Dal periodo d’imposta 2026 i contribuenti in regime forfettario non beneficeranno più della riduzione di un anno dei termini di accertamento collegata all’emissione esclusiva di fatture elettroniche. Anche per i forfettari si applicheranno quindi i termini ordinari previsti per l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
A partire dal periodo d’imposta 2026, cambia la disciplina dei termini di accertamento per i contribuenti in regime forfettario.
Fino al periodo d’imposta 2025, in presenza di determinate condizioni, i forfettari potevano beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento, se il fatturato annuo risultava costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Con l’intervento normativo del Decreto Omnibus, tale agevolazione viene meno dal periodo d’imposta 2026. Di conseguenza, anche i contribuenti forfettari che emettono esclusivamente fatture elettroniche saranno soggetti ai termini ordinari di accertamento.
La riduzione dei termini prevista in passato
La riduzione di un anno dei termini di accertamento era prevista per i contribuenti in regime forfettario che emettevano esclusivamente fatture elettroniche.
Tale previsione aveva una funzione premiale, collegata all’utilizzo della fatturazione elettronica.
| Disciplina precedente | Effetto |
|---|---|
| Regime forfettario con fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche | Riduzione di un anno del termine di accertamento |
| Regime forfettario senza i requisiti richiesti | Applicazione dei termini ordinari |
| Periodi d’imposta fino al 2025 | Riduzione ancora applicabile se spettante |
Il beneficio era collegato all’art. 1, comma 74, della Legge n. 190/2014.
Perché viene eliminata la riduzione
La disciplina è cambiata perché, nel tempo, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i contribuenti forfettari.
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai forfettari che nell’anno precedente avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.
Dal 1° gennaio 2024, invece, l’obbligo è stato generalizzato per tutti i forfettari, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi.
Poiché la fatturazione elettronica non rappresenta più una scelta volontaria, ma un adempimento ordinariamente obbligatorio, viene meno la logica premiale della riduzione dei termini.
Dal 2026 tornano i termini ordinari
Dal periodo d’imposta 2026, ai contribuenti in regime forfettario si applicano integralmente i termini ordinari di accertamento.
| Caso | Termine di accertamento |
|---|---|
| Dichiarazione presentata | Avviso di accertamento notificabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione |
| Dichiarazione omessa | Avviso di accertamento notificabile entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata |
La novità riguarda quindi il periodo d’imposta 2026 e quelli successivi. Per il periodo d’imposta 2025 e per quelli precedenti continua ad applicarsi la disciplina previgente, se ne ricorrono le condizioni.
Modello Redditi 2027: accertamento fino al 2032
La prima dichiarazione interessata dalla nuova disciplina sarà il Modello Redditi 2027, relativo al periodo d’imposta 2026.
Se il Modello Redditi 2027 viene regolarmente presentato nel 2027, l’accertamento potrà essere notificato entro il 31 dicembre 2032.
In presenza della precedente riduzione, il termine sarebbe invece scaduto il 31 dicembre 2031.
Se invece il Modello Redditi 2027 viene omesso, l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2026 potrà essere notificato entro il 31 dicembre 2034.
Confronto dei termini di accertamento
| Periodo d’imposta | Dichiarazione | Disciplina applicabile | Termine di accertamento |
|---|---|---|---|
| 2025 | Redditi 2026 | Riduzione ancora applicabile, se spettante | 31 dicembre 2030 |
| 2026 | Redditi 2027 | Termine ordinario | 31 dicembre 2032 |
| 2026 con dichiarazione omessa | Redditi 2027 omesso | Termine ordinario per dichiarazione omessa | 31 dicembre 2034 |
Il passaggio dal 31 dicembre 2030, relativo al periodo d’imposta 2025 con riduzione spettante, al 31 dicembre 2032 per il periodo d’imposta 2026 dipende sia dall’anno successivo di presentazione della dichiarazione, sia dall’eliminazione dello sconto di un anno.
