Pubblicato il 7 Agosto 2024 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO AGOSTO 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

SLITTA AL 20 SETTEMBRE 2024 LA COMPILAZIONE RAPPORTO BIENNALE SITUAZIONE PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Il Ministero del lavoro, con notizia del 3 luglio 2024, informa che, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con D.I. del 2 luglio 2024, il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del summenzionato Decreto del 3 giugno 2024, è differito al 20 settembre 2024.

(Ministero del Lavoro, notizia, 3/7/2024)

SERVIZI TELEMATICI INPS: DAL 1° SETTEMBRE ACCESSO SOLO CON SPID, CIE E CNS PER AZIENDE E INTERMEDIARI

L’Inps, con circolare n. 77 del 2 luglio 2024, ha reso noto che a partire dal 1° settembre 2024 l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari sarà consentito esclusivamente mediante Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello non inferiore a 2, Cie 3.0 (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).

(Inps, circolare, 2/7/2024, n. 77)

CARTA BLU UE, ONLINE IL NUOVO MODULO PER L’INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI

È stato pubblicato, sul portale servizi del Ministero dell’interno, sezione Sportello Unico immigrazione, il modulo aggiornato (modulo BCE) che i datori possono utilizzare per chiedere l’assunzione di lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta Blu UE). Si tratta di una tipologia di ingressi al di fuori delle quote del Decreto flussi, recentemente riformata. I lavoratori stranieri “altamente qualificati” devono essere in possesso, in via alternativa:

a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;

b) dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

(Ministero dell’Interno, sportello immigrazione)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

CONTRIBUTI 2024 PER CONCEDENTI PER I PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI

L’Inps, con circolare n. 80 del 4 luglio 2024, ha fornito indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024. Nell’Allegato n. 1 è riportata la tabella riepilogativa con le aliquote contributive per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

(Inps, circolare, 4/7/2024, n. 80)

INPGI – SCADENZA VERSAMENTO CONTRIBUTI MINIMI 2024

L’INPGI, con circolare n. 4 del 26 giugno 2024, rende noto che il 31 luglio 2024 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2024. Si ricorda che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI che nel corso dell’anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma. In base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2024, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’ordine (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2024 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2019.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 18, comma 11, D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata a una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta), gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili, nonché le varie indennità e prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, APE social, Iso-pensione, etc.), non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.

(Inpgi, circolare, 26/6/2024, n. 4)

PUBBLICI ESERCIZI: ISTITUITO IL CODICE “IA” PER I LAVORATORI INTERMITTENTI

L’Inps, con messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024, comunica di aver introdotto il nuovo codice “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da inserire nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens. Il codice dev’essere utilizzato per i lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0”, alle dipendenze di datori di lavoro che svolgono un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi, in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

(Inps, messaggio, 26/6/2024, n. 2382)

CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA 2024 AUTONOMI AGRICOLI

L’Inps, con circolare n. 74 del 25 giugno 2024, fornisce le indicazioni utili ai fini della definizione della contribuzione obbligatoria inerente ai lavoratori autonomi agricoli per l’anno 2024. La platea interessata dalla circolare n. 74/2024 è costituita da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. Tale contribuzione è determinata, in via generale, applicando le aliquote di finanziamento del reddito convenzionale individuale in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito. Per quanto concerne il reddito giornaliero, questo è fissato nell’anno 2024 nella misura di 63,06 euro.
Per quanto concerne, invece, le aliquote di finanziamento, le stesse sono formalmente divise in quattro gruppi, derivanti dalla previsione di 2 macro-categorie (zona normale e zona svantaggiata), e da altrettante sotto classificazioni (maggiori di 21 anni e minori di 21 anni). Per effetto della progressione prevista a partire dall’anno 2012, attualmente l’aliquota da applicare è in ogni caso pari al 24%, senza di fatto alcuna distinzione. La stessa circolare quantifica e fornisce poi specificazioni in merito alla contribuzione addizionale prevista per ogni giornata di iscrizione, nonché a quella relativa alla copertura della maternità, e quella Inail a fini assicurativi. Sono poi richiamate le agevolazioni previste per zone montane e svantaggiate.

(Inps, messaggio, 25/6/2024, n. 74)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CALL CENTER

L’Inps, con messaggio n. 2232 del 13 giugno 2024, fornisce le istruzioni contabili e operative per l’erogazione diretta dell’indennità riconosciuta in favore dei lavoratori del settore del call-center di cui all’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015. L’erogazione dell’indennità è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista. Adottato il decreto di concessione, il Ministero provvede a trasmetterlo all’Inps. Ai sensi dell’articolo 4, D.I. 22763/2015, recante le disposizioni attuative della misura di sostegno al reddito in argomento, è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5, D.Lgs. 148/2015, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).
Ai fini della determinazione dell’obbligo del versamento di tale contributo, nonché della sua misura, si applicano le disposizioni recate dal citato D.Lgs. 148/2015 (cfr. articolo 6, D.I. 22763/2015), illustrate con la circolare n. 9/2017.

(Inps, messaggio, 13/6/2024, n. 2232)

PRESTAZIONI ESODO COFINANZIATE DA DATORI DI LAVORO: NUOVE INDICAZIONI INPS

L’Inps, con messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024, ha illustrato le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro, a seguito della riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235, L. 232/2016, e all’articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015. In particolare, il messaggio affronta le modalità e le istruzioni contabili relative a:

– gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento (assegni straordinari);

– gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento (indennità di espansione);

– piani di esodo garantiti con fideiussione;

– piani di esodo garantiti con pagamento in “Unica Soluzione”;

– gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione”;

– rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro.

 (Inps, messaggio, 4/7/2024, n. 2504)

OMNIA IS: DOMANDA AIS EROGATO DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L’Inps, con messaggio n. 2381 del 26 giugno 2024, ha comunicato che è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol. La nuova domanda è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errati, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori o omissioni. Inoltre, una volta completata la compilazione della domanda e prima di procedere all’invio, è possibile verificare i dati inseriti in un documento di “anteprima di stampa”.

(Inps, messaggio, 26/6/2024, n. 2381)

OMNIA IS: DOMANDA AIS EROGATO DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRENTINO

L’Inps, con messaggio n. 2368 del 26 giugno 2024, ha comunicato che è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino. La nuova domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del Trentino è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errati, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori o omissioni. Inoltre, una volta completata la compilazione della domanda e prima di procedere all’invio, è possibile verificare i dati inseriti in un documento di “anteprima di stampa”.

(Inps, messaggio, 26/6/2024, n. 2368)