Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con il D.Lgs. n. 117/2026 nell’ambito della riforma fiscale. La nuova disciplina riordina e coordina le disposizioni relative alla tassazione delle persone fisiche, delle società e delle attività economiche, raccogliendo in un unico testo anche numerosi regimi fiscali precedentemente disciplinati da leggi separate. Tra le materie interessate figurano il regime forfettario, la cedolare secca, le locazioni brevi, le società di comodo e diverse agevolazioni per le imprese.
Il sistema fiscale italiano si prepara a un importante aggiornamento normativo. Con l’approvazione del D.Lgs. n. 117/2026 è stato introdotto il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, destinato a sostituire, dal 1° gennaio 2027, il precedente TUIR contenuto nel DPR n. 917/1986.
L’intervento si inserisce nel processo di riforma fiscale e ha come obiettivo principale quello di rendere la normativa sulle imposte sui redditi più organica, coordinata e facilmente consultabile. La principale novità non consiste nell’introduzione generalizzata di nuove imposte, ma nella riorganizzazione delle disposizioni esistenti, comprese numerose norme che fino a oggi erano contenute in provvedimenti legislativi differenti.
Quando entra in vigore il nuovo TUIR
Il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi entra in vigore il 1° gennaio 2027. Da tale data, secondo le disposizioni previste dal decreto, vengono abrogate e sostituite le corrispondenti norme del precedente TUIR e numerose disposizioni contenute in altre leggi, ora raccolte nel nuovo testo.
| Aspetto | Indicazione |
|---|---|
| Provvedimento | D.Lgs. n. 117/2026 |
| Denominazione | Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi |
| Entrata in vigore | 1° gennaio 2027 |
| Precedente riferimento principale | DPR n. 917/1986 |
| Numero di articoli | 377 |
| Struttura | 4 Parti |
| Allegati | 9 |
| Finalità prevalente | Riordino, coordinamento e sistematizzazione delle disposizioni fiscali |
La riorganizzazione normativa richiede particolare attenzione da parte dei professionisti e degli operatori economici, soprattutto per il corretto aggiornamento dei riferimenti legislativi utilizzati nelle dichiarazioni, nei contratti e nella documentazione fiscale.
Cosa cambia concretamente dal 2027
Il nuovo TUIR raccoglie in maniera coordinata disposizioni già vigenti, introducendo una nuova articolazione degli articoli. Le norme sono organizzate per regimi omogenei, allo scopo di rendere più agevole l’individuazione delle disposizioni applicabili alle diverse categorie di contribuenti.
Tra gli ambiti interessati rientrano:
- tassazione dei redditi delle persone fisiche;
- redditi di lavoro dipendente e autonomo;
- redditi d’impresa;
- imposta sul reddito delle società;
- regimi fiscali agevolati;
- tassazione delle locazioni;
- agevolazioni per investimenti e nuove assunzioni;
- disciplina delle società non operative;
- operazioni straordinarie;
- fiscalità internazionale.
È importante precisare che il semplice trasferimento di una disposizione nel nuovo TUIR non comporta necessariamente una modifica della sua disciplina sostanziale. Per comprendere gli eventuali cambiamenti fiscali occorre quindi distinguere tra norme semplicemente ricollocate e disposizioni effettivamente modificate o integrate.
La nuova struttura del Testo Unico
Il nuovo TUIR è composto da quattro Parti, suddivise in Titoli, Capi e Sezioni.
| Parte | Contenuto principale |
|---|---|
| Parte I – Regime ordinario | IRPEF, IRES, redditi d’impresa, lavoro autonomo, lavoro dipendente e disposizioni comuni. |
| Parte II – Regimi speciali | Cedolare secca, locazioni brevi, regime forfettario, società di comodo e altre discipline speciali. |
| Parte III – Imposizione minima globale | Norme relative alla tassazione minima globale dei gruppi interessati. |
| Parte IV – Disposizioni varie, transitorie e finali | Regole transitorie e particolari agevolazioni o disposizioni fiscali. |
La nuova organizzazione consente di consultare in un unico testo anche discipline che in precedenza erano contenute in disposizioni legislative autonome.
