Rottamazione-quinquies: prima rata pagata in ritardo e rischi di decadenza

La prima rata della rottamazione-quinquies scadeva il 31 luglio 2026 e non beneficia della tolleranza di cinque giorni. Il pagamento effettuato dopo tale data deve quindi considerarsi tardivo. Tuttavia, nel piano rateale, una sola rata omessa, insufficiente o tardiva non determina automaticamente la perdita della definizione agevolata: la decadenza si verifica in presenza di due rate omesse o insufficientemente versate, anche non consecutive, oppure in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell’ultima rata.

La scadenza del 31 luglio 2026 relativa alla prima rata della rottamazione-quinquies ha generato diversi dubbi tra i contribuenti, soprattutto con riferimento alla possibilità di applicare anche a tale rata la tolleranza di cinque giorni. Il tema è particolarmente delicato perché il pagamento della prima rata rappresenta l’avvio concreto del piano di definizione agevolata. Un errore o un ritardo fin dalla prima scadenza può compromettere la regolarità dell’intero percorso e rendere necessario un monitoraggio molto attento delle rate successive.

La tolleranza di cinque giorni non vale per la prima rata

La tolleranza di cinque giorni non si applica indistintamente a tutte le rate. In base alla disciplina della rottamazione-quinquies, tale tolleranza riguarda:

  • il pagamento in unica soluzione;
  • l’ultima rata del piano rateale.

Non riguarda invece la prima rata del piano. Di conseguenza, il pagamento della prima rata effettuato dopo il 31 luglio 2026, anche se entro il 5 agosto 2026, non può essere considerato tempestivo.

PagamentoTolleranza di 5 giorniEffetto
Unica soluzioneIl pagamento entro i cinque giorni di tolleranza è considerato valido.
Prima rata del pianoNoIl pagamento oltre il 31 luglio è tardivo.
Rate intermedieNoOccorre rispettare le scadenze previste.
Ultima rataOpera la tolleranza di cinque giorni.

Cosa succede se la prima rata è stata pagata dopo il 31 luglio

ll pagamento della prima rata dopo il 31 luglio è tardivo. Tuttavia, nel piano rateale, una sola rata irregolare non determina automaticamente la decadenza dalla rottamazione-quinquies. La norma prevede infatti l’inefficacia della definizione agevolata in caso di:

  • omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell’ultima rata;
  • omesso, insufficiente o tardivo pagamento oltre i termini di tolleranza, nel caso di pagamento in unica soluzione.

Pertanto, chi ha pagato la prima rata in ritardo non deve considerare automaticamente persa la rottamazione, ma deve prestare la massima attenzione alle scadenze successive.

Prima rata pagata entro il 5 agosto: è tempestiva?

Il pagamento della prima rata effettuato, ad esempio, il 4 agosto 2026 non è tempestivo. La tolleranza di cinque giorni non opera per la prima rata del piano rateale. Tale pagamento, quindi, resta tardivo.

CasoValutazione
Prima rata pagata entro il 31 luglio 2026Pagamento tempestivo.
Prima rata pagata dal 1° al 5 agosto 2026Pagamento tardivo.
Prima rata non pagataRata omessa.
Prima rata pagata in ritardoNon determina da sola la decadenza automatica, ma rende rischiosa qualsiasi ulteriore irregolarità.

Una sola rata irregolare non comporta automaticamente la decadenza

Nel piano rateale della rottamazione-quinquies, la perdita del beneficio non scatta automaticamente per una sola rata omessa, insufficiente o tardiva. La decadenza si verifica quando risultano irregolari due rate, anche non consecutive, oppure quando è irregolare l’ultima rata. Ciò significa che il contribuente che ha pagato la prima rata in ritardo deve evitare qualsiasi ulteriore omissione, insufficienza o ritardo nelle rate successive.

SituazioneEffetto
Una sola rata omessa o insufficienteNon determina automaticamente l’inefficacia del piano.
Due rate omesse o insufficienti, anche non consecutiveDeterminano l’inefficacia della definizione agevolata.
Ultima rata omessa, insufficiente o tardivaDetermina l’inefficacia della definizione.
Prima rata tardivaNon è tempestiva e impone massima attenzione sulle rate successive.

Pagare due rate insieme sana il ritardo?

Il pagamento di due rate insieme può riallineare gli importi versati rispetto a quelli dovuti, ma non elimina automaticamente la tardività della prima rata. Il punto delicato è che la norma considera rilevanti, ai fini della decadenza, non solo le omissioni o i pagamenti insufficienti, ma anche la tardività, nei casi espressamente previsti.

Per questo motivo, il contribuente che ha pagato la prima rata dopo il 31 luglio non può considerare il ritardo automaticamente “azzerato” solo perché versa successivamente due rate contemporaneamente.

ComportamentoValutazione
Pagamento tardivo della prima rataResta tardivo.
Pagamento contestuale di prima e seconda rataPuò riallineare gli importi, ma non cancella automaticamente il ritardo iniziale.
Seconda rata pagata regolarmente entro il 30 settembreCondotta prudenziale necessaria.
Ulteriore ritardo o omissionePuò compromettere definitivamente il piano.

Le prime scadenze da monitorare

Per chi ha scelto il pagamento rateale, le prime scadenze devono essere monitorate con particolare attenzione.

RataScadenza
Prima rata31 luglio 2026
Seconda rata30 settembre 2026
Terza rata30 novembre 2026
Quarta rata31 gennaio 2027
Quinta rata31 marzo 2027
Sesta rata31 maggio 2027

La seconda rata, in scadenza il 30 settembre 2026, diventa particolarmente importante per chi non ha rispettato correttamente la prima scadenza.

