autonomamente |
| Ricavi | Riferiti alla società | Riferiti alla nuova ditta individuale |
| Regime forfettario | Non applicabile alla società | Potenzialmente applicabile alla ditta individuale |
Anno del passaggio: redditi da tenere distinti
Nell’anno in cui avviene il passaggio dalla società all’impresa individuale, occorre tenere distinti i due periodi.
La società dichiara il reddito prodotto fino alla cessazione.
Il socio superstite dichiara:
- il reddito di partecipazione relativo al periodo in cui la società era ancora esistente;
- il reddito prodotto dalla nuova attività individuale dopo l’apertura della partita IVA personale.
Questa separazione è essenziale per evitare sovrapposizioni tra la posizione della società estinta e quella della nuova impresa individuale.
Verifica della soglia dei ricavi per il regime forfettario
Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale.
Poiché la società e la nuova ditta individuale sono soggetti distinti, i ricavi prodotti dalla società non si sommano automaticamente a quelli della nuova impresa individuale ai fini della soglia del regime forfettario.
Resta però necessario verificare i ricavi conseguiti dalla ditta individuale nel proprio periodo di attività e tutti gli altri requisiti di accesso e permanenza nel regime.
| Elemento da verificare | Regola |
|---|---|
| Ricavi della società estinta | Non automaticamente imputabili alla nuova ditta individuale. |
| Ricavi della nuova ditta | Da monitorare autonomamente ai fini della soglia forfettaria. |
| Limite ordinario | € 85.000 di ricavi o compensi. |
| Superamento di € 100.000 | Cessazione immediata del regime. |
Partecipazione nella società: attenzione alla causa ostativa
Una delle verifiche più delicate riguarda la causa ostativa legata alla partecipazione in società di persone.
Il regime forfettario non è compatibile con la partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Nel caso del socio superstite, occorre quindi verificare che, al momento dell’avvio dell’impresa individuale, la partecipazione nella società sia venuta meno per effetto della liquidazione e dell’estinzione della società.
| Situazione | Effetto sul forfettario |
|---|---|
| Società ancora esistente e partecipazione ancora in essere | Possibile causa ostativa. |
| Società sciolta, liquidata ed estinta | La partecipazione viene meno. |
| Nuova ditta individuale avviata dopo l’estinzione | Accesso possibile, se ricorrono gli altri requisiti. |
| Sovrapposizione sostanziale tra società e ditta individuale | Da evitare e documentare correttamente. |
L’estinzione della società e l’apertura della nuova partita IVA individuale possono avvenire nello stesso periodo d’imposta, purché la separazione tra i due soggetti sia reale e documentata.
Perché normalmente non spetta l’aliquota del 5%
Il socio superstite può accedere al regime forfettario, ma di regola non può beneficiare dell’aliquota agevolata del 5%.
L’aliquota del 5% è riservata alle nuove attività che rispettano specifiche condizioni, tra cui l’assenza, nei tre anni precedenti, di attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare, e il fatto che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente attività.
Nel caso del socio superstite, l’attività era già esercitata tramite la società e viene normalmente proseguita con la stessa azienda.
Pertanto, l’imposta sostitutiva applicabile è generalmente quella ordinaria del 15%.
| Aliquota | Applicabilità |
|---|---|
| 5% | Normalmente esclusa, perché l’attività prosegue quella già svolta tramite la società. |
| 15% | Applicabile se la nuova ditta individuale possiede i requisiti del regime forfettario. |
Requisiti da controllare
L’accesso al regime forfettario non è automatico.
Prima di applicarlo, il socio superstite deve verificare tutti i requisiti previsti dalla normativa.
| Requisito / controllo | Descrizione |
|---|---|
| Limite di ricavi o compensi | Verifica del limite ordinario di € 85.000. |
| Superamento di € 100.000 | Comporta la cessazione immediata del regime. |
| Spese per lavoro dipendente e assimilato | Da verificare secondo la disciplina del regime forfettario. |
| Redditi di lavoro dipendente o pensione | Da controllare per eventuali cause ostative. |
| Altre partecipazioni | Verifica di partecipazioni incompatibili. |
| Regimi speciali IVA | Controllo di eventuali regimi incompatibili con il forfettario. |
| Cessazione della società | Da documentare con scioglimento, liquidazione e cancellazione. |
| Apertura nuova partita IVA | Necessaria per la nuova ditta individuale. |
Atti da coordinare
Sul piano pratico, la sequenza degli atti deve essere coerente e ben documentata.
