Pubblicato il 13 Gennaio 2025 in Circolari lavoro

Legge di Bilancio 2025 – le principali novità per il lavoro

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la L. 207 del 30 dicembre 2024, la Legge di Bilancio 2025. Di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro

Articolo 1Contenuto
Comma 2, lettera a)Rimodulazione scaglioni Irpef
A decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’Irpef lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote: a) fino a 28.000 euro: 23%; b) da 28.001 e fino a 50.000 euro: 35%; c) da 50.001 euro: 43%.
Comma 2, lettera b)Modifica detrazione per redditi di lavoro dipendente
La detrazione dall’imposta lorda per redditi fino a 15.000 euro è stata elevata, a regime, da 1.880 a 1.955 euro.
Comma 3Modifica trattamento integrativo
Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo a titolari di redditi non superiori a 15.000 euro sono erogate, a regime, purché l’imposta lorda sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Commi 4-9Nuovo bonus e nuova detrazione lavoro dipendente
Viene introdotto un nuovo bonus Irpef in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (articolo 49, Tuir, con esclusione dei redditi da pensione del medesimo articolo 49, comma 2. lettera a)), di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo. Per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, viene riconosciuto un bonus pari a: a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro; c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. La percentuale è determinata dal reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno. Per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta, viceversa, (comma 6) un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: a) a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro; b) al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro, ma non a 40.000 euro. I sostituti d’imposta dovranno riconoscere in via automatica il bonus (comma 4) e la detrazione (comma 6) all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e, qualora non spettassero, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro, lo stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus mediante l’istituto della compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997). Ai fini della determinazione del reddito complessivo, relativo all’applicazione dei commi 4 e 6, il comma 9 prevede che: a) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010); b) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023); c) il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, Tuir).
Comma 11Detrazioni per familiari a carico
Viene modificato l’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, Tuir, stabilendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta in misura pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, L. 104/1992. Modificando la successiva lettera d), primo periodo, viene limitato ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi – pari a 750 euro – per ciascun soggetto, ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Infine, sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Comma 48Autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo ai dipendenti
Il comma 48 ridisegna la disciplina fiscale dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo, con la finalità di favorire obiettivi di transizione ecologica ed energetica. In particolare, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Comma 81Rimborsi per trasferte lavoratori
In riferimento ai lavoratori dipendenti, viene modificata la disciplina fiscale in materia di rimborsi per le trasferte, prevista dall’articolo 51, comma 5, Tuir. In particolare, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (solo taxi e NCC) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Inoltre, viene modificato anche l’articolo 95, Tuir, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, mediante l’inserimento del nuovo comma 3-bis: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto (taxi e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.
Comma 171Modifica requisiti NASpI
Il comma 171 modifica i requisiti per l’accesso alla NASpI, con l’aggiunta della nuova lettera c-bis) all’articolo 3, D.Lgs. 22/2015. In particolare, viene previsto, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e in aggiunta ai requisiti dell’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 22/2015, che per il riconoscimento della NASpI è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, avvenuto nei 12 mesi precedenti dall’evento di cessazione involontaria, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale all’interno della procedura ex articolo 7, L. 604/1966 e di dimissioni di cui all’articolo 55, T.U. maternità.
Commi 206-208Bonus bebè
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, fiscalmente esente, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui.
Commi 217-218Congedo parentale
Mediante modifica dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), si prevede che a ciascun genitore lavoratore spetti, in alternativa con l’altro, per la durata massima complessiva di 3 mesi e solo fino al 6° anno di vita del bambino, un’indennità pari all’80% della retribuzione. L’innalzamento dell’indennità del congedo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 (80% per il secondo mese) e al 31 dicembre 2024 (80% per tre mensilità).
Comma 219Esonero contributivo lavoratrici madri
A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice. La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef. Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici, madri di 3 o più figli, che beneficiano dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 180, L. 213/2023 (100% della quota dei contributi previdenziali Ivs a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile). L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.
Comma 385Aliquota imposta sostitutiva premi di produttività
Viene confermata, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015).
Comma 386Erogazione o rimborso canoni affitto per assunti a tempo indeterminato nel 2025
Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Comma 390Aumento soglia non imponibilità fringe benefit
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. I datori di lavoro possono applicare il limite di esenzione in deroga solo previa informativa alle Rsu, laddove presenti.
Comma 391Aumento soglia non imponibilità fringe benefit
Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Comma 860Obbligo pec per amministratori società
Viene modificato l’articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di pec anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.