Redditi PF 2026: quadro RE, rimborsi spese e pagamenti tracciabili

La compilazione del quadro RE del modello Redditi PF 2026 richiede particolare attenzione alla corretta classificazione dei compensi, dei rimborsi spese e dei costi sostenuti dai professionisti nel 2025. Le novità introdotte dalla riforma del reddito di lavoro autonomo hanno modificato il trattamento fiscale dei rimborsi analitici e hanno subordinato la rilevanza di alcune spese all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

La dichiarazione dei redditi dei professionisti, con particolare riferimento al quadro RE, richiede una verifica puntuale delle somme incassate e delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Le modifiche normative intervenute sul reddito di lavoro autonomo incidono direttamente sulla compilazione del modello Redditi PF 2026.

Occorre infatti distinguere correttamente:

  • i compensi professionali;
  • i rimborsi analitici esclusi dal reddito;
  • i riaddebiti forfetari;
  • le spese deducibili;
  • le spese indeducibili;
  • le spese soggette a obbligo di tracciabilità.

Compensi e rimborsi nel quadro RE

Il punto di partenza è il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. In linea generale, il reddito professionale è dato dalla differenza tra le somme percepite in relazione all’attività e le spese sostenute, salvo specifiche esclusioni previste dalla normativa.

Sul piano dichiarativo, assumono particolare rilievo i seguenti righi:

RigoCosa indicare
RE2, colonna 2Compensi percepiti nell’esercizio dell’attività professionale, al netto dell’IVA, comprese le somme assimilabili a compensi.
RE3Ulteriori somme e valori percepiti in relazione all’attività, diversi dai compensi indicati in RE2.
RE4Plusvalenze patrimoniali fiscalmente rilevanti.

La distinzione è particolarmente importante quando il professionista addebita al cliente anche spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

Rimborsi analitici esclusi dal reddito

Le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente possono essere escluse dalla formazione del reddito.

L’esclusione richiede però che il costo sia:

RequisitoSignificato
EffettivoLa spesa deve essere realmente sostenuta.
DocumentatoDeve esserci idonea documentazione giustificativa.
Riconducibile all’incaricoLa spesa deve essere collegata alla prestazione professionale resa.
Addebitato analiticamenteIl rimborso deve essere distinto e riferibile alla specifica spesa.

Non è quindi sufficiente inserire in fattura una voce generica denominata “rimborso spese”.

Rimborsi forfetari: attenzione alla natura di compenso

Quando il rimborso viene determinato in modo forfetario, senza corrispondenza con una spesa effettivamente sostenuta e documentata, l’importo assume ordinariamente natura di compenso. In questo caso deve essere incluso nella determinazione del reddito professionale.

Tipologia di rimborsoTrattamento fiscale
Rimborso analitico documentato e riferibile all’incaricoEscluso dal reddito, se ricorrono i requisiti.
Rimborso generico non documentatoImponibile come compenso.
Rimborso forfetarioOrdinariamente imponibile come compenso.
Riaddebito forfetario di spese generaliDa indicare tra i compensi.
Rimborso chilometrico forfetarioNon automaticamente escluso dal reddito.

Esempio pratico

Un professionista percepisce nel 2025:

VoceImporto
Compenso per consulenza€ 5.000
Rimborso analitico documentato per pernottamento e taxi pagato con carta€ 500
Riaddebito forfetario per spese generali€ 200
TrattamentoImporto
Compenso professionale imponibile€ 5.000
Rimborso analitico escluso dal reddito€ 500
Riaddebito forfetario imponibile€ 200
Importo da indicare in RE2, colonna 2€ 5.200

Il rimborso analitico di € 500 non viene dichiarato tra i componenti positivi e i relativi costi non sono deducibili.

Rimborsi analitici e IVA: attenzione alla distinzione

L’esclusione dal reddito dei rimborsi analitici non deve essere confusa con le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente. Una spesa sostenuta dal professionista in nome proprio può essere fiscalmente irrilevante ai fini reddituali, ma concorrere comunque alla base imponibile IVA della fattura.

CasoEffetto
Spesa sostenuta in nome e per conto del clientePuò essere esclusa dalla base imponibile IVA se ricorrono le condizioni dell’art. 15 DPR 633/1972.
Spesa sostenuta in nome proprio e riaddebitata analiticamentePuò essere esclusa dal reddito, ma va valutata ai fini IVA.
Rimborso forfetarioGeneralmente rileva come compenso.

Tracciabilità dei pagamenti

Per alcune tipologie di spesa, l’esclusione del rimborso dal reddito è subordinata anche al pagamento con strumenti tracciabili. In particolare, l’obbligo riguarda i rimborsi analitici relativi a:

  • vitto;
  • alloggio;
  • viaggio;
  • trasporto mediante taxi;
  • trasporto mediante servizi di noleggio con conducente.

