Progetto di bilancio non approvato: quali conseguenze per la società

La mancata approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione non determina automaticamente lo scioglimento della società. Lo stallo dell’organo amministrativo deve essere distinto dalla paralisi dell’assemblea dei soci, che può assumere rilievo ai fini dello scioglimento solo quando risulta stabile, irreversibile e tale da impedire il funzionamento della società.

La formazione e l’approvazione del bilancio rappresentano uno dei momenti più importanti nella vita di una società di capitali. Il procedimento si articola in due fasi distinte:

  1. la redazione e approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo;
  2. l’approvazione definitiva del bilancio da parte dell’assemblea dei soci.

Fino a quando l’assemblea non approva il documento, non si può parlare propriamente di “bilancio approvato”, ma soltanto di “progetto di bilancio”.

Progetto di bilancio e bilancio approvato: due momenti distinti

Il progetto di bilancio viene predisposto dall’organo amministrativo. Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il progetto deve essere approvato collegialmente dal CdA prima di essere sottoposto all’assemblea.

FaseOrgano competenteEffetto
Redazione del progetto di bilancioOrgano amministrativoPredisposizione del documento contabile.
Approvazione del progetto di bilancioConsiglio di Amministrazione, se presenteIl progetto può essere sottoposto ai soci.
Approvazione del bilancioAssemblea dei sociIl progetto diventa bilancio approvato.

Quando lo stallo si verifica già nella prima fase, cioè quando il CdA non riesce ad approvare il progetto di bilancio, occorre capire se tale situazione possa determinare una causa di scioglimento oppure se siano ancora disponibili rimedi interni alla società.

Nessuno scioglimento automatico

La mancata approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA non determina automaticamente lo scioglimento della società. L’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. fa riferimento all’impossibilità di funzionamento o alla continuata inattività dell’assemblea, non al semplice blocco dell’organo amministrativo.

Pertanto, lo stallo del CdA deve essere valutato con attenzione, ma non può essere automaticamente equiparato alla paralisi dell’assemblea.

SituazioneEffetto
Contrasto occasionale nel CdANon determina lo scioglimento automatico.
Mancata approvazione del progetto di bilancioNon è, da sola, causa automatica di scioglimento.
Paralisi stabile dell’assembleaPuò integrare una causa di scioglimento.
Impossibilità di conseguire l’oggetto socialePuò assumere rilievo se la paralisi impedisce concretamente l’attività sociale.

Il caso dello stallo del CdA

Il tema è stato affrontato anche dalla giurisprudenza in relazione a una società nella quale il Consiglio di Amministrazione non era riuscito ad approvare il progetto di bilancio per il contrasto tra i consiglieri. In quel caso, alcuni amministratori ritenevano necessari ulteriori approfondimenti su determinati elementi patrimoniali e non si era arrivati all’approvazione della bozza da sottoporre ai soci.

Il punto centrale era stabilire se tale blocco del CdA potesse comportare lo scioglimento della società. La risposta è stata negativa: lo stallo dell’organo amministrativo non comporta di per sé lo scioglimento automatico.

Perché il blocco del CdA non basta

L’impossibilità di funzionamento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. riguarda l’assemblea dei soci. Il blocco decisionale del CdA è un impedimento che si colloca “a monte” rispetto all’assemblea: il progetto di bilancio non arriva ai soci perché non viene approvato dall’organo amministrativo.

Tuttavia, l’assemblea mantiene alcuni poteri che possono consentire di superare lo stallo, ad esempio revocando e sostituendo gli amministratori.

ElementoValutazione
Stallo del CdANon coincide automaticamente con paralisi assembleare.
Assemblea ancora funzionantePuò intervenire per superare il blocco.
Revoca degli amministratoriPossibile rimedio, se ne ricorrono i presupposti.
Nomina di nuovi amministratoriPuò ripristinare l’operatività dell’organo gestorio.

Se i soci non riescono a intervenire oppure lo stallo si trasferisce anche all’assemblea, la situazione può assumere maggiore rilevanza.

Quando lo stallo può diventare causa di scioglimento

Lo stallo dell’organo amministrativo può diventare rilevante se non è più temporaneo e superabile, ma si trasforma in una paralisi stabile della società. Questo può accadere, ad esempio, quando:

  • il CdA non riesce in modo persistente ad approvare il progetto di bilancio;
  • l’assemblea non riesce a sostituire gli amministratori;
  • i soci sono stabilmente divisi;
  • non si formano le maggioranze necessarie;
  • la società non riesce più a compiere decisioni essenziali;
  • la paralisi impedisce concretamente il conseguimento dell’oggetto sociale.

La mancata approvazione di più bilanci consecutivi può essere un indice significativo della paralisi, ma non costituisce automaticamente causa di scioglimento: occorre una valutazione complessiva della situazione societaria.

La possibilità per i soci di sostituire gli amministratori

Uno degli elementi decisivi è il potere dei soci di intervenire sull’organo amministrativo. Se il CdA è in stallo, l’assemblea può valutare la revoca degli amministratori e la nomina di un nuovo organo gestorio. In questo modo, la società può superare il blocco e riprendere il normale funzionamento.

ProblemaPossibile rimedio
CdA diviso sull’approvazione del progetto di bilancioNuova riunione e approfondimenti tecnici.
Stallo persistente del CdAConvocazione dell’assemblea.
Organo amministrativo non più funzionanteRevoca e sostituzione degli amministratori.
Stallo trasferito all’assembleaValutazione della causa di scioglimento.

