Pubblicato il 11 Dicembre 2024 in Circolari lavoro
BONUS NATALE 2024 IN BUSTA PAGA
Il Decreto Legge 14 Novembre 2024 n. 167, ha introdotto per il 2024, una indennità una tantum (c.d. bonus Natale):
- pari a 100 euro netti, da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del 2024;
- a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti oggettivi/reddituali e soggettivi/familiari;
- da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità.
Nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, part-time orizzontale, verticale o ciclico).
I destinatari del bonus Natale sono i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a domicilio), indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (comprensivo di mance assoggettate ad imposta sostitutiva e della quota esente dei redditi agevolati relativi a docenti e ricercatori e a lavoratori impatriati);
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante ai sensi dell’art. 13 c. 1 del TUIR;
- presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato (in prima stesura si richiedeva anche la presenza del coniuge a carico, ora questo requisito non è necessario);
Si ricorda che, per soggetto fiscalmente a carico, si intende un soggetto con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure a 4.000,00 euro per figli di età non superiore a 24 anni.
N.B. Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con un altro lavoratore dipendente (si intende “convivenza di fatto”, ex art. 1, commi 36 e 37, della Legge 76/2016, cioè due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia), il bonus Natale spetta ad uno solo di essi: si tratta di un principio di incumulabilità del bonus per il medesimo nucleo familiare. |
L’indennità viene riconosciuta dal datore di lavoro previa richiesta del lavoratore il quale deve attestare per iscritto – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 – di avervi diritto in quanto in possesso dei requisiti reddituali e familiari, indicando altresì il codice fiscale del coniuge e dei figli.
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più di un’attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti datori di lavoro.
In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione tramite F24.
In sede di conguaglio il sostituto d’imposta verifica la spettanza dell’indennità e qualora non spettante provvede al recupero del relativo importo. Il bonus potrà essere rideterminato anche in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024, da presentarsi a cura del dipendente nel 2025