Pubblicato il 10 Giugno 2024 in Circolari fiscali
CIRCOLARE FISCALE GIUGNO 2024 – NEWS
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Bonus prodotti riciclati Decreto MASE 2.4.2024 | È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che stabilisce criteri e modalità di applicazione del credito d’imposta c.d. “Bonus prodotti riciclati” riconosciuto alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 / imballaggi in carta e cartone / imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. Il contributo è pari al 36% delle spese sostenute (nel 2023 e 2024) fino all’importo massimo annuo di € 20.000. Il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda tramite la procedura informatica che sarà resa accessibile dal sito Internet del Ministero (www.mase.gov.it). |
Cedolare secca immobile uso foresteria Ordinanza Corte Cassazione 7.5.2024, n. 12395 | Il locatore di un’abitazione destinata ad alloggio dei dipendenti del conduttore (“uso foresteria”) può optare per la cedolare secca (nel caso di specie, il conduttore è il rappresentante legale della società locatrice). |
Riduzione pedaggi autostradali 2023 imprese autotrasporto Delibera Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.5.2024 | È stata pubblicata sulla G.U. la Delibera che: – individua le percentuali di riduzione delle spese sostenute per transiti autostradali effettuati nel 2023 da parte delle imprese di autotrasporto di cose. La riduzione spetta a condizione che il totale delle fatture di competenza 2023 relative ai pedaggi sia almeno pari a € 200.000; – individua dalle ore 9:00 del 5.6.2024 alle 14:00 dell’11.6.2024 il termine per la prenotazione della domanda e dalle ore 9:00 del 24.6.2024 alle 14:00 del 23.7.2024 il termine per l’inserimento dei dati e di invio della stessa. |
Ristrutturazione immobile e rimborso IVA Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite 14.5.2024, n. 13162 | L’esercente attività d’impresa / lavoro autonomo ha diritto al rimborso dell’IVA relativa alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione / manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento (nel caso di specie, locazione), purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività esercitata. |
COMMENTI
IL BONUS C.D. “STOP PLASTICA MONOUSO”
È stata pubblicata sulla G.U. la Legge n. 67/2024 di conversione del DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti” entrato in vigore lo scorso 30.3.2024. In sede di conversione, oltre alla conferma di alcune disposizioni già originariamente previste, sono state introdotte ulteriori novità in materia di detrazioni per gli interventi di recupero edilizio / riqualificazione energetica / miglioramento rischio sismico.
BLOCCO DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE E RELATIVE DEROGHE
Come noto, con l’art. 2, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, il Legislatore ha bloccato a decorrere dal 17.2.2023 la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria, prevedendo contestualmente una serie di deroghe per:
- gli interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la CILA / richiesto il titolo edilizio abilitativo / approvata l’esecuzione con la delibera assembleare condominiale ovvero i lavori erano già iniziati / era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti;
- gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 (con detrazione del 75%);
- gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 di cui al comma 8-ter, primo periodo del citato art. 119 o dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche.
L’ambito di applicazione di tali deroghe e le condizioni da soddisfare per rientrare nelle stesse sono state successivamente modificati:
- dal DL n. 212/2023, c.d. “Decreto salva Superbonus” (immobili danneggiati da eventi sismici e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche);
- dal Provvedimento 21.2.2024 (che ha differito al 4.4.2024 il termine entro il quale andava inviata all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione dell’opzione);
- da ultimo dal DL n. 39/2024 in esame, con una serie di disposizioni che in sede di conversione sono state in parte confermate ed in parte modificate / implementate come di seguito illustrato.
IACP / COOP Edilizie / Enti Terzo Settore – Interventi su immobili danneggiati
è confermata la soppressione del primo periodo del comma 3-bis e del comma 3-quater dell’art. 2, DL n. 11/2023 a seguito della quale vengono esclusi dalla deroga al blocco dell’opzione i soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119, DL n. 34/2020 già costituiti al 17.2.2023 nonchè gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici / metereologici. E’ pertanto confermato che dal 30.3.2024 non possono esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura anche:
- i soggetti di cui al citato comma 3-bis, ossia:
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97 nonché OdV / APS iscritte nei relativi registri;
- i soggetti di cui al citato comma 3-quater, ossia coloro che effettuano interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici dell’1.4.2009 ovvero dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15.9.2022 con dichiarazione dello stato di emergenza.
