Dal 2026 torna l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali innovativi. Il Decreto fiscale ha eliminato il vincolo relativo al luogo di produzione dei beni, ampliando il perimetro degli investimenti agevolabili. L’articolo riepiloga le principali caratteristiche dell’agevolazione, i soggetti beneficiari, i beni ammessi, le modalità di accesso e gli aspetti da valutare per stimarne la convenienza.
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iperammortamento, prevedendo una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini della deduzione fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
La misura sostituisce i precedenti crediti d’imposta legati agli investimenti 4.0 e alla Transizione 5.0, tornando quindi a incidere direttamente sulla determinazione del reddito imponibile dell’impresa.
Soggetti beneficiari
L’agevolazione è rivolta ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Possono quindi beneficiarne, in linea generale:
- imprese individuali;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative;
- enti non commerciali, limitatamente all’eventuale attività commerciale esercitata.
Sono invece esclusi i soggetti che non producono reddito d’impresa, come i professionisti e gli esercenti arti e professioni.
Beni agevolabili
L’iperammortamento riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Sono inoltre agevolabili anche alcuni beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per gli impianti fotovoltaici, l’agevolazione riguarda esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che rispettano le condizioni previste dalla normativa.
Misura della maggiorazione
Il costo di acquisizione dei beni agevolabili, o il relativo canone di leasing, viene maggiorato secondo un meccanismo a scaglioni.
La maggiorazione è pari a:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;
- nessuna maggiorazione per la quota eccedente 20 milioni di euro.
Il beneficio opera quindi mediante una maggiore deduzione fiscale nel tempo, attraverso le quote di ammortamento o i canoni di leasing.
Periodo agevolato
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
I beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Novità introdotte dal Decreto fiscale
Una delle principali novità riguarda l’eliminazione del vincolo territoriale inizialmente previsto.
Nella formulazione originaria, per poter accedere all’iperammortamento, i beni dovevano essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
Il Decreto fiscale ha eliminato tale requisito, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.
Di conseguenza, non rileva più il luogo di produzione del bene, fermo restando che lo stesso deve essere destinato a una struttura produttiva situata in Italia.
Questa modifica amplia significativamente il perimetro degli investimenti agevolabili e semplifica la gestione operativa della misura, soprattutto nei casi in cui l’individuazione del luogo di produzione del bene risultava complessa, come per i beni immateriali.
Accesso all’agevolazione
Rispetto al passato, il nuovo iperammortamento non opera in modo completamente automatico.
È prevista la presentazione di apposite comunicazioni telematiche tramite il GSE, secondo modalità che saranno definite con specifici provvedimenti attuativi.
La procedura dovrebbe prevedere tre fasi:
- comunicazione preventiva degli investimenti programmati;
- comunicazione di conferma, in presenza di acconto almeno pari al 20% del costo;
- comunicazione di completamento degli investimenti.
Sarà quindi fondamentale monitorare le istruzioni operative e predisporre correttamente la documentazione necessaria per dimostrare la spettanza del beneficio.
Interconnessione dei beni
La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’effettiva interconnessione del bene al sistema aziendale.
Nel caso in cui il bene venga acquistato in un determinato periodo d’imposta ma interconnesso successivamente, l’utilizzo dell’iperammortamento deve essere rinviato al momento in cui l’interconnessione risulta effettivamente realizzata.
È quindi importante non limitarsi alla sola data di acquisto del bene, ma verificare anche il momento in cui il bene entra concretamente nel sistema produttivo aziendale con le caratteristiche richieste.
Valutazione di convenienza
La convenienza dell’iperammortamento dipende da diversi elementi, tra cui:
- importo dell’investimento;
- tipologia di bene acquistato;
- aliquota di ammortamento;
- forma giuridica dell’impresa;
- aliquota fiscale applicabile;
- eventuale presenza di contributi pubblici;
- tempi di interconnessione e utilizzo del bene.
Il beneficio può risultare particolarmente interessante per le imprese con aliquote fiscali elevate, come le imprese individuali soggette a IRPEF progressiva, ma deve essere valutato caso per caso.
Per i soggetti IRES, il vantaggio fiscale si traduce in un risparmio d’imposta collegato alla maggiore deduzione fiscale consentita dalla maggiorazione del costo.
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali possono beneficiare dell’iperammortamento solo con riferimento ai beni destinati all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Se un bene è utilizzato esclusivamente nell’attività istituzionale, la maggiorazione non trova applicazione.
Nel caso di attività promiscua, occorre quindi verificare con attenzione la destinazione del bene e la quota riferibile all’attività commerciale.
Sostituzione o cessione del bene agevolato
In caso di cessione o delocalizzazione del bene durante il periodo di fruizione dell’agevolazione, occorre prestare particolare attenzione.
La prosecuzione del beneficio può essere ammessa se, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa sostituisce il bene originario con un nuovo bene strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e se viene attestata l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione.
Se il nuovo bene ha un costo inferiore rispetto a quello sostituito, il beneficio prosegue nei limiti del costo del nuovo investimento.
Investimenti con contributi pubblici
Quando il bene agevolato beneficia anche di contributi pubblici, la base di calcolo dell’iperammortamento deve essere assunta al netto del contributo ricevuto.
Pertanto, la maggiorazione si applica sul costo effettivamente rimasto a carico dell’impresa.
Anche in questo caso è opportuno valutare preventivamente il coordinamento tra le diverse agevolazioni, per determinare correttamente il vantaggio fiscale complessivo.
Conclusioni
Il nuovo iperammortamento 2026 rappresenta un’importante opportunità per le imprese che intendono investire in beni strumentali innovativi, digitalizzazione dei processi produttivi e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
L’eliminazione del vincolo sul luogo di produzione dei beni rende la misura più ampia e più facilmente applicabile, ma restano fondamentali la corretta individuazione dei beni agevolabili, il rispetto degli obblighi di comunicazione, l’interconnessione e la valutazione della reale convenienza fiscale.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella corretta valutazione degli investimenti agevolabili e nella gestione degli adempimenti previsti.