Pubblicato il 5 Dicembre 2023 in Informative fiscali
Antiriciclaggio
con la collaborazione del Centro Studi SEAC
TUTTO PRONTO PER IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Nell’ambito delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, l’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che:
- le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (srl, spa, sapa e cooperative);
- le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico Registro di cui al DPR n.
361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato);
devono comunicare telematicamente (in esenzione da imposta di bollo) al Registro Imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per i quali è istituita un’apposita Sezione Autonoma.
Sono oggetto di comunicazione telematica al Registro Imprese anche le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust / istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia, al fine dell’iscrizione in un’apposita Sezione Speciale.
Nell’ambito del Decreto n. 55/2022, il MEF di concerto con il MISE, ha individuato le disposizioni attuative in materia di:
- comunicazione al Registro Imprese dei dati / informazioni relativi alla titolarità effettiva dei predetti soggetti, al fine della loro iscrizione / conservazione nella Sezione Autonoma / Sezione Speciale;
- accesso e consultazione dei predetti dati da parte delle Autorità / soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio ex art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 e di terzi (ossia, del pubblico e di qualunque altra persona fisica / giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi).
Registro titolari effettivi | Sezione autonoma | Contiene informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private |
Registro titolari effettivi | Sezione speciale | Contiene informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini, stabiliti / residenti in Italia. |
SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA
IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
In base al comma 3 del citato art. 22, le informazioni riguardanti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, sono acquisite dagli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base:
- delle scritture contabili / bilancio;
- del libro soci;
- delle comunicazioni relative all’assetto proprietario / controllo dell’ente, nonché delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
Il DM n. 55/2022 precisa che, i predetti dati / informazioni relativi alla titolarità effettiva dell’impresa acquisiti dagli amministratori, vanno comunicati al Registro Imprese della competente CCIAA, utilizzando ComUnica, ai fini della loro iscrizione e conservazione nell’apposita Sezione Autonoma.
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
Il comma 4 del citato art. 22 prevede che le informazioni riguardanti le persone giuridiche private sono acquisite dal fondatore (se in vita), ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base:
- dello statuto / atto costitutivo;
- delle scritture contabili;
- da ogni altra comunicazione / dato a loro disposizione.
Anche i predetti dati / informazioni acquisiti dal fondatore / soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, vanno comunicati al Registro Imprese della competente CCIAA tramite ComUnica, ai fini della loro iscrizione e conservazione nell’apposita Sezione Autonoma.
TRUST/ISTITUTI GIURIDICI AFFINI
In base al comma 5 del citato art. 22, il compito di ottenere / detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust / istituto giuridico affine, ricade in capo ai fiduciari di trust espressi, nonché alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabiliti / residenti in Italia.
A tal fine va rilevata l’identità:
- del costituente / costituenti;
- del fiduciario / fiduciari;
- del guardiano / guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario;
- dei beneficiari / classe di beneficiari;
- delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust / istituto giuridico affine;
- di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust / istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta / indiretta o attraverso altri mezzi.
Analogamente a quanto sopra, i predetti dati / informazioni acquisiti dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini vanno comunicati al Registro Imprese della competente CCIAA tramite ComUnica, ai fini della loro iscrizione e conservazione nell’apposita Sezione Speciale.
DATI/INFORMAZIONI DA COMUNICARE
Nella comunicazione della titolarità effettiva vanno specificati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche individuate quali “titolare effettivo” ai sensi delle seguenti disposizioni:
- art. 20, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 231/2007, per le imprese dotate di personalità giuridica;
- art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007 per le persone giuridiche private;
- art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, per i trust / istituti giuridici affini.