IRPEF: redditi delle persone fisiche e detrazioni
La prima parte del nuovo TUIR riguarda il regime ordinario dell’imposizione sui redditi. Sono disciplinate le diverse categorie reddituali, tra cui:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Vengono inoltre riordinate le norme relative agli oneri deducibili e alle detrazioni d’imposta.
| Materia | Nuovo riferimento normativo |
|---|---|
| Categorie di reddito | Art. 6 |
| Oneri deducibili | Art. 10 |
| Detrazioni d’imposta | Art. 13 |
| Detrazioni per determinati oneri | Art. 14 |
| Redditi fondiari | Artt. 27-45 |
| Redditi di lavoro dipendente | Artt. 51-54 |
| Redditi di lavoro autonomo | Artt. 55-63 |
| Redditi d’impresa ai fini IRPEF | Artt. 64-75 |
Tra le disposizioni ricollocate figurano anche quelle relative all’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per beneficiare di determinate detrazioni del 19%. La nuova collocazione normativa non determina, di per sé, una modifica generalizzata delle condizioni di accesso alle detrazioni.
Regime forfettario: nuova collocazione nel TUIR
Una delle novità di maggiore interesse per professionisti e piccoli imprenditori riguarda la sistematizzazione della disciplina del regime forfettario. Le disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 vengono raccolte negli articoli da 232 a 243 del nuovo TUIR.
Il regime forfettario viene quindi inserito organicamente tra le disposizioni speciali relative all’imposizione sui redditi delle persone fisiche.
| Aspetto | Disciplina dal 2027 |
|---|---|
| Regime forfettario | Artt. 232-243 del nuovo TUIR |
| Precedente riferimento | Art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 |
| Coefficienti di redditività | Allegato D al nuovo TUIR |
| Finalità dell’intervento | Ricollocazione e coordinamento della disciplina |
Il trasferimento delle norme non comporta automaticamente una modifica delle soglie di accesso, delle aliquote dell’imposta sostitutiva o delle cause ostative. I contribuenti interessati devono comunque verificare eventuali modifiche normative successive e il rispetto dei requisiti applicabili al periodo d’imposta.
Cedolare secca e locazioni brevi
Un’altra importante riorganizzazione riguarda la tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi. Le norme sulla cedolare secca e sulle locazioni brevi, precedentemente disciplinate da specifici provvedimenti, trovano ora collocazione nella Parte II del nuovo Testo Unico.
| Materia | Nuovo riferimento |
|---|---|
| Cedolare secca sulle locazioni abitative | Artt. 203-206 |
| Regime fiscale delle locazioni brevi | Artt. 207-208 |
Il riordino interessa quindi sia i proprietari che concedono immobili in locazione abitativa sia quelli che applicano la disciplina fiscale delle locazioni brevi. Non si tratta necessariamente dell’introduzione di nuovi obblighi fiscali, ma di una nuova sistemazione delle disposizioni già esistenti.
Restano naturalmente da considerare le eventuali modifiche sostanziali previste da altre disposizioni normative.
Redditi di lavoro autonomo e professionisti
Anche la disciplina del reddito di lavoro autonomo viene ricollocata all’interno del nuovo Testo Unico. Le disposizioni principali sono comprese negli articoli da 55 a 63. Per i professionisti assume particolare importanza l’aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla determinazione del reddito, alle spese deducibili e agli altri componenti fiscalmente rilevanti.
La riorganizzazione deve essere letta tenendo conto anche delle modifiche già introdotte dalla riforma del reddito di lavoro autonomo e dai successivi provvedimenti di coordinamento. Il nuovo testo recepisce inoltre disposizioni relative al trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, secondo le regole applicabili.
Redditi d’impresa e società
La Parte I contiene anche le disposizioni relative alla tassazione delle imprese e delle società.
| Materia | Nuovi articoli |
|---|---|
| Redditi d’impresa ai fini IRPEF | 64-75 |
| Disposizioni generali IRES | 81-89 |
| Determinazione della base imponibile delle società ed enti commerciali residenti | 90-123 |
| Trasparenza fiscale | 124-125 |
| Consolidato nazionale | 126-136 |
| Consolidato mondiale | 137-148 |
| Operazioni straordinarie | 170-179 |
| Liquidazione e procedure concorsuali | 180-182 |
La riorganizzazione riguarda quindi anche le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali. Per le attività economiche diventa particolarmente importante aggiornare i riferimenti utilizzati nella gestione contabile e fiscale e nella predisposizione delle dichiarazioni.
