Pubblicato il 7 Febbraio 2025 in Circolari

CIRCOLARE LAVORO FEBBRAIO 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita: correttivo in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, il D.Lgs. 216 del 27 dicembre 2024, con disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 149/2022, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, che introduce, all’articolo 2, alcune modifiche alla negoziazione assistita nelle controversie di lavoro.

(D.Lgs. 27/12/2024, n. 216, G.U. 10/1/2025, n. 7)

Pubblicate le tabelle Aci 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, S.O. n. 42, il comunicato dell’Agenzia delle entrate relativo alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci per l’anno 2025, ex articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir.

(Agenzia delle entrate, comunicato, G.U. 30/12/2024, n. 304, S.O. n. 42)

In Gazzetta il correttivo del Codice appalti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 il D.Lgs. 209 del 31 dicembre 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, in vigore dal 31 dicembre 2024 stesso. Tra le principali novità, si segnala la nuova disciplina per l’individuazione del Ccnl applicabile e la valutazione di equivalenza del diverso Ccnl indicato dal concorrente.

(D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, G.U. 31/12/2024, n. 305)

Certificati per l’assenza dal lavoro: il Garante dice no ai dati sulla salute

Il Garante privacy, con provvedimento n. 581 del 26 settembre 2024, ha stabilito che le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare a un concorso, non devono riportare alcuna indicazione della struttura presso cui è stata effettuata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico o altre informazioni che possano far risalire allo stato di salute. L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto a una struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro. Il certificato rilasciato, però, riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali: i dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
Inoltre, l’Autorità ha accertato la violazione del principio di privacy by design, in quanto l’azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati. All’azienda sanitaria è stata, quindi, comminata una sanzione di 17.000 euro.

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 26/9/2024, n. 581)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Autoliquidazione Inail: pagamento rateale, tasso di interesse e coefficienti

L’Inail, con istruzione operativa n. 370 del 14 gennaio 2025, sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024 comunicato dal Mef, pari al 3,41%, ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Le scadenze delle rate, pertanto, sono:

− 17 febbraio 2025

− 16 maggio 2025

− 20 agosto 2025

− 17 novembre 2025.

(Inail, istruzione operativa, 14/1/2025, n. 370)

CU 2025: disponibile il modello definitivo

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025, ha approvato la CU 2025, relativa all’anno 2024, le istruzioni per la compilazione e il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni. Una novità contenuta nella CU 2025 è il bonus Natale, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. La CU è stata, inoltre, aggiornata per tenere conto delle novità che nel 2024 hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti. Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Infine, il modello fa spazio anche all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

(Agenzia delle entrate, provvedimento 15/1/2025, n. 9454)

Dichiarazione dei redditi 2025: pubblicate le bozze dei modelli 730 e 770

L’Agenzia delle entrate, in data 14 gennaio 2025, ha pubblicato le bozze dei modelli 730/2025 e 770/2025, con le relative istruzioni. Tra le novità del 730 si segnala la possibilità per i contribuenti non titolari di partita Iva di indicare anche i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva, che prima dovevano necessariamente transitare dal modello Redditi. Inoltre, nel modello trovano spazio la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli, le novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate, il c.d. bonus Natale, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. Sono state aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.
Nel modello 770/2025, invece, sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV ed è stato collocato nel quadro SX il credito correlato al bonus Natale, riconosciuto dal datore di lavoro.

(Agenzia delle entrate, 14/1/2025, bozza modello 730/2025
Agenzia delle entrate, 14/1/2025, bozza modello 770/2025)

Lavoratori agricoli a tempo determinato: variazione nominativi annuali

L’Inps, con circolare n. 115 del 31 dicembre 2024, ha fornito indicazioni in merito alla reintroduzione degli elenchi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato e all’adozione, una tantum, di un elenco straordinario dei provvedimenti individuali di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale. L’articolo 2, comma 3, D.L. 63/2024, infatti, ha modificato l’articolo 38, D.L. 98/2011, reintroducendo la pubblicazione, da parte dell’Inps, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli OTD, nonché autorizzando l’Inps a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati. L’Istituto, pertanto, ha pubblicato l’elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali contenenti le giornate lavorative degli OTD adottati a partire da luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale tramite raccomandata, pec o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
L’elenco, disponibile all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/ElenchiAnnualiOTD/default.aspx, era visualizzabile fino al 20 gennaio 2025, per consentire agli interessati di verificare gli effetti delle variazioni sulla propria posizione assicurativa. Tale elenco ha, infatti, la funzione di portare a legale conoscenza degli interessati tutte le variazioni di giornate lavorative contenute negli elenchi nominativi annuali già pubblicati e infruttuosamente comunicate agli interessati con le modalità previste, dal mese di luglio 2020 al giorno della pubblicazione del medesimo elenco straordinario. Pertanto, all’atto della pubblicazione sul sito dell’Istituto dell’elenco in commento, tutte le variazioni ivi contenute devono considerarsi notificate a tutti gli effetti di legge.