Titolare effettivo | Elementi rilevanti |
Imprese dotate di personalità giuridica (art. 20, commi 2, 3 e 5) | Proprietà diretta / indiretta così individuata: proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica; proprietà indiretta: titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate / fiduciarie / interposta persona. Qualora a seguito dell’esame dell’assetto proprietario non sia possibile identificare la/e persona/e fisica/e cui è attribuibile la proprietà diretta / indiretta dell’ente, questo dovrà essere identificato nella persona/e fisica/e cui è attribuibile il controllo dello stesso in base: alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; ai voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; all’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. Qualora l’applicazione dei predetti criteri non consenta di individuare univocamente il/i titolare/i effettivo/i, questo coincide con la persona fisica / persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi / statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società / del cliente diverso dalla persona fisica. |
Persone giuridiche private (art. 20, comma 4) | Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: i fondatori (se in vita);i beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili);i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. |
Trust / istituti giuridici affini (art. 22, comma 5) | Il/I costituente/i, il/i fiduciario/i, il/i guardiano/i ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari / classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust / istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust / istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta / indiretta o altri mezzi. |
Oltre ai dati identificativi e alla cittadinanza, vanno comunicati i seguenti dati / informazioni.
Tipologia soggetto | Dati / informazioni da comunicare |
Imprese dotate di personalità giuridica | Entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo; nel caso in cui il titolare effettivo non sia individuato in base all’entità della partecipazione, modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo. |
Persone giuridiche private | Codice fiscale e, anche nel caso di variazioni: denominazione dell’ente; sede legale e, se diversa, sede amministrativa; indirizzo PEC. |
Trust / istituti giuridici affini | Codice fiscale e, anche nel caso di variazioni: denominazione del trust / istituto giuridico affine; data / luogo / estremi dell’atto di costituzione del trust / istituto giuridico. |
Nella comunicazione in esame è altresì prevista:
- l’indicazione delle ragioni eccezionali ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. f) o comma 4, lett. d-bis), D.Lgs. n. 231/2007 (ossia nel caso in cui l’accesso ai dati / informazioni esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace / minore d’età), nonché di un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
- la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza ai sensi dell’art. 48, DPR n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e civile in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
N.B. | I dati / informazioni sulla titolarità effettiva sono infatti resi tramite autodichiarazione ex artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 |
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Alla CCIAA è attribuito il potere di accertamento / contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva e di irrogazione della relativa sanzione (da € 103 a € 1.032) ai sensi dell’art. 2630, C.c.. Se la comunicazione è effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione è ridotta a 1/3.
TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Il DM n. 55/2022 ha previsto l’emanazione di una serie di Provvedimenti ai fini dell’operatività delle nuove disposizioni. In particolare:
- l’art. 3, comma 5, richiede l’aggiornamento da parte del MISE delle Specifiche tecniche di ComUnica;
- l’art. 8, comma 1 demanda al MISE la definizione dei diritti di segreteria per gli adempimenti inerenti l’istituzione della Sezione Autonoma / Sezione Speciale e l’accesso alle stesse;
- l’art. 11, comma 3 richiede la predisposizione da parte di Infocamere del disciplinare tecnico volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e alla normativa in materia di Privacy;
- l’art. 3, comma 6, demanda infine al MISE l’emanazione di un Provvedimento attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva.
Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di tale ultimo Provvedimento, dovranno essere comunicati al Registro Imprese, ai fini della loro iscrizione e conservazione nella Sezione Autonoma / Sezione Speciale, i dati / informazioni relative alla titolarità effettiva dei predetti soggetti.
In attuazione di quanto sopra:
- il MISE, ridenominato MiMiT, ha emanato il Decreto:
- 12.4.2023 riguardante l’approvazione delle Specifiche tecniche di ComUnica;
- 20.4.2023 riguardante l’approvazione degli importi dei diritti di segreteria;
- il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare tecnico predisposto da Infocamere
Inoltre, ancorché non espressamente indicato tra i Provvedimenti necessari ai fini dell’operatività del sistema di comunicazione, con il Decreto 16.3.2023 il MiMiT ha approvato anche i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Recentemente, è stato pubblicato sulla G.U. 9.10.2023, n. 236 il Decreto 29.9.2023, con il quale il MiMiT attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati / informazioni in esame.
