Pubblicato il 9 Maggio 2024 in Circolari fiscali

CIRCOLARE FISCALE MAGGIO 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI
Causa di forza maggiore e non punibilità contribuente

Ordinanza Corte Cassazione 21.3.2024, n. 7707
La presenza di una situazione di illiquidità / crisi aziendale non configura, di per sé, causa di forza maggiore che determina la non punibilità del contribuente che ha commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria ex art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/97 (nel caso di specie, omesso versamento IMU). A tal fine è, infatti, “necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee … e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate”.
Cessione credito pro soluto
Sentenza Corte Cassazione 3.4.2024, n. 8714
La cessione pro soluto di un credito ritenuto inesigibile determina il realizzo di una perdita deducibile a condizione che “il contribuente alleghi e documenti elementi certi e precisi, che non si esauriscano nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma comprendano anche gli elementi che hanno indotto all’operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore nominale del credito”. Un ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto, “che denoti la plateale antieconomicità dell’operazione, può costituire un indicatore del carattere erogatorio, anziché produttivo della stessa, e perciò della non inerenza del componente negativo”.
Agevolazioni prima casa
Ordinanza Corte Cassazione 5.4.2024, n. 8495
Ai fini IVA le agevolazioni prima casa spettano anche in mancanza, nel contratto preliminare, della dichiarazione dell’acquirente in merito al possesso dei requisiti per beneficiare delle stesse, qualora la stessa sia resa in sede di stipula del contratto definitivo.
Esenzione immobili occupati abusivamente
Sentenza Corte Cassazione 18.4.2024, n. 60
L’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2021 è illegittimo nella parte in cui non prevede l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata una tempestiva denuncia penale. L’esenzione, prevista a decorrere dal 2023 ad opera dell’art. 1, comma 81, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) viene, di fatto, estesa retroattivamente.

COMMENTI
IL BONUS C.D. “STOP PLASTICA MONOUSO”

Nell’ambito del D.Lgs. n. 196/2021, emanato in attuazione della Direttiva UE n. 2019/904 in materia di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, il Legislatore con l’art. 4, comma 7, ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta nel limite massimo di € 3 milioni per il 2022, 2023 e 2024, a favore delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili, biodegradabili / compostabili in alternativa alla plastica monouso. Recentemente il Ministero dell’Ambiente (MASE) di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) e il MEF con il Decreto 4.3.2024, pubblicato sulla G.U 13.4.2024, n. 87 ha definito le modalità attuative del predetto contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all’art. 2 comma 2, DM 4.3.2024 il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. L’impresa deve altresì rispettare, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • risultare attiva, regolarmente costituita e iscritta nel Registro Imprese;
  • risultare iscritte all’assicurazione generale obbligatoria / forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95;
  • non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, o essere in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • non avere cause di divieto, decadenza / sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
  • non essere in stato di liquidazione né soggetta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

SPESE AGEVOLABILI

In base all’art. 4 del Decreto in esame sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo il 14.1.2022, in relazione all’acquisto di prodotti elencati nell’Allegato, parte A e parte B, D.Lgs. n. 196/2021 riutilizzabili / realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Allegato parte A – Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 4 sulla riduzione del consumo
Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:destinati al consumo immediato, sul posto o d’asporto;generalmente consumati direttamente dal recipiente; e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
Allegato parte B – Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato
Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 90/385/CEE o della Direttiva n. 93/42/CEE;posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);piatti;
cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 90/385/CEE o della Direttiva n. 93/42/CEE;agitatori per bevande;aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

In particolare sono ammesse:
in via prioritaria, le predette spese sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti;
in via subordinata, le spese relative all’acquisto dei prodotti di cui ai n. 1) e 6) dell’Allegato, parte B, in presenza di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese di cui al precedente punto.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF.
Va evidenziato che il pagamento (integrale) delle fatture di acquisto va effettuato attraverso il c/c intestato all’impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture.

Spese escluse
Non sono ammesse al contributo le spese sostenute anteriormente al 14.1.2022 e quelle per l’acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per accedere all’agevolazione in esame i soggetti beneficiari presentano un’apposita domanda tramite la procedura informatica resa accessibile sul sito Internet del Ministero (www.mase.gov.it) nei termini / modalità che saranno indicati nella sezione NEWS del predetto sito Internet. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nel limite delle risorse disponibili nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuo di € 10.000. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, l’importo del credito d’imposta (effettivamente) spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata. Il credito d’imposta in esame è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione comunitaria, nazionale o regionale.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d’imposta in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
  • è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione al beneficiario della concessione dello stesso con l’indicazione del relativo importo da parte del MASE.

I beneficiari sono tenuti infine ad adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche (indicazione in Nota integrativa ovvero sul proprio sito Internet / portale dell’Associazione di categoria di appartenenza).