Anche per i predetti soggetti / interventi sussiste, quindi, il divieto di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, a meno che non ricorra una delle fattispecie per le quali è applicabile il regime transitorio ovvero il nuovo comma 3-ter.1, di seguito illustrati.
E’ confermato il regime transitorio in base al quale la deroga al blocco dell’opzione di cui al citato comma 3-bis, nella formulazione in vigore fino al 29.3.2024, continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.3.2024:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020 se gli interventi sono agevolati ai sensi del citato art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del citato art. 119 ed effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 e comportano la demolizione / ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020;
- siano già iniziati i lavori oppure, in caso di lavori non ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 e per gli stessi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Analogamente, è confermato che la deroga al blocco dell’opzione di cui al citato comma 3-quater nella formulazione in vigore fino al 29.3.2024 continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi dallo stesso contemplati (su immobili danneggiati da eventi sismici e meteorologici), diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1 di seguito illustrato, per i quali il 29.3.2024 risulti presentata la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
N.B. | In sede di conversione è stato disposto che è possibile rientrare in tale ultima deroga anche se, in alternativa alla presentazione della CILA / istanza per il titolo edilizio, entro il 29.3.2024 è stata presentata l’istanza per la concessione di contributi. |
Immobili danneggiati da eventi sismici Abruzzo / Lazio / Marche / Umbria
é confermata l’introduzione del nuovo comma 3-ter.1 al citato art. 2, con il quale è disposto che il blocco delle opzioni non è applicabile agli interventi di cui all’art. 119, commi 1-ter, e 4-quater, DL n. 34/2020 effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016. é altresì confermato che tale deroga trova applicazione fino al raggiungimento del limite di spesa stanziato pari a € 400 milioni per il 2024, di cui € 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6.4.2009.
N.B. | Rispetto alla disposizione originaria il nuovo comma 3-ter.1: specifica che la deroga in esame riguarda i casi relativi ai predetti eventi sismici con istanze / dichiarazioni presentate dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL n. 39/2024). Si ritiene che ciò derivi dal fatto che per le istanze / dichiarazioni presentate fino al 29.3.2024 può trovare applicazione il regime transitorio sopra esposto; non richiama più gli interventi di cui al comma 4-ter del citato art. 119. Considerato che gli immobili interessati dal sisma del 2009 e dal 24.8.2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono contemplati dal nuovo comma 3-ter.1, risultano non più richiamati e pertanto esclusi dalla deroga (non è possibile optare per sconto in fattura / cessione del credito) i lavori su immobili “nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008”. |
Interventi superamento / eliminazione barriere architettoniche
Come sopra rammentato, il comma 1-bis del citato art. 2, modificato dal DL n. 212/2023, dispone(va) che il blocco dell’opzione non trova applicazione per gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche. Con la conferma del comma 4 dell’art. 1 del Decreto in esame, risulta inalterata la previsione in base alla quale la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito anche per le spese sostenute dall’1.1.2024 per gli interventi in esame è limitata alle spese sostenute entro il 30.3.2024 da parte di:
- condomini,per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, per interventi su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione che:
- il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000. Tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92.
N.B. | La deroga al blocco, al ricorrere delle predette condizioni di cui al citato comma 1-bis, continua a trovare applicazione per le spese sostenute anche successivamente al 30.3.2024 per gli interventi per i quali entro il 29.3.2024: risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario;se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo,siano già iniziati i lavori, oppure, in caso di lavori non ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto. |
Assenza di spese sostenute per lavori già eseguiti
é confermata la novità contenuta nel comma 5 dell’art. 1 del Decreto in esame in base alla quale le deroghe al blocco dell’opzione previste dall’art. 2, commi 2 e 3, DL n. 11/2023 non trovano applicazione nel caso in cui al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa,documentata da fattura, per lavori già effettuati, ancorché risultino soddisfatte le condizioni di cui ai citati commi 2 e 3.
Tale disposizione non è applicabile:
- agli interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023;
- agli interventi di riduzione del rischio / miglioramento sismico di cui all’art. 16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUIR e all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013.
