Rimborsi delle spese sanitarie: nessun obbligo di comunicazione per gli enti bilaterali in assenza di benefici fiscali

Gli enti bilaterali che rimborsano ai propri iscritti le spese sanitarie non sono tenuti a trasmettere i relativi dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, qualora i contributi utilizzati per finanziare le prestazioni non abbiano beneficiato di agevolazioni fiscali in capo al lavoratore. Tale principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 178/2026, che ha precisato le condizioni in presenza delle quali i rimborsi sanitari devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria.

Gli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie

La normativa fiscale prevede l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie erogati da determinati enti e organismi, tra cui casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali, fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e altri fondi sanitari. Gli enti bilaterali, tuttavia, non sono espressamente indicati tra i soggetti obbligati dalla disposizione normativa. La questione riguarda quindi la possibilità di estendere tale obbligo anche a questi enti, tenendo conto della natura dei contributi che finanziano le prestazioni e del relativo trattamento fiscale.

Il trattamento fiscale dei contributi versati

Nel caso esaminato, il finanziamento delle prestazioni sanitarie era costituito da una quota a carico del datore di lavoro, considerata parte integrante della retribuzione del dipendente e, pertanto, assoggettata a tassazione, e da una quota a carico del lavoratore, non deducibile dal reddito. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della valutazione dell’obbligo di comunicazione, assume particolare rilevanza il trattamento fiscale dei contributi versati per finanziare i rimborsi. In linea generale, infatti, il rimborso di una spesa sanitaria non assume rilevanza fiscale quando i contributi o i premi destinati a finanziare la prestazione non hanno dato diritto a deduzioni, detrazioni o esclusioni dal reddito imponibile.

L’assenza di benefici fiscali esclude l’obbligo di comunicazione

Nel caso degli enti bilaterali, i contributi di origine contrattuale non beneficiano, in via generale, dell’esclusione dal reddito prevista per determinate contribuzioni di natura obbligatoria. Di conseguenza, quando i contributi versati dal datore di lavoro sono già stati assoggettati a tassazione in capo al dipendente e quelli a carico del lavoratore non sono deducibili, non si determina alcun vantaggio fiscale sulla contribuzione destinata a finanziare le prestazioni sanitarie. In queste circostanze, le spese rimborsate dall’ente bilaterale si considerano rimaste effettivamente a carico del lavoratore. Viene pertanto meno il presupposto che giustifica la comunicazione dei rimborsi all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata.

Le conseguenze operative per gli enti bilaterali

Il chiarimento assume particolare importanza per gli enti bilaterali che prevedono, nei propri regolamenti, prestazioni di rimborso per visite specialistiche, esami diagnostici, analisi di laboratorio e altre spese sanitarie. In presenza delle condizioni indicate, tali enti non sono tenuti a trasmettere i dati dei rimborsi all’Agenzia delle Entrate. La valutazione deve comunque essere effettuata considerando le caratteristiche del singolo ente, le modalità di finanziamento delle prestazioni e il trattamento fiscale applicato ai contributi, verificando che non sussistano benefici fiscali in capo al lavoratore.

Conclusioni

La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma che l’obbligo di comunicazione dei rimborsi sanitari ai fini della dichiarazione precompilata deve essere valutato anche in relazione al trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni. Quando tali contributi non hanno beneficiato di deduzioni, detrazioni o esclusioni dal reddito, i rimborsi erogati dall’ente bilaterale non devono essere comunicati, in quanto le spese si considerano rimaste a carico del lavoratore. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire assistenza nella verifica degli adempimenti fiscali connessi alla gestione dei rimborsi sanitari e delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali.