Il Decreto Omnibus ha ampliato il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Dal 12 agosto 2026, la detrazione può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, tornando sostanzialmente alla disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dal 2017.
Con il Decreto Omnibus il legislatore è intervenuto sui termini di detrazione dell’IVA a credito, modificando la disciplina contenuta negli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972.
La novità riguarda sia il termine entro cui il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione, sia il termine entro cui devono essere annotate le fatture di acquisto nel registro IVA.
L’intervento consente una gestione più ampia della detrazione IVA, riducendo il rischio di perdita del diritto in presenza di registrazioni tardive o di fatture ricevute in un momento successivo.
Nuovo termine per la detrazione IVA
La modifica principale riguarda l’art. 19 del DPR n. 633/1972.
Prima dell’intervento, il diritto alla detrazione doveva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto era sorto.
Dal 12 agosto 2026, invece, il termine viene esteso alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
| Disciplina | Termine per esercitare la detrazione IVA |
|---|---|
| Prima della modifica | Entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. |
| Dal 12 agosto 2026 | Entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. |
Il diritto alla detrazione continua comunque a sorgere nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato alle condizioni esistenti in quel momento.
Esempio pratico
Nel caso di un acquisto effettuato a luglio 2026, con fattura ricevuta nel 2026, la detrazione potrà essere esercitata entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo.
| Operazione | Nuovo termine |
|---|---|
| Acquisto effettuato a luglio 2026 | |
| Fattura ricevuta nel 2026 | |
| IVA esigibile nel 2026 | |
| Termine massimo di detrazione: dichiarazione IVA 2029, relativa all’anno 2028 |
In precedenza, invece, la detrazione avrebbe dovuto essere esercitata nel Modello IVA 2027, relativo al 2026.
Condizioni sostanziali e condizioni formali
La disciplina deve essere letta tenendo conto della distinzione tra condizioni sostanziali e condizioni formali.
Il diritto alla detrazione sorge quando si verificano le condizioni sostanziali, ma può essere esercitato solo quando sono presenti anche le condizioni formali.
| Tipologia di condizione | Significato |
|---|---|
| Condizioni sostanziali | Riguardano il momento in cui l’IVA diviene esigibile e il diritto alla detrazione viene a esistenza. |
| Condizioni formali | Riguardano il possesso della fattura e la sua annotazione nel registro IVA acquisti. |
Pertanto, anche se il diritto alla detrazione nasce al momento dell’esigibilità dell’imposta, per poterlo esercitare è necessario essere in possesso della fattura e averla annotata nel registro degli acquisti.
Nuovo termine di annotazione delle fatture di acquisto
Il Decreto Omnibus ha modificato anche l’art. 25 del DPR n. 633/1972, relativo all’annotazione delle fatture di acquisto.
La modifica è coerente con l’ampliamento del termine per esercitare la detrazione IVA.
| Disciplina | Termine di registrazione delle fatture di acquisto |
|---|---|
| Prima della modifica | Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. |
| Dopo la modifica | Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. |
Le fatture e le bollette doganali potranno quindi essere annotate entro lo stesso termine previsto per l’esercizio della detrazione IVA.
Fatture ricevute nell’anno successivo
Una delle novità più rilevanti riguarda le fatture ricevute nell’anno successivo rispetto a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Se, ad esempio, un’operazione è effettuata nel 2026 ma la fattura viene ricevuta nel 2027, prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, il contribuente potrà:
| Passaggio | Effetto |
|---|---|
| Annotare la fattura nel 2027 | Utilizzando un’apposita sezione del registro IVA acquisti. |
| Riferire la detrazione al 2026 | Anno in cui l’IVA è divenuta esigibile. |
| Far confluire l’IVA nella dichiarazione IVA 2027 | Dichiarazione relativa all’anno 2026. |
In questo modo, la ricezione della fattura nell’anno successivo non impedisce più, in assoluto, di imputare la detrazione all’anno in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Apposita sezione del registro acquisti
In presenza di fatture ricevute o annotate in un periodo successivo, può essere necessario utilizzare un’apposita sezione del registro IVA acquisti.
Questa modalità consente di distinguere correttamente le fatture ricevute o registrate in un determinato anno, ma riferite a un diritto alla detrazione sorto in un’annualità precedente.
| Caso | Gestione consigliata |
|---|---|
| Fattura ricevuta nel 2026 ma annotata nel 2027 prima della dichiarazione IVA | Annotazione in apposita sezione. |
| Fattura relativa a operazione 2026 ricevuta nel 2027 prima della dichiarazione IVA 2027 | Annotazione in apposita sezione per imputare la detrazione al 2026. |
| Fattura ricevuta e registrata tardivamente entro il nuovo termine | Possibile detrazione entro il termine ampliato. |
Dichiarazioni integrative
La nuova disciplina può ridurre il ricorso alle dichiarazioni integrative in caso di fatture già ricevute ma annotate tardivamente.