CONTRIBUTO INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI
Con l’introduzione del nuovo art. 1-bis è disposto lo stanziamento di un fondo (€ 35 milioni per il 2025) finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica / strutturale su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui ai commi 1-ter e 1-quater del citato art. 119, diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1 sopra illustrato, nei Comuni interessati dagli eventi sismici dall’1.4.2009 con dichiarazione dello stato di emergenza. Per l’accesso al contributo i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita domanda al competente Commissario straordinario / Delegato del territorio in cui è ubicato l’immobile. Il contributo sarà concesso in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (entro il termine fissato da un prossimo DPCM), fino all’esaurimento dei fondi assegnati.
ESCLUSIONE “REMISSIONE IN BONIS” PER COMUNICAZIONI OPZIONE
E’ confermato che:
- non è (più) possibile regolarizzare tramite la c.d. “remissione in bonis” l’omessa Comunicazione dello sconto in fattura / cessione del credito, anche con riferimento alla cessione delle rate residue non ancora fruite;
- “al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito”, la sostituzione delle Comunicazioni di opzione inviate dall’1.4 al 4.4.2024, relative alle spese sostenute nel 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite a spese sostenute dal 2020 al 2022, è consentita entro il 4.4.2024.
TRASMISSIONE NUOVI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI
E’ confermato che, al fine di monitorare la spesa riferita alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico / miglioramento del rischio sismico agevolabili ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020, è richiesto l’invio di ulteriori informazioni ai soggetti che:
- entro il 31.12.2023 hanno presentato la CILA di cui al comma 13-ter dell’art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici e non hanno concluso i lavori;
- dall’1.1.2024 hanno presentato la CILA di cui al comma 13-ter del citato art. 119 o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici.
In particolare è confermato che i predetti soggetti devono comunicare:
- all’ENEA, per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica di cui all’art. 119;
- al“Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui all’119, già in fase di asseverazione di cui al DM n. 58/2017;
anchele seguenti informazioni:
- dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- spese sostenute nel 2024 fino al 30.3.2024;
- spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025;
- percentuale di detrazione spettante per le predette spese.
Uno specifico DPCM definirà contenuto / modalità / termini delle predette comunicazioni.
Sanzioni / decadenza agevolazione
E’ altresì confermato che in caso di omessa trasmissione dei predetti dati:
- ai soggetti che al 30.3.2024hanno già presentato la CILA / istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione / ricostruzione degli edifici, è applicabile la sanzione di € 10.000;
- ai soggetti che hanno presentato la CILA / istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione / ricostruzione degli edifici a decorrere dal 30.3.2024, in luogo dell’applicazione della predetta sanzione è prevista:
- la decadenza dall’agevolazione;
- l’inapplicabilità della c.d. “remissione in bonis”.
SOSPENSIONE / BLOCCO COMPENSAZIONI
Presenza di ruoli scaduti superiori a € 10.000
E’ confermato che in presenza di:
- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- iscrizioni a ruolo / carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e dell’art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti);
per importi complessivamente superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, è sospeso l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 presenti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli / carichi. Così, ad esempio, un’impresa che dispone per il 2024 di una rata di credito d’imposta Superbonus pari a € 15.000 ma presenta debiti erariali (non sospesi) scaduti e non pagati da almeno 30 giorni presso l’Agente della riscossione per € 12.000, può compensare solo € 3.000.
Restano fermi:
- i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 del citato art. 121, in base al quale la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se il debitore non “sblocca la compensazione” (pagando il debito scaduto) entro il 31.12, la quota del credito d’imposta non utilizzata è persa;
- l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000.
N.B. | La decorrenza e le modalità attuative della nuova disposizione è demandata ad uno specifico Provvedimento del MEF. |
Presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000
Come disposto dalla Finanziaria 2024, a decorrere dall’1.7.2024,in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la compensazione nel mod. F24.
