È stato pubblicato il decreto ministeriale che individua le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che impediscono l’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa.
Il provvedimento definisce in modo puntuale le fattispecie che, una volta accertate con provvedimenti definitivi, determinano la sospensione della possibilità di usufruire delle agevolazioni contributive e normative per un periodo variabile in base alla gravità della violazione.
I requisiti per accedere ai benefici
Per poter beneficiare delle agevolazioni normative e contributive, il datore di lavoro deve rispettare contemporaneamente tre condizioni fondamentali:
- essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
- non aver commesso violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali, regionali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La novità di maggiore rilievo consiste nel fatto che l’assenza di violazioni costituisce oggi un requisito autonomo per poter accedere ai benefici, distinto e ulteriore rispetto alla regolarità contributiva attestata dal DURC.
Quando le violazioni diventano ostative
Le violazioni assumono rilevanza esclusivamente quando siano state accertate con provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione divenute definitive.
Non costituiscono invece causa ostativa le violazioni per le quali il procedimento penale si sia estinto a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria oppure mediante oblazione.
Le principali violazioni che comportano l’esclusione dai benefici
Il nuovo elenco amplia le fattispecie già previste dalla disciplina precedente e introduce nuove ipotesi di esclusione.
Esclusione per 24 mesi
È prevista la sospensione dei benefici per due anni nei casi di:
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro;
- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato).
Esclusione per 18 mesi
La sospensione è pari a diciotto mesi nei casi di lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Esclusione per 12 mesi
Sono previste dodici mensilità di esclusione per numerose violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui:
- mancata valutazione dei rischi;
- omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- violazioni in materia di cantieri temporanei o mobili;
- inosservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria;
- ulteriori violazioni riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.
Rientrano nello stesso periodo di esclusione anche specifiche violazioni concernenti la prevenzione degli infortuni nelle attività svolte in sotterraneo.
Esclusione per 8 mesi
La perdita dei benefici per otto mesi si applica in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno o con titolo non più valido.
Esclusione per 6 mesi
La sospensione di sei mesi è prevista nei casi di:
- applicazione della cosiddetta “maxisanzione” per lavoro sommerso;
- svolgimento di attività nei cantieri in assenza della patente a crediti, nei casi previsti dalla normativa.
Esclusione per 3 mesi
È prevista un’esclusione di tre mesi in presenza di:
- violazioni della disciplina relativa al riposo giornaliero e al riposo settimanale, qualora interessino almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata;
- ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza che non rientri nelle fattispecie specificamente individuate.
Modalità di verifica
La verifica dell’assenza delle violazioni viene effettuata mediante gli strumenti informatici predisposti dalle amministrazioni competenti.
Fino al completamento dell’interoperabilità tra le banche dati, continua a trovare applicazione il sistema dell’autocertificazione, con cui il datore di lavoro dichiara di non aver commesso violazioni ostative ai fini della fruizione dei benefici.
Conclusioni
L’entrata in vigore del nuovo elenco delle violazioni rafforza il collegamento tra il rispetto della normativa lavoristica e di sicurezza e la possibilità di accedere alle agevolazioni contributive e normative. Per le imprese diventa quindi ancora più importante mantenere un elevato livello di conformità agli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro e sicurezza.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire assistenza nella verifica dei requisiti necessari per il mantenimento dei benefici normativi e contributivi.