(Inps, circolare, 31/12/2024, n. 115)

Agevolazioni per le imprese agricole nei territori colpiti da eventi alluvionali

L’Inps, con circolare n. 114 del 31 dicembre 2024, ha offerto istruzioni in merito alle agevolazioni per il sostegno del lavoro in agricoltura per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, prevista dall’articolo 2, D.L. 63/2024, in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1, D.L. 61/2023. L’agevolazione consiste in una riduzione temporanea pari al 68% della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all’allegato 1, D.L. 61/2023, che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. L’agevolazione è applicabile a tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione agricola, inclusi quelli con contratti a tempo indeterminato, determinato e apprendistato. Per accedere al sostegno è necessario possedere il Durc e rispettare le normative europee sugli aiuti di Stato.
I datori di lavoro devono richiedere l’attribuzione di un codice di autorizzazione specifico e riportare i dati relativi all’agevolazione nei flussi UniEmens. L’Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni con riferimento alle imprese del settore agroalimentare che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

(Inps, circolare, 31/12/2024, n. 114)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Malattia lavoratori marittimi: istruzioni operative

L’Inps, con messaggio n. 157 del 16 gennaio 2025, ha offerto istruzioni operative e contabili in merito all’anticipazione del trattamento di malattia per i lavoratori marittimi, in relazione alla sottoscrizione, con deliberazioni del CdA n. 89 e n. 90 del 9 ottobre 2024, dei protocolli d’intesa, di durata triennale, tra l’Istituto e Air Sea Holiday GmbH e Costa Crociere Spa per l’anticipazione, da parte di questi ultimi, delle prestazioni economiche spettanti ai lavoratori marittimi per gli eventi relativi alla malattia, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori medesimi e delle istruzioni fornite dall’Istituto, anche in relazione alla determinazione delle somme da corrispondere, assumendo i correlati obblighi e assicurando gli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta in luogo dell’Inps.
Per gli eventi diversi dalla malattia, riferiti alle indennità di maternità/paternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo, i datori di lavoro che intendono anticipare ai propri dipendenti le citate prestazioni devono attenersi alle istruzioni fornite con la circolare Inps n. 173/2015 (in particolare, § 3).

(Inps, messaggio, 16/1/2025, n. 157)

Settore moda: prorogata la misura di sostegno al reddito

L’Inps, con comunicato stampa del 15 gennaio 2025, ha informato che, a partire dal 14 gennaio 2025, i datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, conciario e pelletteria, come già individuati nella circolare Inps n. 99/2024, possono richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal D.L. 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto moda, per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste. Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025. La L. 199/2024, in sede di conversione del D.L. 160/2024, ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari sia il periodo tutelato. I datori di lavoro cui l’ammissione ai trattamenti è stata estesa dalla L. 199/2024 potranno, invece, trasmettere la domanda per richiedere il sostegno solamente dopo la pubblicazione della circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.

(Inps, comunicato stampa, 15/1/2025)

Istanza di indennità di discontinuità 2025 per i lavoratori del settore dello spettacolo

L’Inps, con messaggio n. 112 del 13 gennaio 2025, ha comunicato che dal 15 gennaio 2025 è nuovamente disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024. Come precisato con successivo messaggio Inps n. 149 del 15 gennaio 2025, tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2025 (e non fino al 31 marzo 2025, come indicato dal messaggio Inps n. 112/2025), termine ultimo per la presentazione della domanda. Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale: Spid di livello 2 o superiore; Cie; Cns; eIDAS. La prestazione può essere richiesta anche tramite il Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche tramite gli istituti di patronato. Il messaggio ricorda che, come previsto al paragrafo 4 della circolare Inps n. 2/2024, l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda. L’Inps, con messaggio n. 149/2025, inoltre, ha illustrato le modifiche apportate agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 175/2023, e segnalato l’abrogazione dell’articolo 5, D.Lgs. 175/2023.

(Inps, messaggio, 13/1/2025, n. 112; Inps, messaggio, 15/1/2025, n. 149)

Pensionati Inps: novità sulla funzione “Quote Quinto”

L’Inps, con messaggio n. 85 del 10 gennaio 2025, ha reso noto che la procedura telematica “Quote Quinto” è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione nel caso in cui la relativa stipula sia antecedente al pagamento dei 2/5 delle rate pattuite nel contratto. I contratti di rinnovo di cessione notificati prima dell’attivazione della funzione di blocco automatico, che sono nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territoriali competenti dell’Inps. Nel caso in cui i contratti non risultino conformi al limite temporale del pagamento dei 2/5 delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle Strutture Inps il mancato decorso del termine con un alert.

(Inps, messaggio, 10/1/2025, n. 85)

Indennità antitubercolari: importi da corrispondere per l’anno 2025

L’Inps, con circolare n. 2 del 10 gennaio 2025, ha indicato le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2, D.I. 15 novembre 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 278/2024), circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2024 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2023 (determinato in via provvisoria in misura pari al 5,4% dal D.I. 20 novembre 2023): le percentuali di variazione sono pari, rispettivamente, a +0,8% dal 1° gennaio 2025 e a +5,4% dal 1° gennaio 2024.

(Inps, circolare, 10/1/2025, n. 2)