La regola riguarda le spese sostenute nel territorio dello Stato. Sono considerati strumenti tracciabili, tra gli altri:

StrumentoAmmesso
Bonifico bancario o postaleSì
Carta di creditoSì
Carta di debitoSì
Carta prepagataSì
Altri strumenti previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997Sì
ContantiNo, per le spese soggette al vincolo

Spese sostenute in Italia e all’estero

La tracciabilità deve essere valutata considerando sia la tipologia della spesa sia il luogo in cui è sostenuta. Le spese di viaggio e trasporto effettuate mediante servizi di linea, come treni, autobus e aerei, non rientrano nello specifico obbligo previsto per taxi e NCC.

Per le spese sostenute all’estero, invece, il requisito della tracciabilità non condiziona l’esclusione dal reddito del rimborso analitico, fermo restando il rispetto degli altri requisiti.

SpesaTracciabilità richiesta per esclusione dal reddito
Vitto in ItaliaSì
Alloggio in ItaliaSì
Taxi / NCC in ItaliaSì
Treni, autobus, aereiNon rientrano nello specifico obbligo previsto per taxi e NCC
Spese sostenute all’esteroLa tracciabilità non condiziona l’esclusione del rimborso

Decorrenza dell’obbligo di tracciabilità

Le decorrenze non sono uniformi.

Tipologia di spesaDecorrenza requisito
Vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuti in Italia e riaddebitati analiticamente al committente1° gennaio 2025
Rimborsi analitici delle spese interessate, sostenute da dipendenti in trasferta o altri autonomi incaricati1° gennaio 2025
Spese di vitto, alloggio e taxi/NCC sostenute direttamente dal professionista, non rientranti nei precedenti casi18 giugno 2025
Spese di rappresentanza del professionista, anche se sostenute all’estero18 giugno 2025

Ai fini dichiarativi deve essere verificata la tracciabilità del pagamento originario. Il fatto che il cliente rimborsi successivamente il professionista con bonifico non sana l’eventuale pagamento in contanti della spesa soggetta al vincolo.

Rimborso imponibile e costo non automaticamente deducibile

Una situazione particolarmente delicata riguarda le spese analiticamente riaddebitate al cliente, ma sostenute senza strumenti tracciabili. In questo caso, il rimborso può concorrere alla formazione del reddito. Tuttavia, l’imponibilità del rimborso non rende automaticamente deducibile il costo sostenuto.

SituazioneEffetto fiscale
Spesa soggetta a tracciabilità pagata in contantiIl rimborso concorre al reddito.
Rimborso imponibileDeve essere incluso tra i componenti positivi.
Costo corrispondenteNon diventa automaticamente deducibile.
Spesa analiticamente riaddebitataResta generalmente indeducibile, salvo deroghe specifiche.

Ad esempio, se il professionista paga in contanti € 150 per un pernottamento in Italia e lo riaddebita al committente, il rimborso concorre al reddito, ma il costo non è automaticamente deducibile.

Rigo RE15: spese alberghiere e di ristorazione

Le spese alberghiere e di ristorazione devono essere verificate con attenzione. Quando non sono riaddebitate analiticamente al cliente e risultano inerenti all’attività, la deduzione segue le regole ordinarie, con applicazione del limite del 75% e del limite del 2% dei compensi.

ControlloRegola
Spese alberghiere e di ristorazione ordinarieDeduzione al 75%
Limite complessivo2% dei compensi percepiti
Spese riaddebitate analiticamente e fiscalmente irrilevantiNon vanno inserite nel rigo RE15
Spese di rappresentanza o formazioneDa classificare in righi diversi

Rigo RE16: spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza richiedono un controllo autonomo. La deducibilità resta limitata all’1% dei compensi percepiti. Per le spese sostenute dal 18 giugno 2025 è richiesta anche la tracciabilità del pagamento, indipendentemente dal luogo in cui la spesa è stata sostenuta.

Il rigo RE16 è articolato in tre colonne:

ColonnaCosa indicare
Colonna 175% delle spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come rappresentanza.
Colonna 2Altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e documentate.
Colonna 3Importo complessivamente deducibile, nel limite dell’1% dei compensi.

Spese non rimborsate: quando è ammessa la deduzione

La regola generale è l’indeducibilità delle spese analiticamente riaddebitate al cliente. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni per le spese non rimborsate dal committente. La deduzione può essere ammessa, ad esempio, in caso di:

CircostanzaPossibile effetto
Accesso del committente a procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenzaPossibile deduzione secondo le condizioni previste.
Procedura esecutiva individuale infruttuosaPossibile deduzione.
Prescrizione del diritto alla riscossione del creditoPossibile deduzione.
Spese di importo non superiore a € 2.500, comprensive del compenso relativoDeduzione se il rimborso non avviene entro un anno dalla fatturazione.