Di conseguenza, la (prima) comunicazione contenente i dati / informazioni relative alla titolarità effettiva dei predetti soggetti da parte dei soggetti interessati dovrà essere effettuata entro l’11.12.2023 (l’8.12 è festivo).
Per i soggetti costituiti dal 10.10, la comunicazione va inviata entro 30 giorni:
- dall’iscrizione nel Registro (per le imprese dotate di personalità giuridica / persone giuridiche private);
- dalla costituzione (per i trust / istituti giuridici affini).
VARIAZIONE/CONFERMA DATI TITOLARI EFFETTIVI
Le variazioni dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre è prevista la conferma annuale dei dati / informazioni della titolarità effettiva. In particolare,
la conferma va comunicata entro 12 mesi:
- dalla prima comunicazione dei dati / informazioni della titolarità effettiva;
- dall’ultima comunicazione di variazione / conferma.
Per le imprese dotate di personalità giuridica, la conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio e allegata alla pratica di deposito del bilancio presso il Registro Imprese.
Come precisato dal DM n. 55/2022, la comunicazione / variazione / conferma dei dati / informazioni relativi al titolare effettivo, sono assoggettati ai diritti di segreteria (€ 30), istituiti dal MiMiT con il citato Decreto 20.4.2023
MODALITA’ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Come precisato da Unioncamere / Infocamere nel Comunicato stampa 10.10.2023 la comunicazione dei titolari effettivi dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica alla competente CCIAA (anche tramite intermediari autorizzati) con istanza firmata digitalmente:
- da almeno un amministratore dell’impresa;
- dal fondatore / soggetti con rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal fiduciario, in caso di trust.
A tal fine:
- può essere utilizzato l’applicativo DIRE (disponibile sul sito Internet del Registro Imprese) oppure un’altra soluzione di mercato;
- Unioncamere ha predisposto un apposito manuale operativo per l’invio telematico della comunicazione in esame disponibile sul proprio sito Internet.
Nel Comunicato stampa è specificato che, in concomitanza con l’apertura dei termini per la comunicazione telematica in esame, le società interessate all’adempimento riceveranno nella propria casella PEC un messaggio contenente le informazioni operative necessarie per l’invio della pratica.
N.B. | La pratica di comunicazione dei titolari effettivi è esente da imposta di bollo, ma è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a € 30. |
Per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione non sono ammesse deleghe / incarichi a terzi (solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione, autocertificando così la titolarità effettiva).
I professionisti incaricati possono trasmettere telematicamente il modello già sottoscritto dal soggetto obbligato (in tal caso devono aggiungere la propria firma digitale a quella del dichiarante nella distinta di accompagnamento ai fini della domiciliazione).
FAQ REGISTRO IMPRESE
Quali strumenti occorrono per comunicare i dati del Titolare Effettivo? |
Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della CCIAA. Non è consentita la procura speciale. |
Chi può inviare la comunicazione relativa alla titolarità effettiva? |
La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato. |
ACCESSO AI DATI/INFORMAZIONI DELLA SEZIONE AUTONOMA/SPECIALE
Gli artt. 5, 6 e 7, DM n. 55/2022 disciplinano le modalità di accesso ai dati / informazioni contenuti nel Registro da parte delle Autorità / soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 e di terzi soggetti.
Consultazione dati / informazioni presenti nella Sezione Autonoma / Speciale | – Determinate Autorità espressamente individuate (UIF, DIA, GdF, ecc.) – Soggetti obbligati agli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, banche, ecc.) – Soggetti terzi (con possibile opposizione) |
ACCESSO DA PARTE DELLE AUTORITÀ
Come precisato dall’art. 5, DM n. 55/2022, sulla base di un’apposita convenzione con Unioncamere e Infocamere SCPA, possono accedere ai dati / informazioni della titolarità effettiva presenti nella Sezione Autonoma, le seguenti Autorità di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007:
- MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, GdF (lett. a);
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (lett. b);
- Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali (lett. c);
- Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale (lett. d).
