Welfare aziendale: confermato il nuovo limite di detassazione anche per i premi convertiti in welfare

Per gli anni 2026 e 2027 è stato innalzato a 5.000 euro il limite massimo delle somme che possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i premi di risultato e per gli importi erogati a titolo di partecipazione agli utili.

È stato inoltre chiarito che tale limite si applica anche quando il lavoratore sceglie di convertire, in tutto o in parte, il premio spettante in prestazioni di welfare aziendale, qualora tale possibilità sia prevista dalla contrattazione aziendale o territoriale.

Premi di risultato e regime fiscale agevolato

Il regime agevolato riguarda i premi di risultato collegati al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme riconosciute ai lavoratori a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.

Per il biennio 2026-2027 è prevista un’imposta sostitutiva particolarmente favorevole, applicabile entro il limite complessivo annuo di 5.000 euro, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

La conversione del premio in welfare aziendale

Quando la contrattazione collettiva lo consente, il lavoratore può scegliere di sostituire il premio in denaro con beni e servizi di welfare aziendale.

Tra le principali prestazioni che possono rientrare nei piani di welfare figurano:

  • buoni pasto;
  • abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
  • servizi destinati all’istruzione, all’educazione, alla ricreazione e all’assistenza sociale e sanitaria;
  • servizi e prestazioni a favore dei familiari;
  • interventi di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti;
  • contributi per forme di previdenza complementare e assistenza sanitaria;
  • altri benefit previsti dalla disciplina fiscale vigente.

Trattamento fiscale dei benefit

La conversione del premio in welfare comporta effetti fiscali differenti a seconda della tipologia di beneficio scelto.

I benefit che rientrano tra quelli espressamente esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente continuano a beneficiare del relativo regime di favore, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Diversamente, alcune tipologie di benefit, come quelli per i quali la normativa prevede specifici criteri di tassazione, continuano ad essere assoggettate alle regole ordinarie previste per tali fattispecie.

Qualora solo una parte del premio venga convertita in welfare, la quota residua erogata in denaro continuerà ad essere assoggettata al regime fiscale previsto per i premi di risultato.

Il chiarimento interpretativo

È stato definitivamente chiarito che il nuovo limite di 5.000 euro non riguarda esclusivamente i premi erogati in denaro, ma si estende anche ai premi che il lavoratore decide di convertire in prestazioni di welfare aziendale.

L’interpretazione conferma quindi una sostanziale uniformità di trattamento tra le due modalità di fruizione del premio, consentendo ai lavoratori di beneficiare del medesimo plafond agevolato indipendentemente dalla scelta effettuata.

Conclusioni

Il chiarimento rappresenta un’importante conferma per le imprese che adottano strumenti di welfare aziendale e per i lavoratori che intendono valorizzare tali misure nell’ambito dei sistemi premianti. L’estensione del nuovo limite di detassazione anche ai premi convertiti in welfare contribuisce a rendere questi strumenti ancora più convenienti e flessibili.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assistere aziende e datori di lavoro nella corretta applicazione della disciplina in materia di premi di risultato e welfare aziendale.