Per le spese di importo non superiore a € 2.500, la deduzione compete dal periodo d’imposta in cui scade il termine annuale

Riaddebiti tra professionisti

Un caso particolare riguarda i professionisti che condividono locali e servizi. Le somme percepite per il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’utilizzo comune degli immobili destinati all’attività professionale e dei servizi connessi non concorrono al reddito. La corrispondente quota di costo, però, non è deducibile dal professionista che effettua il riaddebito.

CasoTrattamento
Studio utilizzato da due professionistiPossibile riaddebito della quota di spese comuni.
Riaddebito ad altro professionistaNon concorre al reddito se ricorrono le condizioni.
Quota di costo riaddebitataNon deducibile dal professionista che riaddebita.
Quota rimasta a caricoDeducibile secondo le regole ordinarie.

Ad esempio, se il canone annuo è pari a € 12.000 e viene riaddebitata all’altro professionista una quota di € 6.000, il professionista intestatario potrà dedurre solo la quota rimasta a proprio carico, pari a € 6.000.

Spese di formazione e altri costi

Occorre distinguere le spese alberghiere e di ristorazione ordinarie da quelle relative alla formazione professionale. Le spese per master, corsi di formazione, aggiornamento professionale, convegni e congressi devono essere valutate ai fini del rigo RE17, entro il limite annuo di € 10.000. Per le relative spese alberghiere e di ristorazione resta applicabile la percentuale del 75%.

RigoSpese da verificare
RE15Spese alberghiere e di ristorazione ordinarie.
RE16Spese di rappresentanza.
RE17Spese di formazione, aggiornamento, convegni e congressi.
RE19, colonna 4Altre spese documentate ammesse in deduzione.

Controlli finali prima dell’invio

Prima della trasmissione del modello Redditi PF 2026, è opportuno effettuare una riconciliazione tra contabilità e quadro RE.

VerificaOperazione da effettuare
Compensi RE2Distinguere compensi imponibili, rimborsi analitici esclusi e riaddebiti forfetari.
Proventi RE3Individuare le somme fiscalmente rilevanti diverse dai compensi professionali.
Documentazione dei rimborsiVerificare natura, importo e collegamento con l’incarico.
Pagamenti tracciabiliControllare strumenti utilizzati, territorio e decorrenza dell’obbligo.
Spese RE15Applicare il 75% e il limite del 2% dei compensi.
Spese RE16Distinguere vitto e alloggio dalle altre spese di rappresentanza e applicare il limite dell’1%.
Spese RE17Verificare la corretta classificazione delle spese di formazione e i relativi limiti.
Riaddebiti immobiliariEscludere dai costi deducibili la quota riaddebitata ad altri professionisti.
Spese non rimborsateVerificare condizioni e periodo d’imposta della deduzione.
Modello ISAControllare la coerenza dei compensi e dei costi secondo le specifiche istruzioni ISA.

Particolare attenzione deve essere riservata ai rimborsi che risultano dalle fatture elettroniche e dalle registrazioni contabili, ma che non concorrono alla formazione del reddito. La differenza tra importi fatturati e importi indicati nel quadro RE deve essere giustificabile con una ricostruzione analitica.

Casi pratici

CasoTrattamento
Spesa alberghiera in Italia pagata in contanti e riaddebitata analiticamenteIl rimborso concorre al reddito e va indicato in RE2. La spesa non diventa automaticamente deducibile.
Biglietto ferroviario acquistato in contanti e riaddebitato analiticamenteLa mancanza di tracciabilità non comporta, di per sé, l’imponibilità, perché il vincolo specifico riguarda taxi e NCC, non treni e autobus.
Fattura emessa nel 2025 con compensi e rimborsi analitici non incassata al 31 dicembreIl mancato incasso non consente automaticamente la deduzione nel modello Redditi PF 2026.

Conclusioni

La compilazione del quadro RE del modello Redditi PF 2026 richiede un controllo puntuale dei rimborsi spese, dei riaddebiti e dei costi sostenuti dai professionisti. Non tutti i rimborsi devono essere indicati tra i compensi, ma l’esclusione dal reddito richiede il rispetto di condizioni precise: effettività, documentazione, collegamento con l’incarico, analiticità del riaddebito e, per alcune spese, pagamento tracciabile.

Allo stesso tempo, l’eventuale imponibilità del rimborso non determina automaticamente la deducibilità del costo corrispondente. È quindi necessario verificare con attenzione la natura delle somme fatturate, la documentazione disponibile, le modalità di pagamento, il corretto rigo dichiarativo e i limiti di deducibilità applicabili.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella verifica del quadro RE, nella corretta classificazione dei rimborsi spese e nella predisposizione del modello Redditi PF 2026.