Neoassunti e conferimento del TFR: nuove modalità di versamento al Fondo di Tesoreria INPS

Per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026 sono previste nuove modalità di scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Il lavoratore dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per decidere se aderire a una forma di previdenza complementare oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario.

In assenza di una scelta espressa entro tale termine, opera il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS

Qualora il lavoratore scelga di lasciare il TFR in azienda e il datore di lavoro rientri nei requisiti dimensionali previsti dalla normativa, il TFR maturato dovrà essere versato al Fondo di Tesoreria INPS.

La disciplina interessa le aziende che raggiungono le soglie occupazionali stabilite dalla normativa vigente.

Decorrenza degli effetti della scelta

Una delle principali novità consiste nel fatto che la scelta effettuata dal lavoratore produce effetti retroattivi a partire dalla data di assunzione, anche se esercitata entro i 60 giorni previsti.

Di conseguenza, il TFR dovrà essere destinato al Fondo di Tesoreria INPS o alla previdenza complementare con effetto fin dall’inizio del rapporto di lavoro, pur essendo materialmente versato successivamente.

Regolarizzazione delle quote di TFR maturate

Le quote di TFR maturate tra la data di assunzione e quella in cui il lavoratore esercita la propria scelta possono essere regolarizzate entro il mese successivo alla scelta stessa.

Se il versamento viene effettuato entro tale termine, gli importi arretrati possono essere corrisposti senza l’applicazione di maggiorazioni.

A titolo esemplificativo, nel caso di un lavoratore assunto il 1° luglio che effettui la scelta il 5 agosto, il TFR maturato nel mese di luglio potrà essere versato con gli adempimenti del mese di agosto, entro la relativa scadenza contributiva.

Versamenti effettuati oltre il termine

Qualora la regolarizzazione venga effettuata oltre il mese successivo a quello della scelta del lavoratore, il versamento delle quote arretrate dovrà essere effettuato secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa, con applicazione delle relative maggiorazioni.

Conclusioni

Le nuove disposizioni richiedono particolare attenzione nella gestione delle assunzioni e degli adempimenti connessi alla destinazione del TFR, al fine di rispettare le tempistiche previste ed evitare l’applicazione di maggiorazioni sui versamenti arretrati.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assistere le aziende nella corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.