Dal 2026 gli esercenti devono prestare particolare attenzione al corretto collegamento tra POS e registratori telematici. La tolleranza del 5% introdotta dal D.Lgs. n. 148/2026 riguarda le discrepanze numeriche tra pagamenti elettronici accettati e operazioni registrate e memorizzate, ma non sana l’omesso o tardivo abbinamento tra POS e registratore telematico, che resta sanzionato. L’interconnessione tra corrispettivi telematici e sistemi di pagamento elettronico rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore intende rafforzare la tracciabilità delle vendite al dettaglio.
Dal 1° gennaio 2026, per gli esercenti non è più sufficiente gestire l’incasso come un semplice fatto contabile interno.
Diventa infatti necessario coordinare correttamente:
- la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri;
- la trasmissione dei dati aggregati relativi ai pagamenti elettronici;
- la comunicazione dell’associazione logica tra ciascun POS e il registratore telematico o la procedura web utilizzata.
I due obblighi dal 2026
Dal 2026 gli esercenti devono gestire due adempimenti distinti ma collegati tra loro. Da un lato, devono rilevare, memorizzare e trasmettere i dati dei pagamenti elettronici insieme ai corrispettivi giornalieri.
Dall’altro, devono comunicare telematicamente l’abbinamento tra ciascun POS, fisico o virtuale, e il relativo registratore telematico o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.
| Obbligo | Descrizione |
|---|---|
| Trasmissione dei pagamenti elettronici | I dati aggregati dei pagamenti elettronici devono essere trasmessi insieme ai corrispettivi giornalieri. |
| Abbinamento POS-RT | Ogni POS deve essere associato telematicamente al registratore telematico o alla procedura web utilizzata. |
Questa distinzione è importante perché le sanzioni non seguono una logica unica, ma si sviluppano su due piani diversi.
La tolleranza del 5%
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha introdotto una tolleranza del 5% per le discrepanze numeriche tra pagamenti elettronici accettati e operazioni registrate e memorizzate. La franchigia riguarda il numero delle operazioni e non il valore economico degli incassi.
Questo significa che la tolleranza può assumere rilievo quando vi sono differenze numeriche contenute tra le operazioni elettroniche accettate e quelle memorizzate o trasmesse.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Tolleranza | 5% |
| Ambito | Discrepanze numeriche tra pagamenti elettronici e operazioni registrate/memorizzate |
| Oggetto | Numero delle operazioni |
| Non riguarda | Il valore economico degli incassi |
| Non sana | L’omesso o tardivo abbinamento POS-registratore telematico |
Il limite della tolleranza
La tolleranza del 5% non deve essere confusa con una sanatoria generalizzata. In particolare, non sana l’omesso o tardivo collegamento tra POS e registratore telematico. Il documento allegato chiarisce infatti che il mancato o tardivo abbinamento tra POS e registratore telematico resta una violazione autonoma, sanzionata da 1.000 a 4.000 euro
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Discrepanza numerica non superiore al 5% | Sanzioni non applicabili |
| Discrepanza superiore al 5% | Possibile applicazione della sanzione |
| Dati omessi o errati | Sanzione di 100 euro per trasmissione, fino a 1.000 euro per trimestre |
| Omesso o tardivo abbinamento POS-RT | Sanzione da 1.000 a 4.000 euro |
Sanzioni per trasmissione errata dei pagamenti elettronici
Per le violazioni relative alla mancata o errata rilevazione e all’invio di dati incompleti o non veritieri relativi agli incassi elettronici, quando la violazione non incide sulla liquidazione dell’IVA, la sanzione base è pari a 100 euro per ciascuna errata trasmissione, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
A tali sanzioni possono aggiungersi sanzioni accessorie di sospensione dell’attività d’impresa in caso di recidiva quinquennale.
