Pubblicato il 6 Agosto 2024 in Informative fiscali

CONCORDATO 2024 – CONTRIBUENTI FORFETTARI

Nell’ambito del D.Lgs. n. 13/2024, in attuazione dei principi della Riforma fiscale, è stato introdotto, a decorrere dal 2024 il concordato preventivo biennale (CPB), a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo. Per i contribuenti forfetari, per il 2024 l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Possono accedere al concordato i contribuenti che non hanno debiti tributari nel 2023 ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.
N.B. Sono ammessi al concordato i soggetti che hanno debiti pari o superiori a € 5.000 oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione.

La proposta di concordato per contribuenti forfetari è elaborata sulla base della metodologia approvata dal MEF (in corso di pubblicazione sulla G.U.).
Nel rispetto del nuovo termine, fissato dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via preliminare il 20.6.2024 (Informativa SEAC 28.6.2024, n. 194), il 15.7.2024 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software utilizzabile per l’elaborazione della proposta di concordato per i soggetti in esame per il 2024.
Contestualmente la stessa Agenzia ha aggiornato (analogamente a quanto effettuato nell’ambito del quadro P per i soggetti ISA) la Sezione VI presente nel quadro LM del mod. REDDITI 2024.

NUOVA SEZIONE VI – CONCORDATO CONTRIBUENTI FORFETARI
I contribuenti forfetari effettuano il calcolo della proposta di concordato (limitatamente al 2024) compilando i campi della nuova sezione VI del quadro LM (righi da LM60 a LM62 e LM64), come di seguito illustrato.

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(*) Le dichiarazioni relative a:
assenza di condanne (rigo LM61). Con riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, nelle istruzioni è precisato che la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto soltanto le sentenze di “patteggiamento” con le quali sia stata irrogata una pena superiore a 2 anni di pena detentiva, soli / congiunti a pena pecuniaria;
presenza di eventi straordinari (rigo LM62);
sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000.
Tali dichiarazioni sostitutive, in caso di accettazione della proposta di concordato, sono sottoscritte apponendo la firma a rigo LM64.

Proposta CPB
      LM63Reddito proposto ai fini del concordato per il 2024. Il reddito d’impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo la predetta metodologia di elaborazione e adesione, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000.
Resta fermo il trattamento previsto all’art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base al quale il reddito (imponibile) su cui applicare l’imposta sostitutiva (15% – 5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge.
Accettazione proposta CPB
  LM64Per accettare la proposta di concordato per il 2024 il contribuente deve apporre la propria firma. Con la firma il contribuente sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai precedenti righi LM61 e LM62.

TERMINE ADESIONE PROPOSTA CONTRIBUENTI FORFETARI
Come disposto dall’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP).
Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10.2024, ossia al termine previsto dall’art. 38, D.Lgs. n. 13/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.
Il citato art. 9 è stato modificato ad opera della lett. b) del comma 1 dell’art. 3 del predetto Decreto correttivo, posticipando, a regime, il predetto termine di adesione.
In particolare, è posticipato (a regime) dall’30.6 al 31.7 ovvero entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta.
Per il primo anno di applicazione (2024), il termine di adesione alla proposta è differito dal 15.10 al 31.10.2024, ossia al nuovo termine previsto dall’art. 11, D.Lgs. n. 1/2024 per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.

N.B. Avendo inserito il nuovo termine di presentazione nel predetto art. 11, il Decreto correttivo abroga il citato art. 38, D.Lgs. n. 13/2024.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO 2024
Il predetto Decreto correttivo contiene anche la modifica della modalità di determinazione dell’acconto 2024 per i contribuenti forfetari che accettano la proposta di concordato.
In generale (a regime) l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
Per il 2024:

  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 12% (4% in caso di ”nuova iniziativa”) della differenza (positiva) tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023.

N.B. La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto;

  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie

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