Lo stallo dell’organo gestorio, quindi, assume rilievo più grave quando l’assemblea non è in grado di esercitare i propri poteri correttivi.

La diversa ricostruzione: blocco protratto e impossibilità di conseguire l’oggetto sociale

Secondo una diversa impostazione, lo stallo decisionale del CdA, se protratto nel tempo e non superato dai soci, può arrivare a provocare lo scioglimento della società. Questa tesi si fonda su due possibili argomenti:

RicostruzioneSignificato
Art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. come principio generaleLa paralisi può riguardare anche organi sociali indispensabili, non solo l’assemblea.
Art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.Lo stallo può rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale.

Il protrarsi della mancata approvazione del progetto di bilancio può ostacolare il completamento del procedimento di approvazione e deposito del bilancio, l’accesso al credito, le operazioni straordinarie e la gestione ordinaria della società.

Tabella riepilogativa

SituazioneConseguenza possibileRimedio
Contrasto occasionale nel CdANessuno scioglimento automaticoNuova riunione e approfondimenti tecnici.
Stallo persistente nel CdABlocco del progetto di bilancio e della gestioneIntervento dell’assemblea, revoca e sostituzione degli amministratori.
Stallo trasferito all’assembleaPossibile causa di scioglimento se stabile e irreversibileClausole antistallo o accertamento ex artt. 2484 e 2485 c.c.
Impossibilità di perseguire l’oggetto socialePossibile applicazione dell’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.Verifica concreta dell’impossibilità e degli eventuali rimedi.
Mancata approvazione di più bilanciIndice della paralisi, non automatica causa di scioglimentoValutazione complessiva della situazione societaria.

Società paritetiche e rischio di stallo decisionale

Il rischio di blocco è particolarmente elevato nelle società con governance paritetica. Si pensi, ad esempio, alle società con due soci al 50%, soprattutto quando entrambi ricoprono anche la carica di amministratori oppure quando il CdA è composto da un numero pari di consiglieri.

In queste situazioni, il contrasto tra soci può riflettersi direttamente sull’organo amministrativo e impedire l’approvazione del progetto di bilancio o l’adozione di decisioni essenziali.

Struttura societariaRischio
Due soci al 50%Elevato rischio di blocco decisionale.
Soci anche amministratoriPossibile sovrapposizione tra conflitto societario e gestione.
CdA con numero pari di componentiRischio di mancata formazione della maggioranza.
Assenza di clausole antistalloMaggiore difficoltà nel superare il conflitto.

Clausole antistallo e rimedi statutari

Per evitare che la mancata approvazione del progetto di bilancio degeneri in una paralisi societaria, è opportuno prevedere in anticipo apposite clausole antistallo nello statuto o nei patti parasociali. Queste clausole devono essere definite prima che sorga il conflitto, quando i soci sono ancora in grado di condividere regole comuni.

Clausola / rimedioFunzione
Voto prevalente del presidentePuò superare la parità nei limiti consentiti.
Arbitratore esternoPuò aiutare a risolvere specifiche questioni tecniche.
Procedure di conciliazioneFavoriscono il tentativo di composizione del conflitto.
Procedure di escalationConsentono di portare il contrasto a un livello decisionale superiore.
Clausole di uscitaConsentono il recesso o l’acquisto/vendita delle partecipazioni in caso di blocco.
Regole sulla composizione del CdAPossono evitare organi amministrativi strutturalmente paralizzabili.

Nelle società paritetiche, il momento migliore per affrontare il rischio di stallo non è quando il bilancio è già bloccato, ma nella fase di redazione dello statuto o dei patti parasociali.

Cosa fare in caso di mancata approvazione del progetto di bilancio

In presenza di uno stallo nel CdA, è opportuno procedere con metodo, documentando correttamente le ragioni del dissenso e i tentativi di soluzione.

Passaggio operativoFinalità
Verificare le cause concrete del dissensoCapire se il blocco è tecnico, informativo o conflittuale.
Verbalizzare le posizioni degli amministratoriDocumentare le ragioni del mancato accordo.
Indicare gli approfondimenti richiestiDimostrare che il rinvio è motivato e non pretestuoso.
Convocare una nuova riunioneTentare il superamento dello stallo.
Coinvolgere l’organo di controllo, se presenteRafforzare la correttezza del procedimento.
Verificare i poteri dell’assembleaValutare revoca e sostituzione degli amministratori.
Esaminare le clausole statutarieApplicare eventuali rimedi antistallo.
Valutare se il blocco è temporaneo o irreversibileDistinguere lo stallo superabile dalla paralisi societaria.
Valutare le cause di scioglimentoVerificare separatamente art. 2484, comma 1, nn. 2 e 3, c.c.

Conclusioni

La mancata approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA non è, da sola, una causa automatica di scioglimento della società. Gli amministratori devono però verificare tempestivamente la natura dello stallo, documentare le ragioni del mancato accordo e attivare tutti i rimedi societari disponibili.

Il blocco diventa realmente critico quando non è più superabile mediante l’intervento dei soci, si trasferisce stabilmente all’assemblea oppure impedisce concretamente il conseguimento dell’oggetto sociale. Nelle società paritetiche, la prevenzione è fondamentale: statuti e patti parasociali dovrebbero disciplinare in anticipo le situazioni di blocco, le procedure per superarle e le eventuali modalità di uscita dei soci.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella gestione delle situazioni di stallo societario, nella verifica degli obblighi degli amministratori e nella predisposizione di clausole statutarie idonee a prevenire blocchi decisionali.