I contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento se utilizzano esclusivamente fatturazione elettronica o corrispettivi telematici e se effettuano e ricevono pagamenti superiori a 500 euro con mezzi tracciabili. La presenza dei requisiti deve essere comunicata nel Modello Redditi, barrando l’apposita casella del quadro RS.
La normativa prevede un regime premiale a favore dei contribuenti che garantiscono un elevato livello di tracciabilità delle operazioni. In particolare, è possibile beneficiare della riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento se sono rispettate due condizioni principali:
- utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio o dei corrispettivi telematici;
- utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per tutti i pagamenti, effettuati e ricevuti, di importo superiore a 500 euro.
La sussistenza di tali condizioni deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella presente nel quadro RS.
Soggetti interessati
La riduzione dei termini di accertamento riguarda i soggetti passivi titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Il beneficio si applica esclusivamente con riferimento ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati.
| Soggetti interessati | Applicazione del beneficio |
|---|---|
| Imprese | Possibile riduzione dei termini se ricorrono le condizioni richieste. |
| Professionisti e lavoratori autonomi | Possibile riduzione dei termini se ricorrono le condizioni richieste. |
| Redditi diversi da quelli d’impresa o lavoro autonomo | Non rientrano nel beneficio. |
Termini di accertamento ridotti
In via ordinaria, gli avvisi di accertamento relativi a IVA e imposte sui redditi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Con il regime premiale, il termine viene ridotto di due anni.
Di conseguenza, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
| Regola | Termine |
|---|---|
| Termine ordinario | 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
| Termine ridotto | 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
Requisiti richiesti
La riduzione dei termini non è automatica. Per beneficiare del regime premiale devono essere rispettati specifici requisiti documentali e finanziari.
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Fatturazione elettronica | Le operazioni devono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI, immediata o differita. |
| Corrispettivi telematici | Per le operazioni al dettaglio, occorre memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri. |
| Pagamenti tracciabili | Tutti i pagamenti effettuati e ricevuti di importo superiore a 500 euro devono avvenire con strumenti tracciabili. |
| Comunicazione in dichiarazione | Occorre barrare l’apposita casella nel quadro RS del Modello Redditi. |
La tracciabilità dei pagamenti è requisito indispensabile, ma non è sufficiente da sola: è necessario anche l’utilizzo della fatturazione elettronica o dei corrispettivi telematici.
Quali pagamenti devono essere tracciati
La tracciabilità deve riguardare la totalità delle operazioni di importo superiore a 500 euro poste in essere nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Sono quindi rilevanti sia i pagamenti effettuati sia quelli ricevuti. Secondo quanto indicato nel documento, rientrano nel perimetro anche operazioni particolari, come l’acquisto di valori bollati.
| Operazione | Tracciabilità richiesta |
|---|---|
| Incassi da clienti superiori a 500 euro | Sì |
| Pagamenti a fornitori superiori a 500 euro | Sì |
| Spese professionali o aziendali superiori a 500 euro | Sì |
| Acquisto di valori bollati superiore a 500 euro | Sì |
| Operazioni fino a 500 euro | Non rilevano ai fini della soglia indicata |
Strumenti di pagamento ammessi
Per poter fruire della riduzione dei termini di accertamento, i pagamenti superiori a 500 euro devono essere effettuati o ricevuti con strumenti tracciabili.
| Strumento | Ammesso |
|---|---|
| Bonifico bancario o postale | Sì |
| Carta di credito | Sì |
| Assegno bancario, circolare o postale non trasferibile | Sì |
| RIBA | Sì |
| MAV | Sì |
| Contanti | No, se il pagamento supera 500 euro |
La riduzione non opera se, nel periodo d’imposta, il contribuente effettua o riceve anche un solo pagamento superiore a 500 euro con strumenti diversi da quelli ammessi. Ad esempio, l’incasso in contanti di una fattura di 660 euro fa venir meno il beneficio per quel periodo d’imposta.