Le predette Autorità possono inoltre accedere ai dati / informazioni della titolarità effettiva relativa ai trust.
ACCESSO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio ex art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 (intermediari bancari e finanziari, dottori commercialisti / consulenti del lavoro / notai / altri operatori non finanziari, ecc.), come disposto dall’art. 6, DM n. 55/2022, previo accreditamento, possono accedere alla Sezione Autonoma / Sezione Speciale per la consultazione dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica della clientela (è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria).
É possibile indicare da parte dei soggetti obbligati accreditati, tramite autodichiarazione, quali delegati all’accesso, soggetti incardinati nella propria organizzazione, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato.
É previsto l’obbligo di segnalare tempestivamente alla CCIAA le difformità tra:
- le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione della Sezione
- le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.
N.B. | Le segnalazioni sono consultabili dalle predette Autorità abilitate all’accesso, garantendo l’anonimato dei segnalanti. |
ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
Come previsto dall’art. 7, comma 1, DM n. 55/2022, i dati / informazioni della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica / persone giuridiche private, presenti nella Sezione Autonoma, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni (previo pagamento dei diritti di segreteria), fatta salva la presenza nella comunicazione dell’indicazione delle ragioni per le quali l’accesso ai dati / informazioni esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace / minore d’età ex art. 4, comma 1, lett. e), DM n. 25/2022.
Come precisato dal DM n. 55/2022, l’accesso del pubblico a tale Sezione riguarda:
- nome / cognome / data di nascita / residenza / cittadinanza del titolare effettivo;
- condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.
Preme evidenziare che nei citati DM 16.3.2023, 12.4.2023, 20.4.2023, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia UE 22.11.2022, Cause riunite C-37/20 e C-601/20, il MiMiT ha disapplicato l’operatività del citato comma 1, riguardante l’accessibilità al pubblico dei dati contenuti nel registro dei titolari effettivi.
In particolare, è stato previsto che, nelle more dell’intervento legislativo, risulta necessario limitare l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese con personalità giuridica, delle persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini:
- alle Autorità (art. 5, DM n. 55/2022);
- ai soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 (art. 6, DM n. 55/2022);
- ai soggetti che siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi dell’art. 7, comma 2, DM n. 55/2022.
Conformemente a quanto sopra, il recente DM 29.9.2023, ha confermato la necessaria disapplicazione delle norme contrastanti con la predetta sentenza della Corte di Giustizia UE.
Ai sensi del citato comma 2 dell’art. 7, i dati / informazioni sulla titolarità effettiva di trust / istituti giuridici affini, presenti nella Sezione Speciale, sono resi disponibili a qualunque persona fisica / giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, legittimata all’accesso ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. d-bis), D.Lgs. n. 231/2007 (ossia, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva è necessaria per curare / difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata), sulla base di una richiesta motivata di accesso presentata alla CCIAA.
Entro 20 giorni dalla richiesta di accesso, la CCIAA consente l’accesso ai dati / informazioni o comunica il motivato diniego al richiedente tramite PEC.
N.B. | L’accesso è escluso in mancanza di comunicazione entro il predetto termine (20 giorni). |
Anche l’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust/ istituti giuridici affini è consentito previo pagamento dei diritti di segreteria.
In presenza dell’indicazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), DM n. 55/2022 (ossia, che l’accesso ai dati / informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace / minore d’età), la CCIAA trasmette la richiesta di accesso al soggetto controinteressato sulla PEC comunicata.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto controinteressato può trasmettere (a mezzo PEC) una motivata opposizione all’accesso.
Ai fini della valutazione delle predette circostanze eccezionali che giustificano il diniego all’accesso, la CCIAA tiene conto del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l’interesse all’accesso.
L’accesso ai dati può essere escluso a seguito della valutazione da parte della CCIAA, delle predette circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell’accesso è comunicato al richiedente a mezzo PEC entro 20 giorni dalla richiesta di accesso.
In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso è da ritenersi escluso.
N.B. | In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso è da ritenersi escluso. |