È attiva dal 16 ottobre 2026 la procedura telematica per aderire alla rottamazione-quinquies dei tributi e delle entrate degli Enti locali. I contribuenti possono presentare domanda entro il 15 dicembre 2026 per definire, a condizioni agevolate, determinati debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La misura può interessare IMU, TARI, multe stradali e altre entrate locali, purché l’Ente creditore abbia aderito alla definizione. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile il servizio online per presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies degli Enti territoriali. La procedura permette ai contribuenti interessati di verificare i debiti che possono essere definiti, selezionare le cartelle o i singoli carichi e scegliere la modalità di pagamento.
La nuova definizione agevolata rappresenta un’opportunità per regolarizzare determinate posizioni debitorie con Regioni ed Enti locali, beneficiando dell’eliminazione delle somme previste dalla normativa. L’accesso non è però automatico: occorre verificare l’adesione dell’Ente creditore, la tipologia del debito e il periodo in cui il carico è stato affidato all’Agente della riscossione.
Quali debiti possono essere rottamati
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed Enti locali che abbiano deliberato l’applicazione della misura. Possono rientrare sia entrate tributarie sia entrate di natura non tributaria, nel rispetto delle condizioni previste.
| Tipologia di debito | Possibilità di adesione |
|---|---|
| IMU | Sì, se il Comune ha aderito e il carico è definibile. |
| TARI | Sì, alle medesime condizioni. |
| Multe per violazioni del Codice della strada | Sì, nei limiti previsti dalla disciplina. |
| Bollo auto | Sì, se la Regione ha previsto la definizione per tali carichi. |
| Altre entrate degli Enti locali | Possibile, secondo il provvedimento dell’Ente. |
| Debiti derivanti da condanne della Corte dei conti | Esclusi. |
Non tutte le cartelle relative a tributi locali possono quindi essere automaticamente inserite nella rottamazione.
È necessario che l’Ente locale abbia aderito
La rottamazione-quinquies dei tributi locali è subordinata all’adozione di un apposito provvedimento da parte dell’Ente creditore. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un elenco di circa 1.500 Enti che hanno comunicato l’adesione alla misura.
Prima di procedere con la domanda, è quindi opportuno verificare che il Comune, la Provincia o la Regione interessata siano presenti nell’elenco.
Elenco ufficiale degli Enti aderenti:
Occorre inoltre verificare eventuali limitazioni previste dal singolo provvedimento, poiché l’adesione dell’Ente potrebbe non riguardare tutte le tipologie di entrata.
Attenzione ai tributi riscossi direttamente dai Comuni
La procedura riguarda esclusivamente i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Restano fuori da questa specifica modalità di adesione i tributi locali riscossi direttamente dall’Ente oppure tramite concessionari privati. Per tali entrate possono eventualmente essere previste definizioni agevolate autonome, disciplinate da apposite delibere o regolamenti.
| Modalità di riscossione | Trattamento |
|---|---|
| Carico affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione | Potenzialmente definibile se l’Ente ha aderito. |
| Tributo gestito direttamente dal Comune | Non rientra nella procedura telematica AdER in esame. |
| Tributo affidato a concessionario privato | Non rientra nella specifica procedura AdER. |
| Definizione autonoma deliberata dall’Ente | Si applicano le modalità stabilite dall’Ente stesso. |
Come presentare la domanda online
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 15 dicembre 2026. Sono disponibili due procedure alternative:
- accesso all’area riservata;
- presentazione tramite area pubblica, senza credenziali.
Pagina ufficiale per presentare la domanda:
Presentazione tramite area riservata
L’accesso può avvenire tramite SPID, CIE o CNS e, per i soggetti abilitati, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Questa modalità consente di visualizzare direttamente i carichi definibili e selezionare quelli da inserire nella domanda.
| Passaggio | Operazione |
|---|---|
| 1 | Accedere all’area riservata di Agenzia delle Entrate-Riscossione. |
| 2 | Entrare nella sezione dedicata alla definizione agevolata degli Enti territoriali. |
| 3 | Selezionare le cartelle o i carichi da definire. |
| 4 | Indicare il numero di rate desiderato. |
| 5 | Inserire un indirizzo email ordinario, non PEC. |
| 6 | Confermare e trasmettere la domanda. |
| 7 | Conservare la ricevuta di presentazione. |
Non è necessario allegare il documento d’identità. Al termine della procedura viene inviata una comunicazione di presa in carico con la ricevuta della domanda.