Non è sufficiente aprire una nuova partita IVA individuale: occorre dimostrare che la società sia stata effettivamente sciolta, liquidata ed estinta e che il patrimonio aziendale sia stato assegnato al socio superstite.
| Passaggio | Attività da svolgere |
|---|---|
| 1 | Accertare il venir meno della pluralità dei soci. |
| 2 | Decidere se ricostituire o meno la compagine sociale. |
| 3 | Procedere allo scioglimento della società. |
| 4 | Effettuare la liquidazione. |
| 5 | Assegnare l’azienda al socio superstite. |
| 6 | Cancellare la società dal Registro delle imprese. |
| 7 | Cessare la partita IVA della società. |
| 8 | Aprire la partita IVA individuale del socio. |
| 9 | Indicare il regime forfettario nel modello di inizio attività. |
| 10 | Separare le operazioni della società da quelle della nuova ditta. |
| 11 | Verificare il regime IVA applicabile. |
| 12 | Predisporre le dichiarazioni relative ai due soggetti. |
Questa sequenza è particolarmente importante perché il passaggio non è una trasformazione automatica, ma una successione tra soggetti distinti.
Regime IVA della società e nuova ditta individuale
Il regime IVA precedentemente applicato dalla società non vincola automaticamente la nuova impresa individuale.
La nuova ditta è un soggetto autonomo e deve verificare separatamente il regime IVA applicabile.
Questo aspetto è rilevante soprattutto se la società applicava un regime speciale IVA incompatibile con il regime forfettario.
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Società con regime IVA ordinario | La nuova ditta verifica autonomamente i requisiti del forfettario. |
| Società con regime IVA speciale | Occorre verificare se il regime speciale sia applicato anche dalla nuova ditta. |
| Nuova ditta che applica regime speciale incompatibile | Possibile esclusione dal forfettario. |
| Nuova ditta senza regime speciale incompatibile | Accesso possibile se ricorrono gli altri requisiti. |
Schema riepilogativo
| Profilo | Società di persone | Nuova impresa individuale |
|---|---|---|
| Soggettività fiscale | Soggetto preesistente | Nuovo soggetto |
| Partita IVA | Deve essere cessata | Deve essere aperta |
| Reddito | Prodotto sino alla cessazione | Prodotto dall’avvio dell’attività |
| Regime contabile e fiscale | Quello applicato dalla società | Da verificare autonomamente |
| Ricavi | Riferiti alla società | Riferiti alla nuova ditta |
| Regime forfettario | Non applicabile | Potenzialmente applicabile |
| Aliquota del 5% | Non pertinente | Normalmente esclusa per continuità |
| Aliquota del 15% | Non pertinente | Applicabile se ricorrono i requisiti |
Conclusioni
Il passaggio dalla società di persone all’impresa individuale del socio superstite non costituisce una trasformazione societaria, ma una successione tra soggetti fiscalmente distinti.
Proprio questa distinzione consente alla nuova ditta individuale di applicare il regime forfettario già dall’inizio dell’attività, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.
L’accesso, tuttavia, non è automatico. Devono essere verificati lo scioglimento e l’estinzione della società, la cessazione della partecipazione, l’assenza di cause ostative, il rispetto delle soglie, il regime IVA applicabile e la corretta separazione tra operazioni della società e operazioni della nuova ditta individuale.
La prosecuzione della stessa attività mediante l’azienda ricevuta dalla società non impedisce, di per sé, l’applicazione del regime forfettario con aliquota del 15%, ma normalmente esclude l’aliquota agevolata del 5%.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella gestione dello scioglimento della società di persone, nella valutazione dell’accesso al regime forfettario e nella corretta impostazione degli adempimenti fiscali e amministrativi della nuova impresa individuale.