Pubblicato il 2 Settembre 2024 in Circolari fiscali

CIRCOLARE FISCALE SETTEMBRE 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI
Decreto Sport / Scuola convertito
DL 31.5.2024, n. 71
È stata pubblicata sulla G.U. 30.7.2024, n. 177 la Legge n. 106/2024 di conversione del DL n. 71/2024, c.d. “Decreto Sport / Scuola”. In particolare risultano confermate:
– le novità, in vigore dall’1.6.2024, relative alla revisione della disciplina dei rimborsi spese spettanti ai volontari sportivi con la previsione della possibilità di erogare rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di € 400 mensili, in occasione delle manifestazioni / eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni nazionali, dal CONI, ecc.;
– le novità in materia di prestazioni di lavoro sportivo effettuate da dipendenti pubblici.
Agevolazioni “prima casa”
Ordinanza Corte Cassazione 22.7.2024, n. 20158
Non si determina la perdita dell’agevolazione “prima casa” in caso di acquisto di un immobile che, prima dello scadere dei 18 mesi per il trasferimento della residenza, viene ceduto, qualora entro 1 anno dalla vendita sia acquistato un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale sito in un altro Comune nel quale il contribuente aveva già la residenza.
Richiesta ISCRO 2024
Circolare INPS 23.7.2024, n. 84
Sono state definite le modalità operative per la richiesta dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) riconosciuta a regime dal 2024 a favore dei soggetti esercenti un’attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS. In particolare, per accedere all’agevolazione per il 2024 va presentata un’apposita domanda entro il 31.10.2024.
Congruità spese sponsorizzazione
Ordinanza Corte Cassazione 26.7.2024, n. 20900
Non è consentita la contestazione dell’incongruità o dell’antieconomicità del costo delle sponsorizzazioni (nel caso di specie, a favore di un’associazione sportiva), “dal momento che … è improponibile, se non impossibile, individuare l’ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito”.

Sulla G.U. è stato pubblicato il DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, in vigore dal 10.8.2024, contenente una serie di “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, di seguito esaminate.

Al fine di ottenere il credito d’imposta previsto per le imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1 – 15.11.2024 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”), i soggetti interessatidovevano inviare, entro il 12.7.2024, all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione.
Ora, il Decreto in esame richiede ai predetti soggetti, a pena di decadenza dall’agevolazione, di inviare dal 18.11 al 2.12.2024 una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella citata comunicazione e:

  • l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
  • le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
  • gli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

Il nuovo adempimento è richiesto anche nel caso in cui nella citata comunicazione ex art. 5 sono stati indicati investimenti agevolabili già realizzati alla data di invio della stessa.
È demandata all’Agenzia l’approvazione del nuovo modello della comunicazione integrativa.

Rispetto limite di spesa / credito d’imposta spettante

Al fine del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 16, comma 6, DL n. 124/2023 (€ 1.670 milioni aumentato di ulteriori € 1.600 milioni) l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario sarà rideterminato considerando l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento entro il 12.12.2024.

N.BA seguito delle nuove disposizioni, la percentuale del credito d’imposta spettante definita dal Provvedimento 22.7.2024 (pari al 17,6668%) è da intendersi superata.

In base all’art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello dell’opzione.
L’ammontare dell’imposta sostitutiva è pari a € 100.000 per ciascun periodo d’imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui l’opzione sia estesa a uno o più familiari di cui all’art. 433, C.c.
Ora, con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis, è previsto l’aumento a € 200.000 della predetta imposta sostitutiva.

N.B.Il nuovo (maggiore) importo è applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.8.2024.

REGIME IVA ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito deIla modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), ad opera dell’art. 3, comma 12-sexies, DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe” è stata prorogata dall’1.7.2024 all’1.1.2025 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:

  • la soppressione del regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
  • l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Si rammenta che le novità IVA introdotte dal citato DL n. 146/2021 sono collegate al fatto che il regime di esclusione IVA è incompatibile con le disposizioni contenute nell’art. 132, Direttiva n. 2006/112/CE, che ne prevede l’esenzione.
Ora, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal citato art. 5, comma 15-quater, il Decreto in esame riconosce possibilità di applicare il regime di esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 non solo alle associazioni sportive dilettantistiche ma anche alle società sportive dilettantistiche ex art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002.

N.B.Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 9.8.2024.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È prevista l’estensione del credito d’imposta di cui all’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” agli investimenti effettuati nel periodo 10.8 – 15.11.2024 da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
  • società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2023 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

N.B.Nel caso in cui l’investimento sia rivolto a leghe / società sportive dilettantistiche / società / associazioni sportive dilettantistiche costituite dall’1.1.2023 il predetto requisito dei ricavi non trova applicazione.

Si rammenta che il bonus in esame è stato riconosciuto anche per gli investimenti effettuati:

  • nel primo trimestre 2023, ad opera dell’art. 1, comma 615, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023 (per il quale la relativa domanda doveva essere presentata entro il 10.8.2024);
  • nel terzo trimestre 2023, ad opera dell’art. 37, DL n. 75/2023, c.d. “Decreto PA-bis”.

