Pubblicato il 13 Gennaio 2025 in Circolari lavoro
Collegato Lavoro – le principali novità per il lavoro
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la L. 203 del 13 dicembre 2024, rubricata “Disposizioni in materia di lavoro” e nota come Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, salvo diversa e specifica previsione.
Di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende.
Modifiche al D.Lgs. 81/2008 | |
Articolo 1 | L’articolo 1 introduce una serie di modifiche al T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). |
Articolo 1, comma 1 lettera d) | In ordine alla sorveglianza sanitaria (articolo 41, D.Lgs. 81/2008) sono apportate le seguenti modifiche: comma 2: viene coordinata in diverso modo la disciplina che consente di effettuare visite mediche in fase preassuntiva, aggiungendo tale specifica alla lettera a), relativa alle visite preventive, e abrogando la lettera e-bis), dov’era prevista la visita medica preassuntiva in via autonoma; viene modificata la disciplina relativa alla visita medica per la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi: è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente (lettera e-ter); in caso contrario il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; viene sostituito il testo del comma 2-bis, così da consentire al medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, di tenere conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso al fine di evitarne la ripetizione; viene aggiornato il termine per rivedere, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, peraltro scaduto prima di entrare in vigore (31 dicembre 2024); viene, infine, modificato l’ente chiamato a decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, l’Asl. |
Articolo 1, comma 1 lettera f) | Viene abrogato, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. |
Sospensione delle prestazioni di cassa integrazione | |
Articolo 6 | Viene sostituito l’articolo 8, D.Lgs. 148/2015, relativo alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps dello svolgimento dell’attività. Le comunicazioni, a carico dei datori di lavoro, di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo o subordinato, al Servizio competente (articolo 4-bis, D.Lgs. 181/2000) sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui al presente comma. |
Periodo di prova dei contratti a tempo determinato | |
Articolo 13 | L’articolo 13 fornisce un meccanismo di calcolo per riproporzionare la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Mediante modifica dell’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. |
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile | |
Articolo 14 | Mediante modifica dell’articolo 23, comma 1, primo periodo, L. 81/2017, le prestazioni di lavoro in modalità agile, relativamente ai nominativi dei lavoratori e alla data di inizio e di cessazione di tale modalità, devono essere comunicate da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 5 giorni dalla data di avvio ovvero entro i 5 giorni successivi in caso di modifica o cessazione alla data in cui avviene l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. |
Unico contratto di apprendistato duale | |
Articolo 18 | Mediante sostituzione del comma 9 dell’articolo 43, D.Lgs. 81/2015, si prevede che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in: a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali: la durata massima complessiva dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva; b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale. |
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro | |
Articolo 19 | Mediante l’inserimento del nuovo comma 7-bis all’articolo 26, D.Lgs. 151/2015, viene introdotta una nuova modalità di risoluzione del rapporto, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, che evita il licenziamento disciplinare e al conseguente accesso alla NASpI. Qualora l’assenza si protragga oltre il termine previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, sia superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’ITL competente, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare che la mancata comunicazione dei motivi che giustificano la sua assenza sia dovuta a causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. |