TFR: dal 2027 cambia la tassazione e viene meno la clausola di salvaguardia

A decorrere dal 1° gennaio 2027 viene meno la possibilità di applicare, in sede di tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR), le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti nel 2006 qualora risultino più favorevoli al contribuente. La modifica è prevista dal nuovo Testo unico delle imposte sui redditi e comporta il superamento della cosiddetta “clausola di salvaguardia” introdotta nel 2006.

La clausola di salvaguardia

La clausola era stata introdotta con l’obiettivo di evitare che le modifiche alla disciplina dell’IRPEF entrate in vigore dal 2007 determinassero, per il TFR e per le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro soggette a tassazione separata, un aggravio fiscale rispetto alla normativa precedentemente vigente. In presenza delle condizioni previste, era quindi possibile applicare le aliquote e gli scaglioni IRPEF del 2006, qualora più favorevoli rispetto a quelli successivamente introdotti.

Il funzionamento fino al 2026

La possibilità di applicare la disciplina più favorevole è rimasta in vigore dal 2007 al 2026. La clausola poteva rilevare sia al momento della tassazione provvisoria effettuata dal sostituto d’imposta sia nella successiva riliquidazione definitiva effettuata dall’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della tassazione separata prevista per il TFR e per le altre somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Le nuove regole dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 non sarà più possibile richiedere l’applicazione delle aliquote e degli scaglioni IRPEF vigenti nel 2006 sulla base della loro maggiore convenienza. La tassazione dovrà essere determinata secondo le aliquote e gli scaglioni applicabili in relazione alla disciplina vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, secondo le regole previste per la tassazione separata del TFR.
La modifica assume particolare rilevanza nei casi in cui il pagamento del TFR avvenga in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In linea generale, per i rapporti cessati alla fine del 2026 con diritto alla percezione del TFR a partire dal 2027, occorrerà pertanto prestare attenzione alla nuova disciplina applicabile.

Le riliquidazioni relative agli anni precedenti

La modifica riguarda il futuro e non elimina la clausola di salvaguardia per le situazioni alle quali essa risulta ancora applicabile. Per i TFR già percepiti negli anni precedenti, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla riliquidazione della tassazione separata verificando la corretta applicazione delle disposizioni vigenti nel periodo di riferimento.
In particolare, negli ultimi anni si sono verificati casi nei quali le riliquidazioni definitive hanno determinato importi a debito superiori a quelli che sarebbero risultati applicando correttamente la clausola di salvaguardia prevista dalla normativa. In tali circostanze è possibile verificare la correttezza del calcolo e, ove necessario, valutare le opportune iniziative a tutela del contribuente.

La progressiva riduzione del vantaggio

Nel corso degli anni il sistema di tassazione IRPEF è stato più volte modificato. Di conseguenza, il vantaggio derivante dall’applicazione delle aliquote e degli scaglioni del 2006 si è progressivamente ridotto. Con le modifiche più recenti al sistema IRPEF, la convenienza della clausola risulta oggi concentrata soprattutto per i contribuenti con redditi più elevati.

Cosa cambia per contribuenti e datori di lavoro

La soppressione della clausola di salvaguardia comporta, dal 2027, un riferimento più diretto alla disciplina fiscale vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per i datori di lavoro e per i professionisti che assistono i contribuenti sarà quindi importante considerare correttamente la data di cessazione del rapporto, la data di erogazione del TFR e le aliquote applicabili alla tassazione separata.

Conclusioni

La modifica normativa segna la conclusione, dal 2027, di un meccanismo di tutela fiscale che per vent’anni ha consentito, in presenza delle condizioni previste, di applicare al TFR le aliquote e gli scaglioni IRPEF del 2006 quando più favorevoli al contribuente. Sarà pertanto opportuno prestare particolare attenzione ai TFR liquidati a partire dal 2027 e alle eventuali riliquidazioni relative alle somme percepite negli anni precedenti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per verificare le modalità di tassazione applicabili alle singole situazioni.