Fatture cartacee ricevute da soggetti UE
Un aspetto da evidenziare riguarda le operazioni passive con soggetti intraUE. La riduzione dei termini richiede che il contribuente documenti le proprie operazioni attive tramite fattura elettronica e/o corrispettivi telematici. Non assume invece rilievo, ai fini del beneficio, il fatto che il contribuente riceva documentazione cartacea per operazioni passive, ad esempio fatture cartacee da un fornitore UE.
| Caso | Effetto sul beneficio |
|---|---|
| Operazioni attive documentate con fattura elettronica / corrispettivi telematici | Requisito rispettato |
| Fatture cartacee ricevute da soggetto UE | Non impediscono il beneficio |
| Mancato utilizzo di fattura elettronica o corrispettivi telematici per operazioni attive | Beneficio non spettante |
Comunicazione nel Modello Redditi
La sussistenza dei requisiti deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato. Per il periodo d’imposta 2025, la comunicazione avviene nel Modello Redditi 2026 mediante barratura dell’apposita casella nel quadro RS.
| Modello | Rigo |
|---|---|
| Modello Redditi 2026 PF/SP | Rigo RS136 |
| Modello Redditi 2026 SC | Rigo RS269 |
La mancata compilazione della casella comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento per il periodo d’imposta di riferimento.
Contribuenti forfettari
Per i contribuenti forfettari era prevista una specifica riduzione di un anno dei termini di accertamento collegata alla fatturazione elettronica. Tale previsione è stata soppressa con effetto dal periodo d’imposta 2026. Resta però possibile, per il 2025, beneficiare del regime premiale della riduzione di due anni se il contribuente forfettario ha utilizzato mezzi tracciabili per i pagamenti effettuati e ricevuti di importo superiore a 500 euro e ricorrono gli altri requisiti richiesti.
In tal caso, va barrata la casella del rigo RS136 del Modello Redditi 2026 PF.
| Periodo | Regola per forfettari |
|---|---|
| Fino al 2025 | Possibile applicazione delle riduzioni se ricorrono le condizioni previste. |
| Dal 2026 | Soppressa la riduzione di un anno collegata alla sola fatturazione elettronica. |
| 2025 con pagamenti tracciabili | Possibile riduzione di due anni se ricorrono i requisiti del regime premiale. |
Effetto pratico per il 2025
Per i contribuenti che rispettano le condizioni e barrano correttamente la casella nel Modello Redditi 2026, il termine di accertamento relativo al 2025 si riduce di due anni.
Il termine viene quindi anticipato dal 31 dicembre 2031 al 31 dicembre 2029.
| Periodo d’imposta | Termine ordinario | Termine ridotto con regime premiale |
|---|---|---|
| 2025 | 31 dicembre 2031 | 31 dicembre 2029 |
Attenzione alla mancata comunicazione
La riduzione dei termini non opera se il contribuente non comunica in dichiarazione la sussistenza dei requisiti. La barratura della casella nel quadro RS è quindi un adempimento essenziale.
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Requisiti rispettati e casella barrata | Riduzione dei termini applicabile. |
| Requisiti rispettati ma casella non barrata | Beneficio inefficace. |
| Casella barrata senza requisiti effettivi | Rischio di contestazione in caso di controllo. |
| Anche un solo pagamento non tracciato superiore a 500 euro | Beneficio non spettante per il periodo d’imposta. |
Schema riepilogativo
| Aspetto | Indicazione |
|---|---|
| Beneficio | Riduzione di due anni dei termini di accertamento |
| Soggetti interessati | Titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo |
| Requisito documentale | Fattura elettronica tramite SdI o corrispettivi telematici |
| Requisito finanziario | Pagamenti effettuati e ricevuti superiori a 500 euro solo con mezzi tracciabili |
| Strumenti ammessi | Bonifico, carta di credito, assegno non trasferibile, RIBA, MAV |
| Comunicazione | Barratura apposita casella quadro RS |
| Redditi 2026 PF/SP | Rigo RS136 |
| Redditi 2026 SC | Rigo RS269 |
| Mancata comunicazione | Inefficacia del beneficio |
| Effetto per il 2025 | Termine accertamento anticipato dal 31 dicembre 2031 al 31 dicembre 2029 |
Conclusioni
La riduzione di due anni dei termini di accertamento rappresenta un’opportunità importante per imprese e professionisti, ma richiede il rispetto rigoroso di specifiche condizioni. Non è sufficiente utilizzare strumenti di pagamento tracciabili: occorre anche documentare le operazioni con fattura elettronica o corrispettivi telematici e comunicare correttamente la sussistenza dei requisiti nel Modello Redditi. Particolare attenzione deve essere prestata ai pagamenti superiori a 500 euro, poiché anche un solo incasso o pagamento non tracciato può far perdere il beneficio per l’intero periodo d’imposta.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella verifica dei requisiti, nella corretta compilazione del quadro RS e nella gestione della documentazione necessaria per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento.