Pubblicato il 28 Settembre 2023 in Informative fiscali

Solo con la e-fattura immediata si evita il documento commerciale

Sia la consegna al cliente sia l’invio allo Sdi vanno effettuati non oltre il momento nel quale l’operazione viene ultimata

Solo con l’invio della fattura elettronica immediata al Sdi e la sua «consegna» al cliente «non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione» è possibile evitare l’emissione del «documento commerciale» e «la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri».

Fatture sostitutive dal 2019

Dal 1° luglio 2019, l’«emissione» delle e-fatture immediate, cioè la generazione e l’invio del file xml al Sdi, può avvenire «entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione» e non più entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.

In questo contesto normativo, a Telefisco 2020, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se la e-fattura immediata aveva la funzione di sostituire la «certificazione dei corrispettivi» (cioè il rilascio del «documento commerciale»), non era necessario che venisse emessa, cioè inviata al Sdi, «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» (come previsto, fino al 30 giugno 2019, dalle circolari 4 aprile 1997, n. 97/E, paragrafo 4.3, 24 giugno 2014, n. 18/E, per le fatture cartacee): poteva essere «emessa entro il 12esimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione», in formato elettronico, con l’invio al Sdi (risposte 6 e 11 delle Entrate a Telefisco 2020).

Il «documento commerciale»

Dal 1° gennaio 2021, invece, per i soggetti obbligati ad emettere i «documenti commerciali», solo con l’emissione della fattura elettronica immediata via Sdi e la «consegna» della stessa al cliente «non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione», è possibile evitare l’emissione del «documento commerciale» e «la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri». La conferma è nella risposta delle Entrate dell’11 maggio 2021, n. 331, che ha imposto non solo la consegna di una copia al cliente «non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione», ma anche l’invio allo Sdi entro lo stesso termine e non entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (si veda il «Rapporto tra fattura e scontrino elettronico, le diverse casistiche» nel Modulo24 Iva del 27 aprile 2023, n. 4, pagina 36, di Rosario Farina).

Dal 1° gennaio 2021, infatti, per l’articolo 2, comma 5, del Dlgs 127/2015, «non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione» va effettuata «la consegna» della fattura al cliente che l’ha richiesta ovvero la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi e la consegna del «documento commerciale». La relazione illustrativa della legge di Bilancio 2021 e la «Guida alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», dell’agenzia delle Entrate, hanno confermato che questo termine «dell’ultimazione dell’operazione» vada riferito sia al «documento commerciale» sia alla fattura, richiesta dal cliente.

Il momento «dell’ultimazione dell’operazione» coincide, in questo caso, con quello di consegna del bene o di ultimazione della prestazione di servizi, se anteriori al pagamento del corrispettivo dell’operazione. Così, per i servizi rileva la loro ultimazione o il pagamento, se antecedente (Assonime 30 marzo 2021, n. 9).

Fattura differita e anticipi

Per emettere la fattura differita, invece, occorre che la suddetta «ultimazione dell’operazione» si accompagni all’emissione di un documento commerciale o un documento assimilato (risposta 331/2021 e circolare 3/E/2020).

Se la fattura immediata viene «emessa» prima del suddetto «completamento del servizio, anticipa il momento impositivo Iva e rende non necessario il documento commerciale, rimettendo all’accordo tra le parti le modalità ed i tempi di addebito della prestazione».

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