Pubblicato il 1 Ottobre 2024 in Circolari fiscali

CIRCOLARE FISCALE OTTOBRE 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI
Esenzione IMU “prima casa”
Ordinanza Corte Cassazione 17.7.2024, n. 19684
I coniugi o le persone unite civilmente possono usufruire entrambi dell’esenzione IMU, nel caso in cui abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in luoghi diversi, purché la residenza anagrafica di ciascuno sia fissata presso le abitazioni per cui il beneficio è richiesto.
Agevolazione “prima casa”
Ordinanza Corte Cassazione 6.9.2024, n. 23978
Il contribuente che nell’atto di acquisto della “prima casa” dichiara di impegnarsi a cedere l’abitazione pre-posseduta entro 1 anno dall’acquisto decade dal beneficio qualora non vi provveda ancorché la stessa sia inagibile (e quindi inutilizzabile ai fini abitativi) a causa di un terremoto verificatisi in passato. Infatti “il contribuente quando aveva effettuato l’acquisto non aveva in atti dichiarato nulla sulla situazione di inagibilità [che precludeva la rivendita entro l’anno] della altra casa acquistata con le agevolazioni, pur essendone a conoscenza”.
Accertamento srl a ristretta base
Ordinanza Corte Cassazione 13.9.2024, n. 24621
La validità dell’avviso di accertamento con riguardo a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. Di conseguenza l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari.
Nuova Sabatini catipalizzazione
Sito Internet MiMiT 18.9.2024
Dall’1.10.2024 le imprese che investono in beni strumentali (macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali) possono presentare la domanda per il riconoscimento del contributo c.d. “Nuova Sabatini capitalizzazione”. L’ammontare dell’agevolazione è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del 5% per le micro e piccole imprese / 3,575% per le medie imprese.

COMMENTI
SOGGETTI ISA: INTRODOTTA L’ACCOPPIATA
DEL CPB 2024 – 2025 CON LA SANATORIA 2018 – 2022

Con il D.Lgs. n. 13/2024, contenente disposizioni “in materia di accertamento tributario” il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2024, il concordato preventivo biennale (CPB) riservato ai soggetti ISA ed ai contribuenti forfetari (per questi ultimi l’applicazione è limitata al 2024).
Con il D.Lgs. n. 108/2024, c.d. “Decreto correttivo” sono state introdotte una novità finalizzate a rendere “più congrua” l’adesione alla proposta da parte dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate recentemente:

  • con la Circolare 17.9.2024, n. 18/E ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disciplina del nuovo istituto;
  • ha inviato nel Cassetto fiscale dei contribuenti una lettera “pubblicitaria” dei benefici fiscali derivanti dall’adesione al concordato con l’avvertimento delle (possibili) conseguenze in caso di non adesione (intensificazione attività di controllo).

Ora, con l’intento di aumentare l’appetibilità di adesione al CPB, in sede di conversione del DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, è stato approvata una specifica disposizione che consente (soltanto) ai soggetti ISA l’accoppiata CPB 2024 – 2025 e sanatoria annualità 2018 – 2022.
La sanatoria, delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria)..

SANATORIA 2018 – 2022 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2024 – 2025

I soggetti ISA che aderiscono, entro il 31.10.2024, al CPB 2024 – 2025 possono applicare il “regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonchè dell’IRAP così determinata.

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Per tanto la misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente Tabella

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VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA SANATORIA

Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:

  • in un’unica rata, entro il 31.3.2025

oppure,

  • ratealmente, per un max di 24 rate mensili maggiorate degli interessi al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascun anno, si stabilisce con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima rata) è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento ovvero diun atto di recupero di crediti inesistenti.

BENEFICI DELLA SANATORIA

A seguito del pagamento di quanto dovuto sono inibiti gli accertamenti per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d’impresa / lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, salvo il verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) decadenza dal CPB;
b) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell’art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., commessi dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.

Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.

Differimento termini decadenza accertamento
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2018 al 2021 la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72, relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31.12.2027. In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025, i predetti termini di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.