Pubblicato il 6 Giugno 2024 in Informative lavoro

Rinnovo CCNL – Acconciatura ed Estetica

Il 20.5.2024, tra le Associazioni Datoriali CNA-Unione Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Casartigiani, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, si è convenuto sul seguente Verbale di Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. Area Acconciatura ed Estetica del 10.10.2022 per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.

Di seguito elenchiamo le principali novità per i nostri Clienti e loro Dipendenti.

Decorrenza: 1.1.2023
Scadenza: 31.12.2026

  • NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI Verbale integrativo 23.5.2024
  LivelloPaga base a partire dal
30° aprile
2024
1° maggio
2024
1° gennaio 20251° gennaio  20261° ottobre  2026
1.511,461.592,291.650,021.699,671.722,76
1.380,741.454,581.507,321.552,681.573,78
1.309,001.379,001.429,001.472,001.492,00
1.234,191.300,191.347,331.387,871.406,73
  • UNA TANTUM

A favore dei soli lavoratori in forza alla data del 20 maggio 2024, verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum”, pari a 80,00 euro suddivisibile in quote mensili, riparametrato sulla durata del rapporto nel periodo a partire dal 1.01.2023 al 30.4.2024.
L’importo una tantum verrà erogato in due tranche di pari importo: la prima pari con la retribuzione del mese di giugno 2024, la seconda con la retribuzione del mese di luglio 2024.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le decorrenze sopra stabilite.
L’una tantum dovrà essere ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, ed è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. Inoltre è comprensiva di tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente Accordo.
L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento successivi al 20.5.2024.

  • ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

In tema di classificazione del personale si prevede una descrizione più particolareggiata delle declaratorie dei profili professionali relativi ai singoli livelli delle varie attività, anche con riferimento alle abilitazioni/qualificazioni professionali dei lavoratori. In particolare si segnala che, relativamente alle imprese di acconciatura e a quelle di estetica è previsto l’inquadramento al 1° livello dei lavoratori che svolgono il ruolo di Responsabile Tecnico (Preposto), ai quali viene riconosciuta un’indennità di funzione specifica nella misura minima di 100,00 euro lordi mensili (per 13 mensilità).
Inoltre, per rispondere alle mutate esigenze economiche, l’accordo introduce nuove figure professionali tra le quali si segnalano quelle inerenti al massaggio olistico, alla ricostruzione e decorazione delle unghie, alla laminazione e all’extension delle ciglia e sopracciglia, al trucco artistico e alle figure professionali della toelettatura per animali.

  • ART. 22 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, ulteriori condizioni previste dal presente C.C.N.L. per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi del presente C.C.N.L. sono individuate nei seguenti casi:

  • Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale
  • ART. 25 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZATE

È stata aggiornata la normativa dell’apprendistato professionalizzante e trova applicazione rispetto ai rapporti sottoscritti a decorrere dal 20.5.2024.

Viene chiarito che il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche con i lavoratori che non sono ancora in possesso dell’attestato di qualifica professionale ma che al momento dell’assunzione risultino iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento del titolo riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Dal 1.10.2024 troveranno applicazione per gli apprendisti le seguenti nuove tabelle:

Tabella 1 Apprendisti del 1° Gruppo (durata 5 anni)

I° sem.II° sem.III° sem.IV° sem.V° sem.VI° sem.VII° sem.VIII° sem.IX° sem.X° sem.
70%70%70%78%85%85%90%90%95%100%

Tabella 2 Apprendisti del 2° Gruppo (durata 18 mesi)

I° sem.II° sem.III° sem.
70%80%100%

Tabella 3 Apprendisti del 1° Gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica

I° sem.II° sem.III° sem.IV° sem.V° sem.VI° sem.VII° sem.VIII° sem.IX° sem.
70%70%70%78%85%85%90%90%100%

Tabella 4 Apprendisti del 3° Gruppo (durata 3 anni)

I° sem.II° sem.III° sem.IV° sem.V° sem.VI° sem.
70%70%70%78%85%85%

A partire dall’1.10.2024 gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità i quali vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6,00 euro.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all’art. 38 del presente Contratto

  • ART. 38 – PREAVVISO

Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere formalizzati secondo le modalità previste dalla normativa corrente all’altra parte con un preavviso di:

1° livello: 20 giorni lavorativi

2° livello: 20 giorni lavorativi

3° livello: 20 giorni lavorativi

4° livello: 15 giorni lavorativi

I termini di preavviso decorrono da qualsiasi giorno del mese. Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa.

  • ART. 61 BIS – CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE – NUOVO

Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, D.Lgs. n. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi legati al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.

Inoltre hanno diritto a ulteriori 3 mesi di aspettativa di cui:

2 mesi retribuiti con una indennità a carico dell’azienda, pari al 30% della retribuzione tabellare (senza effetti sugli istituti indiretti e differiti). -decorsi i quali spetta un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito di 30 giorni

IN EVIDENZA

16 Aprile 2025 - Informative fiscali

campagna 730

Lo Studio Mion, quale Professionista incaricato del CAF CGN, offre alle aziende Clienti e ai loro dipendenti la possibilità di…

Continua a leggere la notizia

10 Aprile 2025 -

NEWS FLASH

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le Istruzioni relative al mod.730/25….

Continua a leggere la notizia

10 Aprile 2025 -

NEWS FLASH

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che: – dal punto di vista operativo,…

Continua a leggere la notizia

Vedi ARCHIVIO INFORMATIVE >

Vedi ARCHIVIO CIRCOLARI >

Vedi ARCHIVIO SCADENZIARIO >