Presentazione tramite area pubblica
La domanda può essere presentata anche senza accedere con credenziali personali. In questo caso è necessario compilare l’apposito modulo, indicando gli identificativi delle cartelle o degli avvisi da definire. È inoltre richiesto l’invio di un documento d’identità.
| Passaggio | Operazione |
|---|---|
| 1 | Accedere alla procedura disponibile nell’area pubblica. |
| 2 | Compilare il modulo con i dati richiesti. |
| 3 | Indicare le cartelle o gli avvisi interessati. |
| 4 | Allegare il documento d’identità. |
| 5 | Indicare un indirizzo email ordinario. |
| 6 | Selezionare il numero di rate. |
| 7 | Convalidare la domanda tramite il collegamento ricevuto via email. |
| 8 | Scaricare e conservare la ricevuta. |
Attenzione: il collegamento contenuto nella prima email deve essere convalidato entro 72 ore. In caso contrario, la domanda viene automaticamente annullata. Dopo la convalida, il contribuente riceve le successive comunicazioni fino alla disponibilità della ricevuta, che dovrà essere scaricata entro cinque giorni dal ricevimento dell’apposito collegamento.
È possibile rottamare anche una sola parte della cartella?
La normativa consente di scegliere i carichi da includere nella definizione agevolata. Questo significa che, quando una cartella contiene più debiti, il contribuente può decidere di aderire alla rottamazione soltanto per alcuni di essi, purché siano definibili. La possibilità è particolarmente utile quando la stessa cartella comprende debiti di natura differente oppure quando il contribuente intende regolarizzare soltanto determinate posizioni.
Come conoscere in anticipo gli importi da pagare
Prima di presentare la domanda, il contribuente può richiedere il Prospetto informativo. Il documento permette di conoscere le cartelle e gli avvisi definibili e le relative somme dovute aderendo alla misura.
La richiesta può essere presentata tramite l’area riservata oppure attraverso la procedura pubblica.
| Modalità | Come si riceve il prospetto |
|---|---|
| Area riservata | Invio entro 12 ore di un’email con collegamento per scaricare il prospetto entro 5 giorni. |
| Area pubblica | Richiesta con documento d’identità, convalida entro 72 ore e successivo invio del collegamento per scaricare il prospetto entro 5 giorni. |
Il Prospetto informativo costituisce uno strumento utile per valutare preventivamente la convenienza dell’adesione e individuare i carichi da includere nella domanda.
Quali somme vengono eliminate con la rottamazione
Per i debiti tributari definibili, la misura consente generalmente di estinguere il debito versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle relative alle spese per procedure esecutive e diritti di notifica, senza corrispondere le ulteriori componenti eliminate dalla disciplina agevolativa.
| Componente del debito tributario | Trattamento |
|---|---|
| Capitale | Da versare |
| Sanzioni | Non dovute |
| Interessi iscritti a ruolo | Non dovuti |
| Interessi di mora | Non dovuti |
| Aggio | Non dovuto |
| Spese per procedure esecutive | Da versare |
| Diritti di notifica | Da versare |
Per le sanzioni amministrative, comprese le multe stradali diverse dalle sanzioni per violazioni tributarie, il trattamento è differente: il beneficio riguarda gli interessi e le maggiorazioni individuati dalla norma, oltre all’aggio, mentre resta dovuto l’importo della sanzione principale.
Pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate
Il contribuente può scegliere di pagare in unica soluzione oppure mediante rateizzazione. Il pagamento rateale può essere suddiviso in un massimo di 54 rate bimestrali, nell’arco di nove anni. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.
Dal 1° aprile 2027 sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo sulle somme rateizzate.
| Modalità | Condizioni |
|---|---|
| Unica soluzione | Pagamento entro il 31 marzo 2027. |
| Rateizzazione | Massimo 54 rate bimestrali. |
| Importo minimo rata | € 100. |
| Interessi rateali | 3% annuo dal 1° aprile 2027. |
Calendario delle scadenze
| Adempimento | Scadenza |
|---|---|
| Apertura procedura telematica | 16 ottobre 2026 |
| Termine presentazione domanda | 15 dicembre 2026 |
| Comunicazione di accoglimento o diniego | Entro il 28 febbraio 2027 |
| Pagamento unica soluzione o prima rata | 31 marzo 2027 |
| Seconda rata | 31 maggio 2027 |
| Terza rata | 31 luglio 2027 |
| Quarta rata | 30 settembre 2027 |
| Quinta rata | 30 novembre 2027 |
| Rate dalla sesta alla cinquantatreesima | 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, dal 2028 al 2035 |
| Cinquantaquattresima rata | 31 gennaio 2036 |
Cosa succede dopo la presentazione della domanda
Entro il 28 febbraio 2027, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente l’esito della domanda. In caso di accoglimento, la comunicazione contiene l’ammontare dovuto, il calendario dei versamenti e i moduli di pagamento. In caso di diniego, vengono indicate le motivazioni della mancata ammissione.
Chi presenta domanda tramite area riservata deve prestare particolare attenzione: la comunicazione con i moduli di pagamento sarà disponibile esclusivamente nella stessa area riservata.
Effetti sulle procedure di riscossione
La presentazione della domanda produce effetti anche sulle procedure di recupero dei debiti definibili. In particolare, per i carichi oggetto della domanda e rientranti nell’ambito della misura:
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Nuove procedure cautelari o esecutive | Non vengono avviate. |
| Procedure esecutive già iniziate | Non vengono proseguite, salvo le eccezioni previste. |
| Fermi amministrativi già iscritti | Restano in essere. |
| Ipoteche già iscritte | Restano in essere. |
La presentazione della domanda, quindi, non determina automaticamente la cancellazione di fermi amministrativi e ipoteche già iscritti.
