Pubblicato il 28 Settembre 2023 in Informative fiscali

La chance della regolarizzazione per i corrispettivi telematici

Periodo sanabile dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023. Ravvedimento da perfezionare entro il 15 dicembre

Si estende, limitatamente al periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2023, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per scontrini elettronici anche dopo la constatazione delle violazioni previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs 471/1997. Con l’ulteriore beneficio che le operazioni regolarizzate non concorrono ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività di cui all’articolo 12, comma 2 del Dlgs 471/1997.

La specifica regolarizzazione, prevista nelle ultime bozze circolate del decreto legge Energia varato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri, consentirà ai contribuenti, in successione temporale alle misure straordinarie previste dalla legge 197/2022, di correggere, in modo uniforme, le violazioni commesse nel predetto periodo (che era escluso dalle sanatorie 2023) e quindi di pianificare meglio l’intera riemersione della propria posizione fiscale.

Le fattispecie sanabili

Le violazioni comprese nella sanatoria sono:

mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici oppure memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;

mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;

omessa annotazione sul registro d’emergenza in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali.

Il ravvedimento esteso

Lo strumento che si può utilizzare per la regolarizzazione di tali violazioni è il ravvedimento operoso ordinario previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997. L’istituto, però, con riferimento alle specifiche violazioni non è, di norma, accessibile nel caso in cui la violazione sia stata già constata per espressa previsione dello stesso articolo 13, comma 1, lettera b-quater) del Dlgs 472/1997.

Tale disposizione prevede, infatti, che in caso di constatazione della violazione la regolarizzazione è possibile per tutti gli errori e le omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, ad eccezione delle violazioni di cui all’articolo 6, comma 2 bis – limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri – e comma 3 del Dlgs 471/1997.

L’obiettivo della norma appena approvata è togliere questa limitazione ammettendo al ravvedimento operoso anche le ipotesi oggi escluse.

I vincoli

La disposizione, però, impone precisi termini da rispettare per evitare la perdita del beneficio. Oltre alla limitazione temporale delle violazioni sanabili (1° gennaio 2022-30 giugno 2023), la norma dispone che l’ammissione al ravvedimento è possibile anche se tali infrazioni siano già state constatate entro la data del 31 ottobre 2023 e a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento che deve avvenire entro il 15 dicembre 2023.

Pertanto, il contribuente deve fare attenzione a quali atti gli sono stati notificati per distinguere le situazioni in cui la violazione sia stata solo constatata (per esempio, nel caso di notifica di un Pvc da parte della amministrazione finanziaria) o sia già stata contestata (per esempio, in presenza di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento).

I vantaggi

I benefici che si ottengono dalla regolarizzazione sono di due tipi. Il primo interviene direttamente sull’ammontare della sanzione: l’accesso al ravvedimento determina la riduzione a un quinto del minimo applicabile. Il taglio, come si capisce, è di gran lunga inferiore a quello prevista per il ravvedimento operoso speciale della legge di Bilancio 2023 (un diciottesimo della sanzione minima applicabile).

La seconda è particolarmente interessante, perché esclude la rilevabilità delle violazioni regolarizzate dall’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2 del Dlgs 471/1997. Questa norma prevede che, se nel corso di un quinquennio sono state constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, sia disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese.

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