Effetti sulla conservazione dei documenti
Il ritorno ai termini ordinari incide anche sulla conservazione dei documenti fiscali.
I contribuenti forfettari, pur beneficiando di semplificazioni in materia di registrazione e tenuta delle scritture contabili, devono conservare i documenti rilevanti per la determinazione del reddito e per la verifica delle condizioni di accesso e permanenza nel regime.
| Documento / informazione | Perché conservarlo |
|---|---|
| Fatture emesse | Per documentare ricavi e compensi percepiti |
| Fatture di acquisto | Per eventuali controlli e verifiche fiscali |
| Certificazioni ricevute | Per ricostruire compensi, ritenute o altre informazioni fiscali |
| Estratti conto | Per verificare incassi e movimentazioni finanziarie |
| Prospetti degli incassi | Per dimostrare la corretta determinazione dei ricavi/compensi |
| Contratti | Per documentare rapporti professionali o commerciali |
| Documentazione sulle cause di esclusione | Per dimostrare la permanenza nel regime forfettario |
Per il periodo d’imposta 2026, la gestione documentale dovrà quindi tenere conto della nuova scadenza ordinaria del 31 dicembre 2032.
Cosa deve fare lo Studio
Dal periodo d’imposta 2026 sarà opportuno aggiornare le procedure interne di gestione dei fascicoli dei clienti forfettari.
| Attività da svolgere | Finalità |
|---|---|
| Applicare il termine ordinario anche in presenza di sole fatture elettroniche | Evitare il calcolo errato della scadenza di accertamento |
| Associare al Modello Redditi 2027 la scadenza del 31 dicembre 2032 | Aggiornare correttamente il fascicolo cliente |
| Distinguere i fascicoli 2026 da quelli relativi ai periodi precedenti | Separare annualità con regole diverse |
| Aggiornare il piano di conservazione documentale | Allineare archiviazione e termini di accertamento |
| Conservare le prove dei ricavi o compensi percepiti | Documentare la corretta determinazione del reddito |
| Documentare le condizioni di accesso e permanenza nel regime | Prevenire contestazioni in caso di controllo |
Attenzione alle annualità precedenti
L’eliminazione della riduzione opera dal periodo d’imposta 2026.
Per le annualità precedenti, la riduzione non viene automaticamente meno.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2025 e per quelli anteriori, la riduzione può continuare ad applicarsi se risultano soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina vigente nel relativo periodo.
| Periodo | Regola |
|---|---|
| Fino al 2025 | Riduzione possibile, se spettante |
| Dal 2026 | Termine ordinario senza riduzione |
| Dichiarazione omessa | Termine ordinario più ampio, fino al settimo anno successivo |
Schema riepilogativo
| Tema | Indicazione |
|---|---|
| Novità | Eliminata la riduzione di un anno dei termini di accertamento per i forfettari |
| Decorrenza | Dal periodo d’imposta 2026 |
| Prima dichiarazione interessata | Modello Redditi 2027 |
| Termine con dichiarazione presentata | 31 dicembre 2032 |
| Termine con dichiarazione omessa | 31 dicembre 2034 |
| Periodo d’imposta 2025 | Riduzione ancora applicabile, se spettante |
| Fatturazione elettronica | Non dà più diritto alla riduzione dei termini dal 2026 |
| Effetto operativo | Necessario aggiornare fascicoli e termini di conservazione documentale |
Conclusioni
Dal periodo d’imposta 2026 la fatturazione elettronica non attribuisce più ai contribuenti forfettari alcuna riduzione specifica dei termini di accertamento.
Per il Modello Redditi 2027, relativo al 2026, il termine ordinario di accertamento scadrà il 31 dicembre 2032; in caso di dichiarazione omessa, il termine arriverà al 31 dicembre 2034.
La novità impone una maggiore attenzione anche alla conservazione dei documenti fiscali, che dovranno essere mantenuti per tutto il periodo in cui l’accertamento è possibile.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella verifica dei termini di accertamento, nella corretta gestione del regime forfettario e nell’organizzazione della documentazione da conservare.