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Errata trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici | 100 euro per ciascuna errata trasmissione |
| Limite massimo | 1.000 euro per ciascun trimestre |
| Recidiva quinquennale | Possibile sospensione dell’attività |
Omesso o tardivo abbinamento POS-RT
L’omesso o tardivo abbinamento tra POS e registratore telematico è una violazione distinta rispetto alla trasmissione errata dei dati. Ogni POS deve essere associato telematicamente al registratore telematico o alla procedura web utilizzata. La mancata comunicazione dell’abbinamento non rientra nella tolleranza del 5%.
| Adempimento | Attenzione |
|---|---|
| POS fisico | Deve essere associato al registratore telematico o alla procedura web |
| POS virtuale | Deve essere considerato ai fini dell’abbinamento |
| Procedura web Agenzia Entrate | Può essere il riferimento in alternativa al registratore telematico |
| Omesso o tardivo collegamento | Sanzione da 1.000 a 4.000 euro |
| Tolleranza del 5% | Non applicabile all’omesso o tardivo abbinamento |
Ravvedimento operoso
Il documento evidenzia che la violazione può essere regolarizzata comunicando l’abbinamento e versando la sanzione ridotta mediante ravvedimento operoso, se ne ricorrono le condizioni.
Il ravvedimento richiede quindi due passaggi:
| Passaggio | Finalità |
|---|---|
| Comunicazione dell’abbinamento POS-RT | Regolarizzare l’adempimento omesso o tardivo |
| Versamento della sanzione ridotta | Regolarizzare la violazione dal punto di vista sanzionatorio |
Il portale registra la data effettiva della regolarizzazione e non è necessario retrodatare l’adempimento. L’impossibilità di retrodatare la comunicazione sul portale non impedisce, di per sé, la regolarizzazione.
Tabella riepilogativa
| Violazione | Disciplina |
|---|---|
| Discrepanza numerica non superiore al 5% | Sanzioni non applicabili |
| Discrepanza superiore al 5% o dati omessi/errati | Sanzione di 100 euro per trasmissione, massimo 1.000 euro per trimestre |
| Omesso o tardivo abbinamento POS-RT | Sanzione da 1.000 a 4.000 euro ed eventuale sanzione accessoria |
| Regolarizzazione tramite ravvedimento | Possibile comunicando l’abbinamento e versando la sanzione ridotta |
| Retrodatazione sul portale | Non necessaria: rileva la data effettiva della regolarizzazione |
Cosa devono verificare gli esercenti
Gli esercenti dovrebbero controllare tempestivamente la propria posizione, soprattutto se utilizzano più POS, POS virtuali, più registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.
| Controllo | Perché è importante |
|---|---|
| Verificare tutti i POS utilizzati | Ogni dispositivo deve essere correttamente censito e associato |
| Controllare il registratore telematico collegato | Serve a evitare errori nell’abbinamento |
| Verificare eventuali POS virtuali | Anche i sistemi di incasso digitale devono essere considerati |
| Controllare le comunicazioni già effettuate | Utile per individuare omissioni o ritardi |
| Regolarizzare eventuali omissioni | Possibile tramite comunicazione e ravvedimento operoso |
| Conservare la documentazione | Serve per dimostrare l’avvenuta regolarizzazione |
Conclusioni
Dal 2026 il collegamento tra POS e registratori telematici diventa un adempimento da gestire con attenzione. La tolleranza del 5% rappresenta un margine limitato per le discrepanze numeriche tra pagamenti elettronici e operazioni registrate, ma non copre l’omesso o tardivo abbinamento tra POS e registratore telematico.
Gli esercenti devono quindi verificare che tutti i POS, fisici o virtuali, siano correttamente associati al registratore telematico o alla procedura web utilizzata. In caso di omissioni o ritardi, può essere possibile procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, comunicando l’abbinamento e versando la sanzione ridotta.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella verifica degli abbinamenti POS-registratori telematici, nella valutazione di eventuali irregolarità e nella gestione del ravvedimento operoso.