Pubblicato il 12 Luglio 2024 in Circolari lavoro
CIRCOLARE LAVORO LUGLIO 2024 – NEWS
Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
INAIL: DISPONIBILE LA NUOVA SEZIONE OPEN DATA
L’Inail, con avviso del 13 giugno 2024, rende noto che è disponibile la nuova sezione open data, rinnovata nell’impostazione grafica e progettata per offrire una navigazione più intuitiva, aggiornata agli ultimi standard in tema di accessibilità, e per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti interni ed esterni.
(Inail, avviso, 13 giugno 2024)
INAIL: AGGIORNAMENTO DEL TU SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO
L’Inail ha aggiornato il Testo Unico sugli infortuni sul lavoro, coerentemente con le novità di più recente introduzione. La finalità generale del testo è quella di fornire un testo organico e complessivo circa le disposizioni che regolamentano la disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La nuova pubblicazione aggiornata si è resa necessaria al fine di recepire alcune novità tra quelle più recenti, sia di matrice giurisprudenziale, in ordine a orientamenti della Corte di Cassazione, sia quale adeguamento alle pronunce della Corte Costituzionale, ma anche in virtù di provvedimenti amministrativi i quali, sebbene non direttamente impattanti nel dettato del D.P.R. 1124/1965, hanno avuto sullo stesso dei riflessi.Sempre in tema di aggiornamenti, è poi importante citare quelli normativi nel frattempo intercorsi, come ad esempio quelli che hanno riguardato il lavoro sportivo, e in particolare le collaborazioni coordinate e continuative di matrice amministrativo – gestionali, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021, ed entrata in vigore dal 1° luglio 2023.
(Inail, sito)
NUOVE FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE GDP DEL CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO
L’Inps, con messaggio n. 2245 del 17 giugno 2024, ha reso nota la messa a disposizione di nuove funzionalità legate al cassetto previdenziale del contribuente, relativamente alla sezione GDP (Gestione dipendenti pubblici).
È stata, nello specifico, rilasciata una nuova funzionalità denominata “Visualizza 770/Circ.38”, che consente la consultazione delle denunce inviate per le annualità 1996, 1997 e 1998, coerentemente con quanto previsto dalla circolare Inpdap n. 38/2000 (questa specificatamente riferita alle successive annualità comprese tra il 1999 e il 2004). Per quanto concerne le modalità di ricerca dei dati, sono presenti 2 formule, la prima mediante estrapolazione dei dati per singola annualità, l’altra in forma libera. Per ciascuna denuncia sono indicati il numero dei dipendenti dichiarati, i dati giuridici ed economici esposti per ciascun dipendente, nonché la presenza di eventuali errori che potrebbero aver bloccato il flusso informativo.
(Inps, messaggio, 17 giugno 2024, n. 2245)
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI
INAIL: COMUNICATO IL NUOVO TASSO DI INTERESSE PER RATEAZIONI E SANZIONI CIVILI
L’Inail, con circolare n. 13 del 11 giugno 2024, rende nota la modifica al tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili. La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea in data 6 giugno che ha portato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento portandolo al 4,25%. In via parallela e simultanea rispetto all’Inps, anche l’Inail ha quindi adeguato i tassi previsti per interessi in caso di dilazione, così come di sanzioni civili in caso di tardivo o omesso versamento. Analoghe anche le misure previste rispetto all’Inps.
Quindi, nelle ipotesi di interessi dovuti per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi presentate a partire dal 12 giugno 2024, il tasso applicato sarà pari al 10,25% (nulla cambia rispetto alle rateazioni in essere a tale data i cui importi continuano quindi a essere invariati).
In caso di sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento, il tasso applicato sarà invece pari al 9,75% con previsione di riduzione a favore delle imprese soggette a procedure concorsuali.
(Inail, circolare, 11 giugno 2024, n. 13)
SGRAVIO PER IMPRESE CHE SONO RICORSE AL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ: FRUIZIONE DELLE ULTERIORI SOMME PER IL 2019
L’Inps, con messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024, fornisce chiarimenti e modalità operative per fruire dello sgravio contributivo a favore di coloro che hanno fatto ricorso al contratto di solidarietà. Si tratta, in via generale, dell’agevolazione prevista dall’articolo 6, D.L. 510/1996, mentre nel caso specifico la misura riguarda le modalità di recupero delle risorse residue relative all’anno 2019. Per tale annualità, già oggetto di precedente autorizzazione (distintamente mediante la circolare Inps n. 100/2020, per i contratti di solidarietà conclusi entro il 31 ottobre 2019, e a seguire secondo quanto previsto dal messaggio Inps n. 1697/2021, che, giungendo fino a tutto il 30 settembre 2020, completa l’intero anno precedente), sono risultate, infatti, residuare delle somme, tra quelle stanziate e autorizzate, rispetto a quelle concretamente spese.
Per tale motivo, con il messaggio n. 2179/2024, l’Inps fornisce le modalità operative per il recupero, a favore degli aventi diritto, di tali somme, a partire dalla compilazione del flusso UniEmens (con indicazione della causale a credito L982) e dal preventivo riconoscimento e rilascio del Codice Autorizzazione 1W.