Il Decreto in esame prevede ora che la predetta disposizione:
- si applica in presenza di iscrizioni ruolo per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate compresi quelli per atti di recupero ex art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti), per i quali i termini di pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione;
- non opera per:
– contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali, comprese le quote associative;
– contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di co.co.co.;
– premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Al fine di coordinare l’operatività di quanto introdotto dalla Finanziaria 2024 con quanto previsto dall’art. 31, comma 1, DL n. 78/2010 (divieto di compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a € 1.500) è ammesso il pagamento (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
N.B. | Qualora non siano applicabili le predette disposizioni, resta ferma l’operatività del citato art. 31 in merito alla preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi. |
DETRAZIONE IN 10 RATE E RELATIVI CREDITI IN 4 / 5 RATE
È disposto che per le spese sostenute dal 2024 (periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione), per gli interventi:
- di cui agli artt.119 e 119-ter, DL n. 34/2020, ossia rientranti nel superbonus e nel superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%;
- di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013, ossia rientranti nel sisma bonus e sismabonus acquisti;
la detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Utilizzo del credito in 4 / 5 quote
In caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, esercitata in alternativa alla fruizione della detrazione per le predette spese (sostenute dal 2024 per i citati interventi), il conseguente credito d’imposta va utilizzato:
- in 4 quote annuali in presenza di interventi di cui al citato art. 119 (superbonus);
- in 5 quote annuali in presenza di interventi di cui agli artt. 119-ter (superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%) e 16, commi da 1-bis a 1-septies (sisma bonus e sismabonus acquisti).
STOP A CESSIONE DELLE RATE RESIDUE DI DETRAZIONE
In sede di conversione è disposto che a decorrere dal 29.5.2024 (data di entrata in vigore della Legge di conversione) non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite, con riferimento a tutti gli interventi contemplati nel comma 2 dell’art. 121, DL n. 34/2020. La nuova disposizione specifica che tale blocco opera “in ogni caso” e pertanto a prescindere dalla data di inizio / esecuzione degli interventi e di sostenimento delle relative spese.
NUOVE COMUNICAZIONI INVESTIMENTI “INDUSTRIA 4.0”
È confermata l’introduzione dell’obbligo di presentazione di una comunicazione preventiva nonché “a completamento” degli investimenti, al fine della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in:
- beni strumentali “Industria 4.0” ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica ex art. 1, commi da 200 a 202, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1.
In particolare:
- per gli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30.3.2024 va presentata:
- una comunicazione preventiva nella quale indicare gli investimenti programmati da tale data nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione;
- una comunicazione consuntiva “aggiornata” all’atto del completamento;
- per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 29.3.2024 va presentata una comunicazione consuntiva a completamento degli investimenti.
La comunicazione consuntiva è richiesta ancheper gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 31.12.2023 al fine di utilizzare in compensazione i crediti maturati e non ancora fruiti. Con il Decreto 24.4.2024 il MiMiT ha approvato 2 specifici modelli utilizzabili per le predette comunicazioni il cui invio, a decorrere dal 18.5.2024, va effettuato esclusivamente tramite il portale “Area Clienti” del GSE.
INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 5.0”
In sede di conversione, con riferimento al nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”, introdotto dal c.d. “Decreto PNRR 4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2025 nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%, è previsto che:
- tra le comunicazioni periodiche che l’impresa, ai fini dell’utilizzo del credito, deve inviare al GSE rientra anche “quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione … da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio”.
Anche in tal caso, il termine per la conclusione dell’investimento è fissato al 31.12.2025;
- va effettuato mensilmente (anziché quotidianamente) l’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese che hanno validamente richiesto l’agevolazione nonché l’importo del credito prenotato;
- il recupero del credito fruito anche parzialmente avviene qualora, a seguito dei controlli da parte del GSE, sia rilevata l’“assenza dei relativi presupposti”.
NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
In attuazione della Riforma fiscale, con il D.Lgs. n. 219/2023 è stato modificato lo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) nel quale è stato, tra l’altro, introdotto il nuovo art. 6-bis in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. Il diritto al contraddittorio non sussiste pergli atti, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal MEF (Decreto 24.4.2024) e per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per consentire il contraddittorio l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema d’atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali controdeduzioni o per accedere / estrarre copia degli atti del fascicolo.
Ora è confermato che il citato art. 6-bis non è applicabile,con conseguente operatività della disciplina previgente, agli atti:
- emessi entro il 29.4.2024;
- preceduti da un invito ex D.Lgs. n. 218/97 emesso entro il 29.4.2024.
