Per favorire la conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, è stato introdotto un esonero contributivo a favore delle aziende in possesso di specifiche certificazioni attestanti l’adozione di misure a sostegno della genitorialità e delle esigenze di cura. La misura, prevista dalla normativa in materia di incentivi alle imprese e disciplinata da un apposito decreto ministeriale attuativo dell’8 settembre 2026, mira a promuovere politiche aziendali orientate al benessere delle famiglie e a una migliore organizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
Aziende beneficiarie
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro in possesso delle certificazioni previste dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Tali certificazioni devono attestare l’adozione di misure concrete a sostegno della natalità, della genitorialità e delle esigenze di assistenza e cura. Il riconoscimento di tali strumenti si inserisce in un sistema di valutazione che valorizza le iniziative di welfare aziendale e le politiche organizzative favorevoli alla conciliazione tra famiglia e lavoro, in aggiunta agli strumenti di certificazione già previsti in materia di parità di genere.
Decorrenza e durata dell’agevolazione
L’esonero contributivo decorre dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto la misura, ed è previsto per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il beneficio può essere riconosciuto per tutto il periodo di validità della certificazione posseduta dall’azienda e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2028. La durata effettiva dell’agevolazione è pertanto collegata alla permanenza dei requisiti richiesti e alla validità della certificazione.
Misura dell’esonero contributivo
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e fino a un importo massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. Il beneficio è riparametrato e applicato su base mensile, mediante riduzione dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro. Rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’effettivo riconoscimento dell’esonero è subordinato al rispetto dei limiti di spesa disponibili e della disciplina in materia di aiuti di Stato. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, l’importo dell’agevolazione potrà essere ridotto proporzionalmente.
Risorse finanziarie disponibili
Per finanziare la misura sono stati stanziati 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le domande sono ammesse al beneficio nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna annualità. L’eventuale insufficienza dei fondi può comportare una riduzione proporzionale dell’esonero riconosciuto ai datori di lavoro ammessi alla misura.
Requisiti e caratteristiche delle certificazioni
Per ottenere la certificazione relativa alla conciliazione tra famiglia e lavoro, le aziende devono fare riferimento ai parametri minimi definiti dalla prassi UNI/PdR 192:2026, dedicata ai sistemi di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro e ai requisiti per il benessere delle famiglie. Il rilascio delle certificazioni è affidato a organismi di valutazione della conformità accreditati secondo la normativa applicabile. L’accreditamento deve essere conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, con specifico riferimento alla prassi UNI/PdR 192:2026. Le certificazioni hanno una validità di 36 mesi. Per mantenere il diritto all’agevolazione, è necessario che la certificazione risulti valida per il periodo per il quale viene richiesto il beneficio.
Presentazione della domanda
Le aziende interessate devono presentare una domanda telematica all’INPS, attraverso il proprio legale rappresentante, un soggetto delegato oppure gli intermediari abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12. I termini e le modalità operative saranno definiti dalle apposite istruzioni dell’Istituto. Nella domanda, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il datore di lavoro dovrà indicare i dati identificativi dell’azienda, la retribuzione media mensile globale stimata per il periodo di validità della certificazione, l’aliquota contributiva datoriale media stimata e la forza aziendale media prevista per il medesimo periodo. Dovranno inoltre essere dichiarati il possesso della certificazione in corso di validità, il relativo codice identificativo, la denominazione dell’organismo accreditato che l’ha rilasciata e la data di rilascio. Il datore di lavoro dovrà altresì attestare di non aver ricevuto provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
Termini di accesso e riconoscimento del beneficio
I datori di lavoro che presentano la domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni annualmente fornite dall’INPS, possono essere ammessi al beneficio per l’intero periodo di validità della certificazione, fermo restando il limite massimo del 31 dicembre 2028. Le domande presentate nella stessa finestra temporale sono finanziate utilizzando le risorse disponibili per l’annualità di riferimento, con l’eventuale applicazione delle riduzioni proporzionali previste in caso di insufficienza dei fondi.
Condizioni per la fruizione dell’esonero
Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni generali previste per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, è necessario che il datore di lavoro sia in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rispetti gli obblighi di legge e non presenti violazioni rilevanti in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Devono inoltre essere rispettati i contratti collettivi nazionali e, ove sottoscritti, quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Resta fermo anche il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Obblighi di comunicazione in caso di rinuncia o revoca
Qualora l’azienda rinunci alla certificazione oppure questa venga revocata, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tempestiva segnalazione delle variazioni relative alla certificazione costituisce pertanto un adempimento essenziale per garantire la corretta gestione del beneficio.
Compiti dell’INPS e attività di controllo
L’INPS è incaricato di verificare le domande presentate e di autorizzare la fruizione dell’esonero nel rispetto dei limiti di spesa e delle condizioni previste. Per accertare il possesso dei requisiti, l’Istituto acquisisce periodicamente dal Dipartimento per le politiche della famiglia i dati identificativi delle aziende in possesso delle certificazioni richieste. L’INPS provvede inoltre al monitoraggio degli effetti finanziari della misura e alla comunicazione dei risultati alle amministrazioni competenti. I controlli possono essere effettuati attraverso le banche dati dell’Istituto e, sulla base degli accordi di collaborazione applicabili, mediante le informazioni disponibili presso le altre amministrazioni coinvolte.
Recupero delle somme e sanzioni
In caso di fruizione indebita dell’esonero, il datore di lavoro è tenuto a restituire i contributi non versati e a corrispondere le eventuali sanzioni previste dalla normativa. Resta salva l’eventuale responsabilità penale qualora la condotta integri gli estremi di un reato. Le somme recuperate a titolo di agevolazioni indebitamente fruite, insieme agli eventuali risparmi di spesa, sono acquisite all’Erario secondo le disposizioni applicabili.
Ulteriori misure di promozione
Le aziende in possesso delle certificazioni richieste possono beneficiare anche di attività di promozione sui mercati esteri, realizzate attraverso gli strumenti e le iniziative previsti per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Tale opportunità si affianca all’esonero contributivo e mira a valorizzare le imprese che adottano modelli organizzativi attenti alla conciliazione tra famiglia e lavoro, promuovendone al contempo la competitività.
Indicazioni operative per le aziende
In vista della fruizione dell’agevolazione, è opportuno che le aziende verifichino il possesso dei requisiti richiesti, la validità della certificazione e la conformità delle procedure interne ai parametri previsti. È inoltre consigliabile predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per la domanda telematica e monitorare le istruzioni operative che saranno pubblicate dall’INPS, prestando attenzione ai termini di presentazione, ai limiti di spesa e agli obblighi di comunicazione in caso di variazioni della certificazione.
In conclusione, l’esonero contributivo rappresenta un’opportunità per le aziende che investono in politiche di welfare e in strumenti concreti a sostegno della genitorialità e della conciliazione tra vita privata e attività lavorativa. Un’attenta verifica dei requisiti e il corretto adempimento delle procedure consentono di ridurre il rischio di contestazioni e di favorire un accesso consapevole al beneficio. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire assistenza nella verifica dei requisiti e nella gestione degli adempimenti necessari per accedere all’agevolazione.