Proroga Versamenti Fiscali 2026: Guida alle Nuove Scadenze per Soggetti ISA e Forfetari

1. Introduzione e Inquadramento Normativo

Gentili Clienti, il nostro Studio desidera informarvi che il Governo ha recentemente emanato il  Decreto-Legge 22 maggio 2026, n. 89  (noto come Decreto “Caro Petrolio quater”), che introduce modifiche sostanziali al calendario dei versamenti fiscali per l’anno in corso.

La norma dispone ufficialmente la proroga dei termini di versamento del saldo per l’anno d’imposta 2025 e del primo acconto per il 2026. Questa decisione è stata assunta per tutelare il diritto del contribuente a un calcolo corretto del debito tributario, reso difficoltoso dal ritardo nel rilascio dei software necessari per la gestione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Il nostro Studio è già all’opera per aggiornare le Vostre posizioni fiscali alla luce di queste novità tecniche.

2. Soggetti Interessati: Chi può beneficiare del differimento?

Il differimento dei termini non è generalizzato, ma riguarda una specifica platea di contribuenti legata al mondo delle partite IVA e della trasparenza fiscale. Sono ammessi alla proroga:

  • Contribuenti soggetti agli ISA: Imprese e professionisti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità.
  • Contribuenti in Regime Forfetario e Regime dei Minimi: Sebbene non applichino gli ISA, beneficiano per legge del medesimo slittamento.
  • Soggetti con cause di esclusione dagli ISA: Contribuenti che, pur operando in settori soggetti a ISA, presentano particolari situazioni di esclusione.
  • Soci e associati: Soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali o società di capitali in regime di trasparenza (artt. 5, 115 e 116 del TUIR) “interessate” dagli ISA.

ATTENZIONE PER I SOCI DI SRL NON TRASPARENTI  Per i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per la tassazione ordinaria (non trasparente), la proroga — in linea con l’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate — riguarda  esclusivamente  il versamento dei contributi previdenziali. Le imposte sui redditi personali restano ancorate alle cadenze ordinarie.

Soggetti Esclusi:  Devono tassativamente rispettare le scadenze del 30 giugno 2026:

  • I contribuenti “privati” (senza partita IVA).
  • Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi superiori a € 5.164.569.

3. Calendario delle Scadenze 2026

La seguente tabella riassume i nuovi termini di versamento per l’anno 2026, confrontando i soggetti in proroga con quelli esclusi.

Tipologia ContribuenteScadenza senza maggiorazioneScadenza con maggiorazione
Soggetti ISA, Forfetari e Minimi20.07.202621.07.2026 – 20.08.2026 (Maggiorazione 0,80%)
Soggetti Privati ed Esclusi30.06.202601.07.2026 – 30.07.2026 (Maggiorazione 0,40%)

Nota: Il termine del 20 agosto tiene conto della cosiddetta “Proroga di Ferragosto” (sospensione feriale).

4. Focus sulla Maggiorazione dello 0,80%

È di vitale importanza sottolineare un cambiamento procedurale rispetto agli anni passati. Per i soggetti che usufruiscono della proroga, l’interesse dovuto per il differimento al 20 agosto 2026 è pari allo 0,80%.

NOTA BENE: UNA TRAPPOLA DA EVITARE  Per i soggetti ISA e Forfetari  non è possibile  avvalersi del differenziamento parziale (dal 21 al 30 luglio) applicando la maggiorazione ridotta dello 0,40%. La norma quest’anno è binaria: o si paga entro il 20 luglio (0%) o si paga entro il 20 agosto (0,80% intero). La maggiorazione risulta quindi raddoppiata rispetto allo standard ordinario.

5. Versamenti Inclusi ed Esclusi dalla Proroga

La proroga ha un raggio d’azione ampio, ma non universale.

Versamenti ammessi alla proroga:

  • Saldo IRPEF, IRES, IRAP e Saldo IVA 2025.
  • Primo acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP.
  • Addizionali regionali e comunali IRPEF.
  • Contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS).
  • Cedolare secca sulle locazioni.
  • IVIE e IVAFE.
  • Flat Tax incrementale 2025 (per i soggetti ISA aderenti al CPB).
  • Imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta.
  • Acconto del 20% per redditi a tassazione separata.
  • Diritto annuale CCIAA (Camerale) 2026.

Versamenti esclusi (Scadenza fissa 30.06.2026):

  • Seconda rata dell’imposta sostitutiva (40%) per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con effetto dall’1.1.2025. Trattandosi di una scadenza autonoma e non collegata ai termini delle imposte sui redditi, non beneficia di alcun differimento.
  • Nota: La prima rata (60%) per l’estromissione con effetto dall’1.1.2026 resta fissata al 30.11.2026.

6. Casi Particolari: Società di Capitali

Per le società di capitali con esercizio solare, l’accesso alla proroga è strettamente legato ai tempi di approvazione del bilancio:

  • Approvazione entro maggio (aprile/maggio): La proroga opera regolarmente. Se la scadenza ordinaria sarebbe stata il 30.06.2026, il termine slitta al 20.07.2026 (o 20.08.2026 con lo 0,80%).
  • Approvazione a giugno: In questo caso (ricorso ai 180 giorni), la scadenza ordinaria è già naturalmente fissata al 30.07.2026. Di conseguenza, la proroga al 20 luglio non trova applicazione. Il versamento resta dovuto al 30.07.2026 senza maggiorazione o al 31.08.2026 (poiché il 30.08 è domenica) con la maggiorazione ordinaria dello 0,40%.

7. Consigli Operativi per i Clienti dello Studio

Al fine di ottimizzare la gestione finanziaria della Vostra attività, Vi suggeriamo di procedere come segue:

  1. Conferma della categoria: Verificate con il Vostro referente di Studio se la Vostra posizione rientra tra i soggetti ISA o Forfetari per confermare il diritto alla proroga.
  2. Invio Documentazione: Vi invitiamo a trasmettere tempestivamente tutti i dati contabili residui. Nonostante la proroga, lo Studio necessita di tempi tecnici per elaborare i conteggi CPB e ISA.
  3. Valutazione Finanziaria: Considerato il raddoppio della maggiorazione (0,80%), consigliamo vivamente di pianificare la liquidità per il versamento entro il 20 luglio 2026.
  4. Attenzione a Ferragosto: Ricordate che il termine ultimo del 20 agosto beneficia già della sospensione feriale; oltre tale data si incorrerà in sanzioni per tardivo versamento.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per analizzare casi specifici e fornirVi il supporto necessario in questa complessa fase di adempimenti.

8. Riferimenti Normativi e Avvertenze Finali

Quadro Normativo:

  • Decreto-Legge 22 maggio 2026, n. 89, art. 6 (Decreto “Caro Petrolio quater”).
  • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17.
  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), artt. 5, 115 e 116.

La presente informativa ha finalità di aggiornamento generale e non sostituisce la consulenza specifica. Ogni posizione fiscale richiede una verifica individuale per determinare l’applicabilità delle proroghe, l’esatto ammontare delle imposte e la corretta applicazione delle maggiorazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.