È infine confermato che se l’Amministrazione finanziaria / Enti impositori territoriali, entro il 29.3.2024, hanno comunicato al contribuente lo schema d’atto, per gli atti emessi con riferimento alla stessa pretesa opera il differimento dei termini di decadenza di 120 giorni di cui all’art. 6-bis.
Norma di interpretazione autentica
In sede di conversione è introdotta una norma di interpretazione autentica dei commi 1 e 2 del citato nuovo art. 6-bis. In particolare:
- il comma 1, in base al quale “salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo …”va interpretato nel senso che tale disposizione:
– si applica esclusivamente agli atti contenenti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria;
– non si applica:
– agli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente;
– agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti; - il comma 2, in base al quale “non sussiste il diritto al contraddittorio … per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”;
va interpretato nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contradditorio rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.
PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE
Violazioni 2022
Con il c.d. “Decreto Milleproroghe” il ravvedimento speciale è stato esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022. Ora, è confermata dal 31.3 (2.4.2024) al 31.5.2024 la proroga del termine entro il quale:
- rimuovere l’irregolarità / omissione;
- versare (unica soluzione / prima rata) la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti.
In caso di versamento rateale resta confermato il termine dell’1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024 per il pagamento delle rate successive alla prima.
Adempimento | Termine | |||
Rimozione irregolarità | 31.5.2024 | |||
Versamento | unica soluzione | tributointeressi da ravvedimento dalla data della violazione a quella del versamentosanzione ridotta a 1/18 | 31.5.2024 | |
8 rate di pari importo (sulle rate successive alla quinta sono dovuti gli interessi del 2% annuo) | dalla rata 1 alla 5 | 5/8 del tributo5/8 degli interessi da ravvedimento dalla data della violazione a quella del versamento5/8 della sanzione ridotta a 1/18 | 31.5.2024 | |
6 rata | 1/8 del tributo1/8 degli interessi da ravvedimento dalla data della violazione a quella del versamento1/8 della sanzione ridotta a 1/18 | 1.7.2024 | ||
7 rata | 1/8 del tributo1/8 degli interessi da ravvedimento dalla data della violazione a quella del versamento1/8 della sanzione ridotta a 1/18 | 30.9.2024 | ||
8 rata | 1/8 del tributo1/8 degli interessi da ravvedimento dalla data della violazione a quella del versamento1/8 della sanzione ridotta a 1/18 | 20.12.2024 |
Violazioni fino al 2021
Relativamente alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti, a favore dei soggetti che entro il 30.9.2023 non hanno perfezionato la regolarizzazione, è riconosciuta la possibilità di provvedervi entro il 31.5.2024. Entro tale data è necessario:
- rimuovere l’irregolarità / omissione;
- versare (unica soluzione / prima rata) la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti. In caso di versamento rateale (4 rate), le rate successive alla prima vanno corrisposte entro l’1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024, maggiorate degli interessi del 2% annuo.
Adempimento | Termine | |||
Rimozione irregolarità | 31.5.2024 | |||
Versamento | unica soluzione | tributo + interessi + sanzione 1/18 | 31.5.2024 | |
4 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo) | 1 rata 2 rata 3 rata 4 rata | per ciascuna rata: 1/4 del tributo1/4 degli interessi da ravvedimento dalla data della violazione a quella del versamento1/4 della sanzione ridotta a 1/18 | 31.5.2024 1.7.2024 30.9.2024 20.12.2024 |
In caso di mancato pagamento (anche parziale) di una rata, diversa dalla quinta, entro il termine della successiva si determina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo con applicazione, su tale importo, della sanzione (30%) nonché degli interessi (4%) dall’1.6.2024.
RIDUZIONE DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO
In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 3-ter all’art. 16-bis, TUIR che prevede la riduzione al 30% (in luogo dell’attuale 50%) della detrazione riconosciuta per le spese sostenute nel periodo 1.1.2028 – 31.12.2033 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati nel citato art. 16-bis. Tale riduzione di aliquota non opera, e pertanto la stessa rimane fissata al 50%, per le spese di cui al comma 3-bis, ossia relative ad interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.