La disciplina del welfare aziendale è stata recentemente modificata con il ripristino dell’originaria formulazione dell’articolo 12 del TUIR in materia di familiari del dipendente che possono beneficiare delle somme, delle opere e dei servizi riconducibili al welfare aziendale. La modifica produce effetti retroattivi a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e consente di superare alcune limitazioni introdotte nel corso degli ultimi anni.
La platea dei familiari beneficiari
Prima delle modifiche intervenute nel 2025, oltre al dipendente, al coniuge non legalmente ed effettivamente separato e ai figli, anche adottivi, affidati o affiliati, rientravano tra i familiari considerati dalla normativa anche i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti, i generi e le nuore, i suoceri e i fratelli e le sorelle, sia germani sia unilaterali. Tali soggetti potevano beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per determinate forme di welfare aziendale senza che fosse generalmente richiesta la convivenza con il dipendente o la presenza di un rapporto di familiare fiscalmente a carico, salvo i casi specificamente previsti dalla legge.
Le modifiche intervenute nel 2025
La normativa introdotta nel corso del 2025 aveva inizialmente ristretto la platea dei familiari, sostituendo nell’articolo 12 del TUIR i soggetti precedentemente indicati con gli ascendenti del dipendente. Tale modifica aveva determinato una significativa limitazione nell’utilizzo di alcune forme di welfare aziendale, soprattutto con riferimento ai servizi destinati all’educazione, all’istruzione, alla ricreazione, all’assistenza sociale e sanitaria e alle attività con finalità di culto.
Successivamente, la disciplina era stata nuovamente modificata con il reinserimento dei familiari precedentemente esclusi, prevedendo tuttavia, quale ulteriore requisito, la convivenza con il contribuente oppure la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’introduzione di tale condizione aveva generato ulteriori difficoltà operative, in quanto molti dei servizi di welfare destinati ai familiari vengono utilizzati proprio per persone che non convivono con il dipendente.
Eliminazione del requisito della convivenza
La nuova disciplina ha definitivamente superato tale limitazione, ripristinando la formulazione originaria dell’articolo 12 del TUIR. Di conseguenza, per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa sul welfare aziendale, non è necessario che i familiari rientranti nella platea prevista dalla legge siano conviventi con il dipendente, né che siano fiscalmente a suo carico, salvo i casi in cui tali requisiti siano espressamente richiesti dalla specifica disposizione applicabile.
La novità assume particolare rilevanza per i servizi destinati ai familiari anziani o non autosufficienti. Rientrano, ad esempio, tra le prestazioni interessate i servizi presso strutture residenziali, i servizi infermieristici e assistenziali domiciliari e la consegna di pasti a domicilio. Si tratta, infatti, di prestazioni che frequentemente vengono utilizzate per familiari che risiedono in un’abitazione diversa da quella del dipendente.
Effetti retroattivi dal periodo d’imposta 2025
La modifica normativa produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2025. Vengono pertanto superati, con effetto retroattivo, gli effetti delle precedenti modifiche che avevano ristretto la platea dei beneficiari o introdotto il requisito della convivenza.
L’effetto retroattivo consente alle aziende e ai provider di welfare di considerare nuovamente ammissibili, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, le prestazioni e i servizi destinati ai familiari precedentemente esclusi o limitati. Potranno quindi essere rivalutate anche alcune richieste che, nel corso del 2025 e nella prima parte del 2026, erano state respinte proprio in ragione delle limitazioni allora vigenti.
Possibili riflessi sulla Certificazione Unica
La retroattività della modifica può avere riflessi anche sugli adempimenti già effettuati. In particolare, sarà opportuno verificare le erogazioni di welfare effettuate nel periodo d’imposta 2025 e la relativa qualificazione fiscale e contributiva, considerato che alcune somme o prestazioni precedentemente assoggettate a imposizione potrebbero, alla luce della nuova disciplina, rientrare nell’ambito delle agevolazioni previste per il welfare aziendale.
Potrà pertanto rendersi necessario effettuare una verifica delle certificazioni e degli adempimenti già effettuati, valutando, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale necessità di procedere a rettifiche della documentazione fiscale relativa al periodo interessato.
Conclusioni
Il ripristino dell’originaria disciplina amplia nuovamente la platea dei familiari destinatari delle prestazioni di welfare aziendale e, soprattutto, elimina il requisito generalizzato della convivenza, rendendo più agevole l’utilizzo di numerosi servizi destinati ai familiari del dipendente.
Alla luce degli effetti retroattivi della modifica, si consiglia alle aziende di verificare le prestazioni di welfare erogate a decorrere dal 2025, al fine di individuare eventuali benefici precedentemente considerati imponibili che potrebbero ora beneficiare del regime di favore previsto dalla normativa.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per effettuare le necessarie verifiche in relazione alle singole situazioni aziendali.