(Inps, messaggio, 10 giugno 2024, n. 2179)
INAIL: DISPONIBILE IL SERVIZIO DI “SIMULAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA”
L’Inail, con nota operativa n. 5544 del 6 giugno 2024, ha reso nota la predisposizione del servizio di “Simulazione della regolarità contributiva”. Tale funzionalità è espressione della previsione normativa contenuta nell’articolo 8, comma 4, L. 160/2023, la quale, in un’ottica di semplificazione del rilascio del documento di regolarità contributiva, ha previsto la possibilità di richiedere una simulazione di Durc entro il termine di 15 giorni anteriori alla sua scadenza naturale, momento sino al quale non è possibile avanzare una nuova richiesta; ciò al fine di consentire di porre in essere azioni preventive di verifica in caso di problematiche connesse all’esito positivo. Il servizio rilasciato ricalca tale assetto e tale fisionomia, ammettendo 2 possibili risultati, all’esito dei controlli che possono essere avviati non prima dei 15 giorni anteriori alla scadenza del Durc, e mappando un arco temporale che abbraccia il secondo mese precedente.
In ipotesi di assenza di cause ostative al rilascio del Durc, viene rilasciato un esito regolare, mentre in presenza di possibili irregolarità, l’esito generato è da verificare, e consente quindi di attivarsi per tempo con le sedi competente per rimuovere eventuali cause ostative.
(Inail, nota operativa, 6 giugno 2024, n. 5544)
BONUS ADJUSTMENT UTILE PER IL CALCOLO DELLA RMGG PER I LAVORATORI MARITTIMI
L’Inps, con messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024, fornisce chiarimenti in merito al computo del c.d. Bonus asjustment – gross up nel calcolo della Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) utile per il trattamento di malattia da corrispondere ai lavoratori marittimi. Il messaggio n. 2022/2024 fornisce, quindi, una specificazione che si inserisce nella previsione generale della rimodulazione del calcolo del trattamento di malattia per i lavoratori marittimi, derivante dalla Legge di Bilancio per l’anno 2024.
Viene ora ulteriormente chiarito che, sebbene tale voce non rientra tra quelle contrattualmente previste, la sua costante e reiterata corresponsione (ancorché variabile nell’importo), determina l’obbligo di computo nel conteggio della RMGG. Il messaggio precisa, poi, che in ipotesi di continuità nella corresponsione anche in costanza di astensione per malattia, non deve essere considerata nel computo del calcolo della RMGG in quanto l’erogazione piena e diretta garantisce l’assenza di mancato guadagno, e quindi non sorge l’annessa esigenza compensativa.
(Inps, messaggio, 29 maggio 2024, n. 2022)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
CRUSCOTTO CIG E FONDI: NUOVO TUTORIAL INPS
L’Inps ha messo a disposizione un nuovo tutorial avente la finalità di fornire chiarimenti operativi circa l’utilizzo e le funzionalità del Cruscotto Cig e Fondi di solidarietà.
Il servizio in argomento, introdotto nel 2019 e costantemente integrato nel tempo, è stato da ultimo recentemente aggiornato, e consente in generale di mappare costantemente lo stato di avanzamento delle richieste di integrazione salariale, con particolare riferimento alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, e ai Fondi di solidarietà. Ciò rispetto anche allo stato dell’arte in tema di pagamenti, nonché in merito alla contribuzione aziendale versata, in considerazione di quella dovuta.
Molto importante anche la disponibilità delle informazioni riguardanti eventuali motivi ostativi al regolare espletamento del pagamento, così da poter intervenire e rimuoverli. Il tutorial messo ora a disposizione consente di avere una panoramica, tra le altre, delle azioni da porre in essere per rimuovere note di rettifica pendenti, e più in generale per interpretare adeguatamente i dati e le informazioni presenti.
(Inps, sito)
ADI: SOSPENSIONE IN IPOTESI DI MANCATA PRESENTAZIONE PRESSO I SERVIZI SOCIALI
L’Inps, con messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024, fornisce le indicazioni inerenti alle fattispecie di sospensione dell’assegno di inclusione in ipotesi di mancata presentazione presso i servizi sociali per il primo appuntamento a fronte del patto di attivazione digitale. In particolare, viene ricordato come debba essere rispettato il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD ai fini della presentazione presso i servizi sociali. Il messaggio fornisce anche chiarimenti in merito alle domande presentate in questa prima fase e in particolare fino al 29 febbraio, rispetto alle quali la decorrenza dei 120 giorni coincide con la comunicazione dell’Istituto ai servizi sociali dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta. Ciò al fine di consentire ai servizi sociali deputati, di poter organizzare il nuovo servizio.
Sempre il messaggio Inps n. 2132/2024 precisa che per le domande presentate tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024, il termine suddetto decorre dal 26 gennaio 2024.
Considerato, quindi, che le prime sospensioni possono potenzialmente collocarsi a partire dal 25 maggio 2024, dal mese successivo, quindi giugno 2024, si inizieranno a vedere gli effetti rispetto all’interruzione dell’erogazione del beneficio economico nei confronti di coloro che non si siano presentanti nel termine previsto presso i servizi sociali competenti.
(Inps, messaggio, 5 giugno 2024, n. 2132)