Pubblicato il 11 Novembre 2024 in Circolari lavoro
CIRCOLARE LAVORO NOVEMBRE 2024 – NEWS
Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
LAVORATORI MARITTIMI: CHIARIMENTI SULL’INDENNITÀ DI MALATTIA
L’Inps, con messaggio n. 3456 del 18 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti ai datori di lavoro in merito all’indennità di malattia dei lavoratori marittimi, indicando le nuove istruzioni per la corretta trasmissione all’interno dei flussi UniEmens dei seguenti dati:
– valorizzazione dell’elemento imponibile;
– indennità sostitutiva dei riposi compensativi;
– determinazione “retribuzione teorica” per il calcolo delle indennità di malattia;
– monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi.
(Inps, messaggio, 18 ottobre 2024, n. 3456)
VOUCHER STAGE: ISTANZE ENTRO L’8 NOVEMBRE 2024
Invitalia, con notizia del 7 ottobre 2024, ha informato che è online la call per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti presso le proprie sedi in Italia e all’estero. Possono accedere all’iniziativa le società di diritto italiano, con codice fiscale e partita Iva italiani, con almeno 30 dipendenti. Le imprese interessate, presentando la domanda di partecipazione sulla piattaforma dedicata rete.giovani2030.it entro l’8 novembre 2024, possono manifestare il loro interesse a ospitare, per un periodo di 6 mesi, fino a un massimo di 3 stagisti, diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 30 anni, presso le proprie sedi in Italia e negli altri Paesi UE. Per ogni stagista da formare l’impresa riceverà da Invitalia, al termine dello stage, un contributo sotto forma di voucher di 10.000 euro. In fase di presentazione della domanda le imprese possono decidere di co-finanziare lo stage, avendo così più possibilità di vedersi assegnare il voucher. Nella fase successiva l’azienda procederà direttamente con il processo di selezione e contrattualizzazione dei candidati. Viene precisato che le domande saranno prese tutte in considerazione e non sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione.
(Invitalia, notizia, 7 ottobre 2024)
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO ISCRITTE ALL’ALBO: VERSAMENTO QUOTA 2025
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024 la delibera 9 ottobre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che indica la misura della quota dovute dalle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori per l’anno 2025, da versare entro il 31 dicembre 2024.
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delibera, 9 ottobre 2024)
LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI: NUOVE NORME UE PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO
Il Consiglio dell’Unione Europea, con comunicato stampa del 14 ottobre 2024, ha reso noto di aver adottato la Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali, che contiene nuove norme volte a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme di lavoro digitali. La Direttiva renderà più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate. Contribuirà, inoltre, a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo loro di beneficiare dei diritti che spettano loro in materia di lavoro. Gli Stati membri stabiliranno una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, che sarà attivata quando si ravvisino fatti che indicano controllo e direzione. La Direttiva entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE; gli Stati membri avranno poi 2 anni per recepirne le disposizioni.
(Consiglio dell’Unione Europea, comunicato stampa, 14 ottobre 2024)
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI
RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI INAIL 2025
È stato pubblicato nell’area pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il D.I. 24 settembre 2024, che ha approvato la deliberazione n. 67 del CdA Inail 30 luglio 2024, che per l’anno 2025 fissa al 14,80% la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, L. 147/2013, da applicare ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958 e ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura di cui al Titolo Il, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps. La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2025, l’aggiornamento delle relative tariffe.
(D.I., 24 settembre 2024)
VARIAZIONE INTERESSI DI RATEAZIONE E SANZIONI CIVILI INAIL
L’Inail, con circolare n. 32 del 22 ottobre 2024, ha informato che, in seguito alla riduzione al 3,40% del Tur a far data dal 23 ottobre 2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è fissato al 9,40%. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 ottobre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,40%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza. Dal 23 ottobre 2024 il tasso per la determinazione delle sanzioni civili è pari all’8,90%.
(Inail, circolare, 22 ottobre 2024, n. 32)
GESTIONE PUBBLICA: IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO GESTIONE E VARIAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA
L’Inps, con messaggio n. 3457 del 18 ottobre 2024, ha comunicato di aver implementato l’applicativo web per la gestione e la variazione della posizione contributiva dei soggetti giuridici con obbligo di contribuzione alle Casse e ai Fondi afferenti alla Gestione pubblica con la nuova funzionalità “Richiesta di variazione” e ne ha dettagliato il funzionamento.