Se la fattura viene registrata entro il nuovo termine previsto dall’art. 25 del DPR n. 633/1972, la detrazione può essere esercitata direttamente nel periodo di registrazione, senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa riferita all’anno originario.
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Fattura ricevuta nel 2026 e registrata a giugno 2028 | Registrazione tempestiva se effettuata entro il 30 aprile 2029. |
| Contribuente mensile | Detrae l’IVA nella liquidazione di giugno 2028. |
| Contribuente trimestrale | Detrae l’IVA nella liquidazione del secondo trimestre 2028. |
| Dichiarazione IVA | L’IVA confluisce nel Modello IVA 2029, relativo al 2028. |
| Dichiarazione integrativa | Non necessaria per recuperare l’IVA. |
Se invece la fattura viene registrata oltre il termine ultimo previsto, l’IVA potrebbe non essere più detraibile, neppure tramite dichiarazione integrativa, secondo l’orientamento restrittivo dell’Agenzia delle Entrate richiamato nel documento.
Decorrenza delle nuove regole
Il Decreto Omnibus è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Il testo non prevede una specifica decorrenza né un regime transitorio.
Pertanto, secondo l’impostazione riportata, le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi alle operazioni effettuate dal 12 agosto 2026, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972
| Aspetto | Indicazione |
|---|---|
| Entrata in vigore | 12 agosto 2026 |
| Regime transitorio | Non previsto espressamente |
| Operazioni interessate | Operazioni effettuate dal 12 agosto 2026 |
| Possibile interpretazione estensiva | È stata prospettata l’applicazione anche agli acquisti precedenti per i quali non sia ancora scaduto il termine previgente. |
Sul punto è opportuno mantenere un approccio prudenziale, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali.
Fatture “a cavallo d’anno”
Le novità incidono anche sulla gestione delle fatture “a cavallo d’anno”, cioè relative a operazioni effettuate in un anno ma ricevute nell’anno successivo.
Si pensi, ad esempio, a un acquisto di beni consegnati a dicembre 2026 con fattura ricevuta tramite SdI a gennaio 2027.
| Situazione | Trattamento |
|---|---|
| Operazione effettuata a dicembre 2026 | |
| Fattura ricevuta a gennaio 2027 | |
| Liquidazione IVA dicembre 2026 | Non è ancora possibile inserire la fattura nella liquidazione di dicembre 2026. |
| Liquidazione IVA gennaio 2027 | L’IVA può essere detratta ordinariamente nella liquidazione di gennaio 2027. |
| Dichiarazione IVA 2027 relativa al 2026 | In alternativa, la fattura può essere annotata separatamente e l’IVA imputata direttamente alla dichiarazione annuale relativa al 2026. |
Il Decreto Omnibus, quindi, non elimina completamente la particolarità delle fatture a cavallo d’anno: resta preclusa la retroimputazione alla liquidazione IVA di dicembre, ma diventa possibile recuperare l’IVA nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente.
Confronto dei termini
| Casistica | Termine prima del 1° luglio 2017 | Termine dal 1° luglio 2017 all’11 agosto 2026 | Termine dal 12 agosto 2026 |
|---|---|---|---|
| Fattura datata e ricevuta a dicembre 2026 | 30 aprile 2029 | 30 aprile 2027 | 30 aprile 2029 |
| Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta nel 2027 | 30 aprile 2030 | 30 aprile 2028 | 30 aprile 2030 |
La data del 30 aprile rappresenta il termine ordinario di presentazione del Modello IVA relativo all’anno interessato.
Schema riepilogativo
| Tema | Nuova regola |
|---|---|
| Diritto alla detrazione IVA | Esercitabile entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. |
| Momento di nascita del diritto | Momento in cui l’IVA diviene esigibile. |
| Condizioni per esercitare la detrazione | Possesso della fattura e annotazione nel registro acquisti. |
| Termine di annotazione | Entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. |
| Fatture ricevute nell’anno successivo | Possibile imputazione all’anno di esigibilità, tramite apposita sezione del registro acquisti. |
| Fatture a cavallo d’anno | Non si possono retroimputare alla liquidazione di dicembre, ma possono confluire nella dichiarazione annuale dell’anno precedente. |
| Decorrenza | Dal 12 agosto 2026, in assenza di regime transitorio espresso. |
Conclusioni
Il Decreto Omnibus amplia in modo significativo i termini per esercitare la detrazione dell’IVA sugli acquisti, riportando la disciplina verso l’impostazione precedente alle modifiche del 2017.
La detrazione potrà essere esercitata entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, con un corrispondente ampliamento dei termini di annotazione delle fatture di acquisto.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione delle fatture ricevute nell’anno successivo, alle apposite sezioni del registro IVA acquisti, alle fatture a cavallo d’anno e alla decorrenza delle nuove regole, soprattutto in assenza di un regime transitorio espresso.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella verifica dei nuovi termini di detrazione IVA, nella corretta registrazione delle fatture di acquisto e nella gestione delle fatture a cavallo d’anno.