Pubblicato il 3 Luglio 2024 in Informative fiscali
Novità dal 1° Luglio nella compensazione dei crediti in F24
La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – art. 1 commi da 94 a 98, modificato dal D.L. n. 39/2024) ha introdotto rilevanti novità in materia di versamenti e compensazioni tramite Modello F24.
In particolare ha previso con decorrenza dal 1° Luglio 2024:
- il divieto di effettuare compensazioni tramite il Modello F24 per coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
- l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entrate e Fisco on line) anche per le compensazioni che hanno ad oggetto l’utilizzo di crediti INPS e INAIL e anche se il saldo del Modello F24 è superiore a zero.
Inoltre, si attende l’adozione di provvedimenti congiunti da parte di Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail per il posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti Inps e Inail.
DIVIETO ALLE COMPENSAZIONI IN F24 IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO
A decorrere dal 1° Luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo (ordinarie e straordinarie e le iscrizioni a ruolo definitive o a titolo provvisorio) per imposte erariali (imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette, nonché le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti) e relativi accessori (ovvero sanzioni e interessi, con esclusione di quelli di mora e degli oneri di riscossione) o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, vi è il divieto alla compensazione dei crediti tramite F24.
E’ stato chiarito che il divieto di compensazione opera in caso di compensazione “orizzontale” sia dei crediti “erariali” che dei crediti aventi natura “agevolativa” (Crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per investimenti nel Mezzogiorno, per investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi, per bonus edilizi e altri crediti di medesima natura).
Tale divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza e per i crediti di natura previdenziale e assicurativa (dunque INPS e INAIL). Tale novità non comporta l’abrogazione né la modifica dell’altro divieto, già in vigore, di compensazione di crediti erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500,00 euro previsto dall’art. 31 comma 1 del D.L. n. 78/2010.
Ne consegue che, con riferimento alle compensazioni di crediti erariali, nell’ipotesi di presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a:
- 1.500,00 euro e fino a 100.000,00 euro l’art. 31 comma 1 del D.L. n. 78/2010 fissa il predetto divieto di compensazione del credito (solo crediti erariali) per il solo importo coincidente con il debito, consentendo la compensazione di crediti di importo superiore, per la somma eccedente;
- 100.000,00 euro l’art. 1 commi 94 – 98 non consente di compensare eventuali crediti (sia crediti erariali che di natura agevolativa).
OBBLIGO DI UTILIZZO CANALI TELAMATICI PER COMPENSARE CREDITI INPS E INAIL
A decorrere dal 1° Luglio 2024 (in via prudenziale) viene esteso l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisco on line) per la presentazione di Modelli F24 contenenti compensazioni di crediti INPS e INAIL., anche nel caso in cui il saldo finale del Modello F24 sia superiore a zero e comprese le compensazioni “verticali”, nel caso in cui quest’ultima sia esposta nel modello F24.
Pertanto, in presenza di crediti relativi a:
- IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP;
- crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta;
- crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- crediti maturati a titolo di contributi INPS;
- crediti maturati a titolo di premi dei confronti dell’INAIL
non sarà più possibile avvalersi dei servizi di home banking.
POSTICIPO TERMINI DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INPS E INAIL
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi dei confronti dell’INPS può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia Uniemens da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito;
- dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti e alla gestione Separata Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge (quado RR).
La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione Sperata INPS.
Per quanto concerne la compensazione dei crediti nei confronti dell’INAIL, la stessa può essere effettuata a condizione che il credito sia certo liquido ed esigibile e che sia quindi registrato negli archivi del predetto Istituto.
Il posticipo dei termini di utilizzo in compensazione di crediti Inps e Inail è in vigore dal 1° gennaio 2024, tuttavia il comma 98, art. 1 della Legge n. 213/2023 ne rinvia la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, e la definizione delle modalità di attuazione a dei provvedimenti congiunti di Agenzia delle Entrate, Inps e Inail, ad oggi non ancora adottati.