NUOVE OPERAZIONI CON ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 5%

La Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 è integrata con:

  • la nuova lett. 1-septies), che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% ai corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti negli appositi Albi regionali / nazionali, nel caso in cui gli stessi non rientrino nelle fattispecie di esenzione IVA.

In attesa dell’entrata in vigore del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021 (1.1.2025), quanto sopra trova applicazione con riferimento alle prestazioni diverse da quelle rientranti nell’esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72, fermo restando che, ai sensi dell’art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002, le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche sono applicabili anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Le prestazioni in esame rese fino al 9.8.2024 si intendono comprese tra le prestazioni esenti / escluse ex comma 4 dell’art 4, DPR n. 633/72. Sono fatti salvi i comportamenti adottati entro tale data;

  • la nuova lett. 1-octies) in base alla quale sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 5% le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro 18 mesi dalla nascita.

REGIME FISCALE LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA – SVIZZERA

I lavoratori dipendenti residenti nei Comuni dell’Allegato 1 (di seguito riportato) possono optare dal 2024 per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / addizionali regionali (da versare entro il saldo delle imposte sui redditi) pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, sussistendo le seguenti condizioni:

  • il soggetto è qualificato “frontaliere” ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
  • il lavoratore al 17.7.2023 (entrata in vigore del citato Accordo) svolgeva, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;
  • i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.
N.B.Con l’esercizio della predetta opzione le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

L’opzione in esame può essere esercitata anche dai lavoratori frontalieri residenti in uno dei Comuni delle Provincie di Brescia e Sondrio di cui all’Allegato 2 (di seguito riportato) a condizione che il lavoratore svolgeva al 17.7.2023, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta aveva svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa.
In caso di esercizio dell’opzione, al lavoratore frontaliero sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 237 a 239, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), relative al versamento alla Regione di residenza di una quota di compartecipazione al SSN (i frontalieri possono detrarre dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% della predetta quota).

Tb. Comuni Allegato 1
Reg.Prov.Comune
LombardiaBergamoSchilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve
BresciaPonte di Legno
LeccoBulciago, Molteno
Monza e BrianzaBarlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano
SondrioAndalo Valtellino, Bema
VareseBrebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
PiemonteVerbano – Cusio – OssolaStresa
VercelliAlagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
Trentino Alto AdigeBolzanoMartello
TrentoPeio, Rabbi
Valle d’AostaAostaAntey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve
Tb. Comuni Allegato 2
Reg.Prov.Comune
LombardiaBresciaBerzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione
SondrioAlbaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO

Ai fini della c.d. “rottamazione del magazzino” prevista dall’art. 1, commi da 78 a 85, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) è richiesto il versamento:

  • dell’IVA (dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali) determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto dal coefficiente di maggiorazione;
  • dell’imposta sostitutiva IRPEF / IRES e IRAP pari al 18%.

Quanto dovuto va corrisposto in 2 rate di pari importo:

  • la prima,entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;
  • la seconda,entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ossia in generale entro il 30.11.2024.

Ora, il Decreto in esame:

  • proroga al 30.9.2024 il termine di versamento della prima rata per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29.9.2024.
N.B.Se il versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30.9.2024.

Come evidenziato nella citata Relazione:

  • il differimento interessa:
  • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024;
  • se il termine di versamento della prima rata è successivo al 29.9.2024restano fermi gli originari termini di versamento”.

Tuttavia, qualora il “nuovo” termine (prorogato) di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche il termine di quest’ultima è differito al 30.9.2024. Di fatto, il versamento è effettuato in un’unica soluzione (è il caso, ad esempio, della società con esercizio 1.10.2022 – 30.9.2023 il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024);

  • stabilisce che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio in corso al 30.9.2023 scade entro il 29.9.2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali può essere effettuato entro il 30.9.2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo. Sul punto la citata Relazione specifica che “l’adeguamento può essere effettuato nell’esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati”.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Ai fini della rideterminazione del costo d’acquisto di terreni / partecipazioni possedute alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, è prorogato dal 30.6 al 30.11.2024 il termine per:

  • il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;
  • la redazione / asseverazione della perizia di stima.

CONTRIBUTO COMPRENSORI / AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA

Per contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo 1.11.2023 – 31.3.2024, è previsto il riconoscimento, nei Comuni montani degli Appennini, di un contributo a fondo perduto a favore dei seguenti soggetti:

  • esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
  • noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
  • maestri di sci, iscritti negli appositi Albi professionali / scuole di sci presso le quali gli stessi maestri di sci risultano operanti;
  • agenzie di viaggio / tour operator;
  • gestori di stabilimenti termali;
  • imprese turistico-ricettive / di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
N.B.Il contributo in esame spetta a condizione che i ricavi 1.1.2023 – 31.3.2024 abbiano subìto una riduzione non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo 1.1.2021 – 31.3.2022.

Il contributo in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.