Rateizzazioni già in corso
L’adesione alla rottamazione può interessare anche debiti per i quali il contribuente sta già effettuando pagamenti rateali. Per i carichi definibili inclusi nella domanda, gli obblighi di pagamento delle precedenti rateizzazioni vengono sospesi fino al 31 marzo 2027. Alla stessa data, per i debiti ammessi alla rottamazione, le precedenti rateizzazioni sono automaticamente revocate.
Se il piano comprende anche altri debiti non definibili, occorre continuare a gestire separatamente i pagamenti relativi a questi ultimi.
Attenzione alla decadenza dalla rottamazione
Uno degli aspetti più importanti riguarda il rispetto delle scadenze di pagamento. La definizione agevolata diventa inefficace nei casi previsti dalla normativa.
| Situazione | Conseguenza |
|---|---|
| Mancato o insufficiente pagamento dell’unica soluzione | Inefficacia della definizione, salvo la tolleranza prevista. |
| Mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive | Inefficacia della definizione. |
| Mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata | Inefficacia della definizione, salvo la tolleranza prevista. |
| Mancato pagamento di una sola rata intermedia | Non determina da solo la decadenza, ma richiede particolare attenzione ai versamenti successivi. |
La tolleranza di cinque giorni è prevista soltanto per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata della rateizzazione. Per il pagamento in unica soluzione, il versamento effettuato entro il 5 aprile 2027 è considerato tempestivo.
Perché saltare una rata può essere rischioso
Si consideri un contribuente che abbia scelto di pagare in tre rate. Il contribuente versa regolarmente la prima rata, non paga la seconda e successivamente effettua il pagamento della terza. Il pagamento della terza rata viene imputato alla seconda rimasta insoluta. Di conseguenza, l’ultima rata risulta sostanzialmente non pagata e può verificarsi la decadenza dalla definizione.
È quindi importante non interpretare la possibilità di rimanere temporaneamente in arretrato con una rata come una facoltà di eliminarne definitivamente il pagamento.
Cosa succede se si decade dalla definizione
In caso di inefficacia della rottamazione-quinquies:
- i pagamenti effettuati restano acquisiti come acconto sulle somme complessivamente dovute;
- possono riprendere le attività di recupero;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza secondo la disciplina applicabile;
- i carichi interessati non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
La scelta di aderire deve pertanto essere accompagnata da un’attenta valutazione della sostenibilità dei versamenti.
È possibile aderire se esiste un contenzioso?
La presenza di un contenzioso relativo alle cartelle interessate non impedisce necessariamente l’adesione. Nella domanda deve però essere indicata la rinuncia agli eventuali contenziosi relativi ai carichi inclusi nella definizione.
Prima di presentare la richiesta è quindi opportuno valutare attentamente le conseguenze della scelta rispetto al giudizio pendente.
Quali debiti non possono essere inclusi
Oltre ai carichi che non soddisfano i requisiti generali della misura, occorre prestare attenzione ad alcune specifiche esclusioni. Non sono ammessi alla nuova definizione i debiti già ricompresi in piani di rottamazione-quater o di riammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano regolarmente pagate tutte le rate scadute.
Prima della presentazione della domanda è quindi opportuno verificare anche l’eventuale presenza di precedenti definizioni agevolate.
Controlli da effettuare prima di aderire
| Verifica | Finalità |
|---|---|
| Ente creditore | Accertare che abbia aderito alla misura. |
| Natura del debito | Verificare che sia definibile. |
| Periodo di affidamento | Controllare il periodo dal 2000 al 2023. |
| Cartelle e avvisi | Individuare i singoli carichi interessati. |
| Prospetto informativo | Conoscere preventivamente gli importi. |
| Precedenti rottamazioni | Verificare eventuali esclusioni. |
| Rateizzazioni esistenti | Valutare gli effetti dell’adesione. |
| Contenziosi pendenti | Esaminare le conseguenze della rinuncia. |
| Piano di pagamento | Valutare la sostenibilità delle rate. |
| Ricevuta della domanda | Conservare la prova dell’avvenuta presentazione. |
Conclusioni
Con l’attivazione della procedura telematica, i contribuenti interessati possono ora presentare la domanda di rottamazione-quinquies per i tributi e le entrate locali definibili.
Il termine del 15 dicembre 2026 richiede un’attenta verifica delle posizioni debitorie, soprattutto per chi possiede più cartelle, rateizzazioni in corso o contenziosi pendenti.
La possibilità di eliminare sanzioni, interessi e altre componenti del debito secondo le regole previste può rappresentare un beneficio economico significativo.
È però importante verificare preventivamente i requisiti di accesso e scegliere un piano di pagamento sostenibile, per evitare il rischio di perdere i vantaggi della definizione.
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