(Inps, messaggio, 18 ottobre 2024, n. 3457)
VARIAZIONE INTERESSI DI DILAZIONE E SANZIONI CIVILI INPS
L’Inps, con circolare n. 92 del 21 ottobre 2024, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della Bce del 17 ottobre 2024, che ha ridotto il Tur di 25 punti base, ha comunicato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 23 ottobre 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,40% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,40%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024. La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, che è pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti).
(Inps, circolare, 21 ottobre 2024, n. 92)
CAUSALI CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DA DESTINARE AGLI ENTI BILATERALI
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Inps da destinare agli enti bilaterali, che saranno operativamente efficaci dal 4 novembre 2024.
(Agenzia delle entrate, risoluzione, 15 ottobre 2024, n. 49/E)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
CU 2025: RICHIESTA APPLICAZIONE MAGGIORE ALIQUOTA E/O RINUNCIA ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA
L’Inps, con messaggio n. 3458 del 18 ottobre 2024, ha comunicato che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13, Tuir, per l’anno 2025 possono darne comunicazione compilando l’apposita dichiarazione on line sul sito dell’Istituto, accedendo al servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia”.
Il messaggio precisa anche che, come chiarito dalla risoluzione n. 55/E/2023, è interesse del sostituito comunicare all’Istituto, mediante il servizio suddetto, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell’assegno unico universale. Ciò in quanto un prospetto dei familiari a carico completo nella certificazione fiscale (CU 2025) consente all’Agenzia delle entrate la corretta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli, permettendo, quindi, al contribuente di accettare la dichiarazione precompilata proposta e di beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.
(Inps, messaggio, 18 ottobre 2024, n.3458)
ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE ITALIA-GIAPPONE: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
L’Inps, con messaggio n. 3351 del 9 ottobre 2024, ha offerto istruzioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’Inps e il Japan Pension Service, Istituzione giapponese competente, in relazione all’accordo di sicurezza sociali Italia-Giappone in vigore dal 1° aprile 2024. Secondo tale accordo, come precisato con circolare Inps n. 54/2024, non è prevista la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, ma le istituzioni di ciascuno Stato contraente devono farsi carico della ricezione e del successivo trasferimento delle domande di pensione, nonché della documentazione allegata, all’Istituzione dello Stato contraente in base alla cui legislazione la domanda è presentata. Pertanto, le domande di pensione a carico dell’assicurazione giapponese devono essere presentate dai soggetti residenti in Italia presso le strutture territoriali dell’Inps, che provvedono a trasmetterle all’Istituzione giapponese competente, unitamente alla documentazione allegata. Invece, le domande di pensione a carico dell’assicurazione italiana devono essere presentate all’Inps:
– dai residenti in Giappone, attraverso il consueto canale telematico o anche per il tramite dell’Istituzione giapponese competente, che provvede a trasmetterle al Polo specializzato presso la Direzione provinciale Inps di Perugia;
– dai residenti in Italia, unicamente attraverso il canale telematico e sono gestite dalla Struttura territoriale dell’Inps competente in base al criterio della residenza o da quella cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro, per gli iscritti alla Gestione pubblica.
(Inps, messaggio, 9 ottobre 2024, n. 3351)
CERTIFICATI DI MALATTIA E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO: NUOVA FUNZIONE NELL’APPIO E IN MYINPS
L’Inps, con messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024, ha comunicato l’attivazione di un nuovo servizio sull’AppIO, su Inps Mobile e MyINPS, per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici, e ne ha illustrato le funzionalità. Al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato con l’indicazione del Puc attribuito dal sistema di accoglienza centrale (SAC). Contestualmente, il lavoratore viene invitato ad accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici” presente sul sito istituzionale Inps per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato, previa autenticazione tramite Spid, Cie 3.0, Cns o eIDAS. Nella comunicazione viene, altresì, fornito il relativo link per facilitare l’accesso al servizio. La comunicazione rimane visibile nell’area riservata MyINPS per 60 giorni. Inoltre, nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su MyINPS viene inviata una comunicazione dell’avvenuta visita, con l’invito ad accedere allo “Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo” per la consultazione dell’esito.
(Inps, messaggio, 9 ottobre 2024, n. 3337)