Società di comodo: disciplina inserita nel nuovo TUIR
Anche la disciplina delle società non operative viene inserita nel nuovo Testo Unico. Le disposizioni precedentemente contenute nell’articolo 30 della Legge n. 724/1994 confluiscono negli articoli 301 e 302.
| Aspetto | Nuovo riferimento |
|---|---|
| Disciplina delle società non operative | Artt. 301-302 |
| Precedente disciplina principale | Art. 30, Legge n. 724/1994 |
La ricollocazione della normativa non determina, di per sé, il superamento dei criteri previsti per individuare le società non operative. Le società interessate devono pertanto continuare a verificare il rispetto delle disposizioni applicabili, tenendo conto anche dei principi giurisprudenziali in materia.
Agevolazioni per le nuove assunzioni
Il nuovo TUIR raccoglie anche la disciplina della maggiorazione del costo del lavoro prevista per determinate nuove assunzioni. Le disposizioni sono collocate nell’articolo 104, in particolare nei commi da 10 a 16.
L’Allegato G individua le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela ai fini delle agevolazioni fiscali.
| Aspetto | Riferimento |
|---|---|
| Spese per prestazioni di lavoro | Art. 104 |
| Maggiorazione del costo per nuove assunzioni | Art. 104, commi 10-16 |
| Categorie di lavoratori meritevoli di tutela | Allegato G |
Per le imprese che intendono effettuare nuove assunzioni, resta necessario verificare i requisiti, le condizioni e i periodi di applicazione dell’agevolazione.
Investimenti in beni strumentali e iperammortamento
Il nuovo Testo Unico include anche la disciplina relativa alla maggiorazione dell’ammortamento per determinati investimenti in beni strumentali. Il riferimento è l’articolo 364, che recepisce le disposizioni relative al cosiddetto iperammortamento.
Sono inoltre previsti specifici allegati per individuare le tipologie di beni agevolabili.
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Art. 364 | Maggiorazione dell’ammortamento per investimenti in beni strumentali |
| Allegato E | Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale |
| Allegato F | Beni immateriali, software, sistemi e piattaforme digitali |
L’inserimento nel nuovo Testo Unico non significa che tutti gli investimenti siano automaticamente agevolabili. La possibilità di beneficiare delle maggiorazioni fiscali deve essere verificata sulla base delle condizioni previste dalla normativa applicabile.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Tra le disposizioni riordinate figurano anche quelle relative alla rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni.
| Materia | Nuovo riferimento |
|---|---|
| Rideterminazione dei valori delle partecipazioni | Art. 169 |
| Rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e agricoli | Art. 245 |
La nuova collocazione consente di individuare all’interno del Testo Unico le disposizioni che regolano tali operazioni, fermo restando il rispetto delle condizioni, delle aliquote e degli adempimenti applicabili.
Deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali
Il nuovo TUIR recepisce anche la disciplina relativa alla deducibilità dell’IMU riferita agli immobili strumentali. La disposizione viene collocata nell’articolo 363.
Il trasferimento della norma nel nuovo testo ha principalmente una funzione di coordinamento legislativo e non deve essere interpretato, da solo, come introduzione di una nuova agevolazione.
Il nuovo TUIR e le principali disposizioni ricollocate
| Materia | Nuovo riferimento |
|---|---|
| Categorie di reddito IRPEF | Art. 6 |
| Oneri deducibili | Art. 10 |
| Detrazioni d’imposta | Artt. 13-14 |
| Reddito di lavoro autonomo | Artt. 55-63 |
| Redditi d’impresa | Artt. 64-75 |
| Spese per prestazioni di lavoro | Art. 104 |
| Maxi deduzione nuove assunzioni | Art. 104, commi 10-16 |
| Rivalutazione partecipazioni | Art. 169 |
| Cedolare secca | Artt. 203-206 |
| Locazioni brevi | Artt. 207-208 |
| Regime forfettario | Artt. 232-243 |
| Rivalutazione terreni | Art. 245 |
| Società di comodo | Artt. 301-302 |
| Deducibilità IMU su immobili strumentali | Art. 363 |
| Iperammortamento | Art. 364 |
Gli aggiornamenti già apportati al nuovo TUIR
Il nuovo Testo Unico è già stato interessato da ulteriori interventi normativi di coordinamento. In particolare, il D.Lgs. n. 148/2026 ha recepito disposizioni relative, tra l’altro:
- al trattamento fiscale dei familiari a carico;
- ai fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo;
- ai proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta nel reddito di lavoro autonomo;
- ad alcune disposizioni in materia di imposizione minima globale.
