Sono state approvate importanti modifiche alla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con l’obiettivo di rendere più chiara l’individuazione della legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori impiegati all’estero e di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nella prevenzione di frodi e utilizzi impropri delle disposizioni vigenti.
Le novità riguardano anche altri ambiti della sicurezza sociale, come le prestazioni di disoccupazione, l’assistenza a lungo termine e le prestazioni familiari, ma assumono particolare rilievo le modifiche dedicate alla mobilità internazionale dei lavoratori.
Il principio della legislazione applicabile
La normativa europea continua a basarsi sul principio secondo cui un lavoratore deve essere soggetto a un’unica legislazione previdenziale, evitando così il rischio di doppie contribuzioni.
In via generale trova applicazione il principio della territorialità, secondo il quale i contributi previdenziali sono dovuti nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa. Tuttavia, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, il lavoratore inviato temporaneamente in un altro Stato membro può continuare a versare i contributi nel Paese di provenienza, garantendo la continuità della propria posizione assicurativa.
Cambia la disciplina dei lavoratori inviati all’estero
Una delle principali novità riguarda la disciplina dei lavoratori inviati temporaneamente in un altro Stato membro.
La normativa sostituisce il termine “lavoratore distaccato” con “lavoratore inviato”, adottando una definizione più ampia e idonea a ricomprendere un maggior numero di situazioni operative.
Resta confermata la possibilità di mantenere l’iscrizione previdenziale nello Stato di origine per un periodo massimo di 24 mesi, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa.
Maggiori controlli sulla sostituzione dei lavoratori
Vengono introdotte regole più precise per evitare l’utilizzo improprio dell’istituto dell’invio all’estero.
In particolare, il divieto di sostituire un lavoratore con un altro durante il periodo massimo di 24 mesi viene esteso anche ai casi in cui la sostituzione avvenga tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi o viceversa.
È tuttavia prevista una specifica eccezione: sarà possibile sostituire un lavoratore che non abbia completato l’attività prevista, purché la durata complessiva delle attività svolte da tutti i lavoratori interessati non superi comunque il limite massimo di 24 mesi.
Nuovi requisiti per le assunzioni finalizzate all’invio all’estero
Sono previste ulteriori condizioni per i lavoratori assunti con l’obiettivo di essere successivamente inviati in un altro Stato membro.
In tali ipotesi sarà necessario che il lavoratore sia già stato assoggettato, nei tre mesi precedenti l’inizio del rapporto di lavoro, alla legislazione previdenziale dello Stato nel quale è stabilito il datore di lavoro. Una previsione analoga è introdotta anche per i lavoratori autonomi.
Inoltre, tra due periodi di invio nello stesso Stato membro dovrà intercorrere un intervallo minimo di due mesi, salvo le deroghe previste dalla normativa.
Obbligo di notifica preventiva
Tra le innovazioni di maggiore impatto operativo figura l’introduzione dell’obbligo di comunicare preventivamente l’assegnazione del lavoratore all’istituzione competente, richiedendo contestualmente il rilascio dell’attestazione che certifica la legislazione previdenziale applicabile.
Qualora l’attestazione non venga rilasciata immediatamente, l’autorità competente fornirà un avviso di ricevimento della richiesta, valido come prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di notifica preventiva.
Le esclusioni previste
L’obbligo di notifica preventiva non trova applicazione, ad eccezione del settore edile, nei casi di brevi trasferte di lavoro e per attività la cui durata complessiva non superi tre giorni lavorativi consecutivi nell’arco di trenta giorni consecutivi.
Questa previsione rappresenta una significativa semplificazione amministrativa per le imprese che effettuano occasionali invii di personale all’estero.
Decorrenza delle nuove regole
Le nuove disposizioni diventeranno applicabili trascorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento di modifica.
Nonostante l’ampio periodo transitorio, è opportuno che imprese, professionisti e lavoratori inizino fin da subito a verificare le proprie procedure organizzative e amministrative, così da arrivare preparati all’applicazione delle nuove regole.
Conclusioni
Le modifiche introdotte rappresentano un importante aggiornamento della disciplina europea sulla mobilità internazionale dei lavoratori, con particolare attenzione alla trasparenza delle procedure, alla corretta individuazione della legislazione previdenziale applicabile e alla prevenzione di comportamenti elusivi. Sarà pertanto fondamentale per aziende e professionisti adeguare tempestivamente i propri processi interni per garantire il pieno rispetto dei nuovi adempimenti.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito alle novità illustrate e per assistere aziende e lavoratori nella corretta gestione degli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro internazionali.