Pubblicato il 7 Gennaio 2025 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO GENNAIO 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Fondo clero: adeguamento del contributo annuo statale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 288 del 9 dicembre 2024 il Decreto 30 ottobre 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo all’adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2023.

(D.M. 30 ottobre 2024)

Informazione sull’assicurazione contro gli infortuni domestici

L’Inail, con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2024, n. 277, mette a disposizione 400.000 euro per finanziare interventi informativi per la prevenzione degli infortuni in ambito domestico destinati a chi si prende cura della casa e dei familiari in modo abituale ed esclusivo, contributo in favore delle organizzazioni sindacali e le associazioni delle casalinghe riportate nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 15 ottobre 2021, che possono presentare la domanda in forma singola o aggregata.
L’entità delle risorse previste è pari a complessivi 400.000 euro.
Le domande vanno inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio disponibile sul portale Inail: entro il 10 gennaio 2025 saranno pubblicate le date di apertura e chiusura della procedura informatica. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione dei suddetti termini. Per l’invio telematico della domanda è richiesta la preventiva autenticazione tramite credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

(Bando, Inail, 26 novembre 2024, n. 277)

Inps: adesione a piattaforma SEND per la notificazione digitale degli atti della P.A.

L’Inps, con messaggio n. 4121 del 5 dicembre 2024, ha comunicato l’adesione dell’Istituto alla “Piattaforma per la notificazione digitale degli Atti della Pubblica Amministrazione”. L’adesione alla piattaforma notifiche si inserisce in un programma più ampio di evoluzione del sistema informativo dell’Istituto, finalizzato all’integrazione dei flussi informativi, alla digitalizzazione e all’automazione dei processi amministrativi. In particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto “PNRR_53 Piattaforma Notifiche”. L’obiettivo principale di questo progetto d’innovazione è l’efficientamento dei processi di notifica e comunicazione. La piattaforma SEND garantisce la certezza degli effetti giuridici della notifica, anche in caso di avviso di mancato recapito o di irreperibilità assoluta del destinatario. Per i destinatari dotati di pec o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la piattaforma SEND procederà alla notifica nel domicilio digitale. Se la casella risulta satura dopo almeno 7 giorni, verrà effettuato un nuovo tentativo. In caso di esito negativo o di indirizzo elettronico non valido, l’avviso di mancato recapito sarà reso disponibile in un’area riservata per ciascun destinatario. Per i destinatari di notifica analogica, la normativa prevede che, in caso di impossibilità di recapito per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto, l’addetto al recapito postale effettuerà indagini per accertare l’indirizzo corretto del destinatario. Gli esiti di tali accertamenti verranno comunicati al gestore della piattaforma. Gli utenti che utilizzano la cassetta postale Inps riceveranno l’avviso di avvenuta ricezione sulla propria cassetta postale online o mobile e potranno collegarsi su SEND utilizzando le proprie credenziali Spid o Cie. In caso di primo accesso, sarà possibile inserire le informazioni necessarie, come il recapito digitale ed eventuali delegati. Gli atti notificati saranno disponibili su SEND per 120 giorni dalla data di perfezionamento. Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate dall’Inps a partire dal mese di dicembre 2024, riguardanti i provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite gestione privata, seguiti da comunicazioni relative a rinunce, rigetti, decadenze e recuperi di somme non dovute.

(Inps, messaggio, 5 dicembre 2024, n. 4121)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Tutela assicurativa degli studenti: erogazione di prestazioni sanitarie

L’Inail, con istruzione operativa n. 11322 del 20 novembre 2024, ha offerto chiarimenti in ordine alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo. Viene precisato che agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione. L’Istituto precisa che si tratta di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi Pcto (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto l’articolo 41, comma 3, D.Lgs. 81/2015, ha introdotto il sistema duale, con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea). Peraltro, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.

(Inail, istruzione operativa, 20 novembre 2024, n. 11322)

Magistrati onorari a esaurimento in esclusività: il regime contributivo

L’Inps, con circolare n. 101 del 29 novembre 2024, ha illustrato il regime contributivo al quale sono sottoposti i magistrati onorari a esaurimento e ha specificato le modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens. Il Decreto P.A.-bis (D.L. 75/2023) ha, infatti, previsto che i magistrati onorari del contingente a esaurimento, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS”. Tale iscrizione, pertanto, è effettuata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). Successivamente, il decreto Salva-infrazioni (D.L. 131/2024) ha stabilito che ai magistrati onorari a esaurimento in regime di esclusività siano riconosciute le contribuzioni obbligatorie, alle medesime aliquote, previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fpld. Pertanto, i compensi corrisposti ai magistrati onorari in regime di esclusività dovranno essere assoggettati, oltre che all’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), anche all’obbligo di contribuzione per le assicurazioni di maternità, contro le malattie, e contro la disoccupazione involontaria.

(Inps, circolare, 29 novembre 2024, n. 101)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Invalidità civile: verifiche reddituali anno 2020

L’Inps, con il messaggio n. 4097 del 4 dicembre 2024, ha comunicato che, dalle verifiche effettuate, sono stati individuati i titolari delle prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione per il 2020; pertanto, nei loro confronti è stato avviato l’iter di sospensione con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.

Infatti, per la concessione di alcune prestazioni economiche (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili, pensione ai sordi), la legge impone ai beneficiari di comunicare all’Inps la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente, poiché le prestazioni economiche di invalidità civile vengono corrisposte nel caso in cui il beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. Gli interessati dal preavviso di sospensione sono, pertanto, invitati a comunicare all’Istituto i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica, secondo le seguenti modalità:
– on line, accedendo all’area personale MyINPS con la propria identità digitale: Spid, Cns o Cie;
– tramite gli istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

(Inps, messaggio, 4 dicembre 2024, n. 4097)