Ulteriori aggiornamenti ai riferimenti normativi sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 141/2026. Questi interventi evidenziano l’importanza di consultare sempre il testo normativo aggiornato, anche quando si tratta di disposizioni già conosciute e applicate negli anni precedenti.
Cosa devono fare imprese, professionisti e contribuenti
L’entrata in vigore del nuovo TUIR non comporta automaticamente la necessità di modificare il regime fiscale applicato o presentare nuove comunicazioni per il solo effetto della riorganizzazione normativa. È comunque opportuno verificare le disposizioni di riferimento per ciascuna situazione.
| Soggetto | Verifica consigliata |
|---|---|
| Lavoratori dipendenti e pensionati | Consultare i nuovi riferimenti relativi a detrazioni e redditi. |
| Professionisti | Aggiornare i riferimenti per la determinazione del reddito e le spese deducibili. |
| Contribuenti forfettari | Verificare la disciplina contenuta negli artt. 232-243. |
| Proprietari di immobili | Consultare i riferimenti relativi a cedolare secca e locazioni brevi. |
| Imprese individuali | Aggiornare i riferimenti normativi sul reddito d’impresa. |
| Società di capitali | Verificare le nuove collocazioni delle disposizioni IRES. |
| Società non operative | Consultare gli artt. 301-302. |
| Imprese che investono o assumono personale | Verificare le disposizioni relative alle agevolazioni applicabili. |
Il nuovo TUIR modifica le imposte da pagare?
È importante chiarire che il nuovo Testo Unico non comporta necessariamente un aumento o una riduzione delle imposte per tutti i contribuenti. La finalità prevalente del provvedimento è raccogliere e coordinare la disciplina esistente.
Di conseguenza:
- la modifica del numero di un articolo non comporta automaticamente una modifica dell’imposta;
- la ricollocazione di un’agevolazione non ne amplia necessariamente i beneficiari;
- il trasferimento di una disciplina nel nuovo Testo Unico non significa che il relativo regime fiscale sia stato eliminato;
- eventuali modifiche sostanziali devono essere individuate nelle specifiche disposizioni normative applicabili.
Per questo motivo è importante distinguere il riordino formale della legislazione fiscale dalle modifiche che incidono concretamente sugli obblighi e sui benefici dei contribuenti.
Conclusioni
L’entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi rappresenta un importante passaggio nel processo di riorganizzazione della normativa fiscale italiana. Dal 1° gennaio 2027, numerose disposizioni relative a IRPEF, IRES, redditi d’impresa, lavoro autonomo, regime forfettario, cedolare secca e agevolazioni fiscali troveranno una collocazione più organica all’interno di un unico provvedimento.
Il riordino non deve tuttavia essere confuso con una modifica generalizzata delle regole di tassazione: molte disposizioni vengono riprodotte e coordinate senza alterarne la portata sostanziale. Per imprese, professionisti e contribuenti sarà quindi importante aggiornare i riferimenti normativi e verificare le eventuali modifiche specifiche applicabili alla propria posizione fiscale.
Il sistema fiscale è in continua evoluzione e comprendere le novità normative è fondamentale per effettuare scelte consapevoli e gestire correttamente i propri adempimenti. Lo Studio affianca imprese, professionisti e privati nell’interpretazione delle disposizioni fiscali e nella valutazione delle conseguenze concrete sulla propria attività e situazione personale. Per approfondire gli effetti del nuovo TUIR e individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze, è possibile contattare lo Studio per una consulenza personalizzata.