Esempio pratico

Si pensi a un contribuente che ha scelto un piano di pagamento rateale e che ha versato la prima rata il 4 agosto 2026. In questo caso:

AspettoConseguenza
Scadenza ordinaria prima rata31 luglio 2026
Data effettiva di pagamento4 agosto 2026
Tolleranza di cinque giorniNon applicabile alla prima rata
PagamentoTardivo
Decadenza immediataNon automatica per una sola rata irregolare
Seconda rataDa pagare integralmente entro il 30 settembre 2026

Resta tuttavia un profilo interpretativo non ancora del tutto chiarito: non è espressamente stabilito se il pagamento tardivo della prima rata impedisca di considerarla omessa ai fini della futura sommatoria con una seconda rata non pagata.

Cosa fare se la prima rata non è stata pagata entro il 31 luglio

Chi non ha pagato la prima rata entro il 31 luglio deve evitare di attendere ulteriormente. La condotta prudenziale consiste nel versare quanto prima la rata omessa o tardiva, conservare la documentazione e rispettare rigidamente le successive scadenze.

Azione consigliataFinalità
Pagare immediatamente la prima rataRidurre il rischio e dimostrare la volontà di regolarizzare.
Utilizzare il modulo correttoEvitare errori nell’imputazione del pagamento.
Conservare la ricevutaDocumentare data e importo del versamento.
Verificare l’acquisizione del pagamentoControllare che il pagamento risulti correttamente registrato.
Controllare l’area riservataMonitorare la posizione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Richiedere conferma ad AdERVerificare lo stato del piano.
Predisporre per tempo la seconda rataEvitare ulteriori irregolarità.
Pagare integralmente entro il 30 settembreMantenere il piano il più possibile regolare.
Evitare pagamenti parzialiRidurre il rischio di decadenza.
Monitorare eventuali chiarimenti ufficialiGestire correttamente gli aspetti ancora dubbi.

Conseguenze della decadenza

La decadenza dalla rottamazione-quinquies comporta effetti rilevanti e penalizzanti. In caso di inefficacia della definizione agevolata, tornano applicabili le regole ordinarie di riscossione.

EffettoConseguenza operativa
Perdita dell’agevolazioneTornano dovuti gli importi ordinari.
Pagamenti già effettuatiRestano acquisiti come acconti sul debito complessivo.
Prescrizione e decadenzaRiprendono a decorrere.
Azioni cautelariPossono essere avviate.
Procedure esecutive sospesePossono proseguire.
Rateizzazione ordinariaNon ammessa per gli stessi carichi inclusi nella definizione divenuta inefficace.
Debiti diversiPossono seguire la disciplina ordinaria.
Saldo residuoTorna riscuotibile secondo le regole ordinarie.

Uno degli effetti più rilevanti riguarda l’impossibilità di richiedere una nuova rateizzazione ordinaria per gli stessi carichi inclusi nella rottamazione divenuta inefficace.

Aspetti certi e aspetti da chiarire

La disciplina presenta alcuni punti chiari e altri che richiedono prudenza, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali.

AspettoIndicazione
La prima rata scadeva il 31 luglio 2026Dato certo.
La tolleranza di cinque giorni non vale per la prima rataDato certo.
Il pagamento della prima rata dopo il 31 luglio è tardivoDato certo.
Una sola rata irregolare non determina automaticamente la decadenzaDato certo nel piano rateale.
Due rate omesse o insufficienti comportano l’inefficaciaDato certo.
L’ultima rata gode della tolleranza di cinque giorniDato certo.
Effetto del pagamento tardivo della prima rata sulle successive irregolaritàAspetto da gestire con prudenza.
Possibilità di “sanare” il ritardo pagando più rate insiemeNon espressamente chiarita.

Schema riepilogativo

DomandaRisposta
La prima rata poteva essere pagata entro il 5 agosto?No, salvo il caso di pagamento in unica soluzione.
La prima rata pagata il 4 agosto è tempestiva?No.
Il piano decade subito per una sola rata non pagata?No.
Le due rate irregolari devono essere consecutive?No.
La tolleranza vale per le rate intermedie?No.
La tolleranza vale per l’ultima rata?Sì.
Pagare due rate insieme sana il ritardo?Non è espressamente chiarito.
Qual è la seconda scadenza?30 settembre 2026.
Qual è la terza scadenza?30 novembre 2026.

Conclusioni

La prima rata della rottamazione-quinquies, in scadenza il 31 luglio 2026, non beneficia della tolleranza di cinque giorni. Il pagamento effettuato dopo tale data deve quindi considerarsi tardivo. Tuttavia, nel piano rateale, una sola rata irregolare non determina automaticamente la decadenza dalla definizione agevolata.

Resta però fondamentale gestire la posizione con estrema prudenza: il contribuente che ha pagato in ritardo la prima rata deve rispettare rigorosamente tutte le scadenze successive, a partire da quella del 30 settembre 2026, evitando ulteriori ritardi, omissioni o pagamenti parziali. Considerati gli effetti particolarmente penalizzanti della decadenza, è opportuno verificare tempestivamente la posizione, conservare le ricevute e monitorare eventuali chiarimenti ufficiali.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e per fornire supporto nella verifica dei pagamenti, nel controllo del piano di rottamazione-quinquies e nella gestione delle prossime scadenze.